Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2024, n. 462
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Testo completo
R.G.2563/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott. Doriana Meloni, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2563 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2013,
promossa da:
LU ER (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Antonello Renato Obinu che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti resa a
margine della comparsa di costituzione di nuovo Procuratore
- attore -
contro
GI LO (c.f. [...]), NT OV LO (c.f.
[...]) e ED LO (c.f. [...]), elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Prof. Benedetto Ballero e degli Avv. Simone Ballero
e Nicola Melis che li rappresentano e difendono giusta procura alle liti resa a margine della comparsa
di risposta
e contro
IA OS LO (c.f. [...]), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Prof. Benedetto Ballero e degli Avv. Simone Ballero e Nicola Melis che la
rappresentano e difendono giusta procura alle liti resa a margine della comparsa di risposta
e contro
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NT LO (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Selegas presso lo studio dell'Avv. Augusto Frau che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta a margine
della comparsa di risposta
e contro
STUDIO DOLIANOVA S.R.L. (P.I. 03028570921), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Micaela NI che la rappresenta e difende in forza
di procura apposta a margine della comparsa di risposta.
- convenuti –
e contro
AN LO (c.f. [...]) e RE LO (c.f. [...])
- contumaci -
Causa avente in oggetto: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'attore chiede e conclude:
“In via principale 1) accertare e dichiarare la nullità, o comunque l'invalidità, del contratto di
compravendita in data 25.10.2008, rogito Clarkson, rep.1518 vol.1296 per le ragioni di cui alla
superiore espositiva. Ovvero, in subordine, accertare e dichiarare che il consenso alla conclusione del contratto di compravendita 25.10.2008, rogito Clarkson, rep.1518 vol.1296, da parte dell'attore è stato determinato dal doloso contegno dei convenuti, i quali hanno dapprima sottaciuto l'esistenza
degli abusi edilizi di cui al capo 5 ed al punto A dell'espositiva che precede e successivamente hanno
dichiarato, in sede di conclusione del preliminare e di sottoscrizione di quello definitivo, la conformità dell'immobile compravenduto alla concessione edilizia n.40/1995, sì da indurlo in errore, determinante il suo consenso, sulle qualità del bene compravenduto. 2) In ogni caso, per l'effetto, condannare LO AR OS e LO GI alla ripetizione in favore dell'attore del prezzo
corrisposto, pari a € 88.000,00, maggiorata di interessi al saggio legale dalla data del pagamento
(25.10.2008) al saldo, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Cagliari di procedere ad
ogni necessaria e consequenziale annotazione e trascrizione. 3) Accertare e dichiarare, altresì, la
responsabilità contrattuale e precontrattuale dei convenuti LO AR OS, LO NI, LO
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LE, LO FE, LO RA, LO GI e LO ZO, anche ai sensi degli
artt.1337 e 1338 c.c., per aver dolosamente e falsamente dichiarato, all'atto del rogito notarile, quanto
ai soli signori LO AR OS e LO GI, e della sottoscrizione del preliminare quanto ai
signori LO NI, LO LE, LO FE, LO RA e LO ZO, essere
l'immobile compravenduto conforme all'ultima concessione edificatoria ad essa relativa ed esente da abusi, inducendo in tal modo l'attore a confidare sulla validità dell'atto. 4) Per l'effetto, condannare
i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni materiali e non subiti dall'attore così come descritti al capo 4 dell'espositiva che precede, il tutto con rivalutazione, interessi e maggior danno
conseguente alla indisponibilità di quelle somme da liquidarsi in via equitativa. In via subordinata,
per la non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta la validità del contratto di compravendita: 1) accertare
e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per le ragioni di cui al punto 3 della superiore espositiva;
2) per l'effetto, condannare i convenuti LO AR OS e LO GI alla ripetizione in favore dell'attore del prezzo corrisposto, pari a € 88.000,00, maggiorata di interessi
al saggio legale dalla data del pagamento (25.10.2008) al saldo, ordinando al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Cagliari di procedere ad ogni necessaria e consequenziale annotazione e trascrizione ovvero, per l'ipotesi non fosse ritenuta la sussistenza dei presupposti per la risoluzione,
disporre che il prezzo sia congruamente ridotto. In ogni caso, quanto ai signori LO AR OS,
LO NI, LO LE, LO FE, LO RA, LO GI e LO ZO
accertare e dichiarare, altresì, la loro responsabilità contrattuale e precontrattuale, anche ai sensi dell'art.1337 c.c., per aver dolosamente dichiarato, venendo meno agli obblighi di correttezza e buona fede nelle trattative e nella esecuzione del contratto, all'atto del rogito notarile, quanto ai soli signori
