Trib. Firenze, sentenza 10/09/2024, n. 2756

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 10/09/2024, n. 2756
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 2756
Data del deposito : 10 settembre 2024

Testo completo

TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione monocratica , in persona del giudice dott. ssa G G
nella causa iscritta a ruolo generale N. 1841 2024 tra
con l'Avv. GAMBINI STEFANO Parte_1
Parte Ricorrente e
difesa ex lege da Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato - Firenze Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: impugnativa revoca permesso di soggiorno familiare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato il 14/02/2024 ,
, nato il 01/01/1989 a Ras EL AIN CHAOUIA in Marocco, ha impugnato il provvedimento Parte_1 del Questore di Lucca emesso in data 16.10.2022, notificato, a dire del ricorrente, solo il 16.1.2024, che gli ha revocato il permesso di soggiorno quale familiare di cittadino UE ex art. 10 D.Lvo 6 febbraio 2007, n. 30
Espone a fondamento del ricorso:
che il permesso revocato gli era stato rilasciato il 2.10.2021 – con scadenza il 12.10.2023 a seguito delle nozze con la cittadina italiana celebrate il 29.09.2021, italiana con la quale egli conviveva Parte_2 anagraficamente in Viareggio, via della Bozzana Est n.74,
che anche prima del suddetto matrimonio egli era regolarmente soggiornante sul Territorio Nazionale;

che il Questore di Lucca aveva decretato la revoca del permesso familiare per più motivi fra cui la non più riscontrata convivenza con la moglie, una serie di pregiudizi penali – in ultimo l'arresto il 11.11.2022 per spaccio di stupefacenti- e, infine, l'espulsione decretata il 22.9.2020 dal magistrato di Sorveglianza di Spoleto come misura di sicurezza a seguito di valutazione di pericolosità sociale, senza averlo mai posto nelle condizioni di rispondere alla contestazione poiché, sebbene la PA riferisca di aver inviato preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990con notifica avvenuta per compiuta giacenza il 17.10.22” nè il ricorrente nè il difensore – il quale con comunicazione inviata via PEC in data 2.02.2022 aveva chiesto di essere aggiornato pagina 1 di 6 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
sullo stato della pratica di rilascio del permesso di soggiorno familiare producendo la nomina a difensore relativa a tale pratica amministrativa - avevano mai avuto conoscenza di alcuna comunicazione rilevante ai sensi della legge 241/90, che il comportamento del Questore di Lucca non è stato conforme a buona fede perché non solo ha revocato prima della scadenza del 12.10.2023 il permesso di soggiorno familiare ma gli ha notificato detta revoca ben 14 mesi dopo l'adozione, il 16.1.2024, durante un controllo presso la dogana dell'Aeroporto di Pisa i occasione di un suo ritorno da un viaggio in Marocco, e lo ha rimpatriato direttamente il 17.1.2024 tramite la Polaria, senza neppure accompagnarlo in Questura , che in realtà la P.A. avrebbe avuto ben altre occasioni per effettuare tale notifica in Italia dato che il ricorrente nel frattempo si era recato presso vari enti pubblici per presentare istanze e seguire pratiche in corso - senza che alcuno gli abbia mai fatto rilevare che era irregolare sul Territorio Nazionale- , in particolare egli aveva:
aperto presso la CCIAA sede di un'impresa individuale a suo nome di commercio al dettaglio CP_1 ambulante di vestiario ed articoli per la casa, con inizio attività il 28.02.2023 presentando dichiarazione dei redditi (doc.n.9);
presentato il 03.05.2023 in Prefettura di domanda di ricongiungimento familiare in favore di figlio CP_1 minore (doc. n.10), richiesto, alla scadenza naturale del suo PDS familiare (fissata al 12.10.2023), il rinnovo del permesso di soggiorno ad altro titolo presso la Questura di Cosenza che gli ha fissato appuntamento per il foto- segnalamento l'11.06.2025 , presentato il 19.09.2023 con la consorte ha domanda di separazione personale al Comune di Viareggio (doc.n.11);

è rientrato almeno tre volte in Marocco, anche dopo la revoca del PDS, senza che alla dogana la polizia di frontiera gli facesse notare la sua sopravvenuta irregolarità sul Territorio Nazionale.
Rileva infine di essere stato oggetto, in data 13.04.2023, di un grave episodio di violenza in cui ha subito la lacerazione della palpebra e del bulbo oculare ed impossibilità di recupero funzionale dell'occhio destro per cui oggi è in cura presso l'Ospedale Unico Versilia presso il quale è stato operato nell'immediatezza del fatto in data 14.04.2023 (doc.n.12) e presso cui viene sottoposto a visite di controllo periodiche e riveste il ruolo di persona offesa da reato nel procedimento a carico dell'aggressore
In diritto sostiene che il provvedimento impugnato è annullabile per : violazione degli artt. 7-8-10 bis l. N. 241/90: mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza per i motivi sopra accennati
difetto di istruttoria e travisamento dei fatti in punto di valutazione della attuale pericolosità sociale dello straniero erratamente ancorata al giudizio del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto del 22.09.2020, nonché ad un decreto di trattenimento presso il CPR di Nuoro e allontanamento dal TN del 18.10.20 dovendosi ritenere che la Questura di , rilasciando il 12.10.2021, il primo permesso di soggiorno per motivi CP_1 familiari ex art. 19 c.2 lett. c) D.Lvo 286/98, avesse valutato positivamente il vincolo familiare non ritenendo più
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attuale la pericolosità sociale valutata nei provvedimenti precedenti citati , eliminando, di fatto, il provvedimento espulsivo, stante l'inespellibilità dello straniero ex art. 19 c.2 lett. c) D.Lvo 286/98 ;
inoltre non vi sarebbe pericolosità attuale per fatti successivi avendo egli tenuto, dal rilascio del permesso familiare, un comportamento rispettoso delle leggi e delle regole del vivere civile svolgendo attività di lavoro autonomo documentato e, quanto al procedimento per spaccio che lo ha visto sottoposto per
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