LO AR OS e LO GI, e della sottoscrizione del preliminare quanto anche ai signori
LO NI, LO LE, LO FE, LO RA e LO ZO la sussistenza della conformità dell'immobile compravenduto all'ultima concessione edificatoria ad essa relativa e
l'assenza di abusi, inducendo in tal modo l'attore in errore, determinante per il suo consenso, circa
l'insussistenza di abusi e circa la sussistenza delle caratteristiche e qualità promesse ed essenziali per
l'uso cui lo stesso intendeva destinarlo;
2) per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni materiali e non subiti dall'attore così come descritti al capo 4
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dell'espositiva che precede, il tutto con rivalutazione, interessi e maggior danno conseguente alla
indisponibilità di quelle somme da liquidarsi in via equitativa. In ogni caso, quanto allo Studio
Dolianova srl, in persona del legale rappresentante pro tempore 1) accertare e dichiarare che la Società
Studio Dolianova srl si è resa gravemente inadempiente agli obblighi ad essa derivanti dal contratto di intermediazione immobiliare ed a quelli specificamente posti a suo carico dall'art.1759 c.c. 2) Per
l'effetto, condannare la stessa a ripetere in favore del convenuto l'importo di € 3000,00 da essa
corrisposta quale compenso e provvigione per l'attività di intermediazione prestata, con interessi
legali dalla data del relativo esborso (27.09.2008) al saldo e maggior danno derivante dalla indisponibilità della predetta somma da liquidarsi in via equitativa. 3) Per l'effetto, condannare,
altresì, la Studio Dolianova srl, in solido con i venditori ed i promittenti venditori al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dall'attore così come descritti al capo D dell'espositiva che precede, il
tutto con rivalutazione, interessi e maggior danno derivante dalla indisponibilità di quelle somme da
liquidarsi in via equitativa. In ogni caso, quanto a tutti i convenuti, con vittoria di onorari e spese del presente giudizio, nonché di quelle relative all'esperito procedimento di mediazione.”
I Procuratori dei convenuti LO chiedono e concludono:
“L'Ill.mo Tribunale voglia, in via preliminare e pregiudiziale, nell'interesse delle signore FE
LO e AN LE LO 1) accertato e dichiarato che i rapporti discendenti dall'alienazione dell'appartamento in oggetto sono regolati in via esclusiva dall'atto pubblico,
dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle signore FE LO e LE LO, quali promissari acquirenti (rectius, promittenti venditori) e, per l'effetto estrometterle immediatamente
dal presente giudizio;
2) con vittoria di spese ed onorari del giudizio, con dichiarazione di distrazione in favore dei sottoscritti avvocati. Nel merito, nell'interesse dei signori GI LO e AR OS
LO 3) rigettare le domande dell'attore in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata,
nella denegata ipotesi in cui venisse accolta anche una sola delle domande attoree, 4) accertare e dichiarare l'obbligo a carico della parte acquirente alla rimessione in pristino dell'appartamento in oggetto e, per l'effetto, condannare il signor RR ad eliminare ogni opera eseguita dopo l'acquisto ovvero a risarcire per equivalente i venditori. 5) Accertare e dichiarare l'obbligo a carico della parte
acquirente di corrispondere ai venditori un canone di locazione e/o una indennità di occupazione per
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ogni mese, o frazione di mese, avendo la parte acquirente utilizzato l'appartamento in oggetto, pari
ad almeno euro 400,00/500,00 al mese, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi di legge, e per l'effetto condanni la stessa parte acquirente al relativo
pagamento. 6) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, con dichiarazione di distrazione in favore dei sottoscritti avvocati.”
Il Procuratore di RA LO chiede e conclude:
“Si conclude per il rigetto della domanda attrice, perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari.”
Il Procuratore della società convenuta chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via principale:
respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto. In ogni caso: attesa la assoluta
infondatezza e pretestuosità della domanda avanzata verso la società esponente, condannare UC
RR al risarcimento del danno ex art.96 cpc nella misura che verrà determinata dal Giudice, anche
in via di equità, sempre comunque entro i limiti di competenza del Giudice adito. Con vittoria di spese
e di onorari del giudizio e con distrazione delle spese in favore del sottoscritto difensore.”
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo della lite UC RR ha esposto che 1) il 27.09.2008 i germani AR OS,
NI, LE AN, FE, RA, GI e ZO LO avevano promesso di vendergli l'immobile ubicato in Dolianova alla via Mazzini 43 per il prezzo di € 88.000,00;
2) i promittenti venditori