Trib. Taranto, sentenza 14/03/2024, n. 689
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R. G. n° 4994/2022 (+ n° 8555/22 riun.)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
ON MI, rappr. e dif. dagli avv. Nicola GRIPPA e Francesco SIMEONE
- Ricorrente - contro
I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Grazia GUERRA,
Antonio ANDRIULLI, Francesco CERTOMA' e Antonio BRANCACCIO
- Convenuto -
OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI”
Fatto e diritto
Con ricorsi depositati il 7 luglio 2022 ed il 9 novembre 2022 (successivamente riuniti, attesa l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva) la parte ricorrente in epigrafe indicata, esposto che in data 19 aprile 2022 e 27 giugno –
12 luglio 2022 le era stato comunicato il parziale disconoscimento della sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per gli anni 2015 e 2016, in riferimento a giornate lavorative assertivamente svolte presso le aziende “AMASTUOLA” e/o “ACCETTA GRANDE” e/o “KIKAU”
(per le mansioni, gli orari ed i periodi specificati nell'atto introduttivo del giudizio) e che alcun effetto aveva sortito il successivo ricorso amministrativo, 1
Sentenza
R. G. n° 4994/2022 (+ n° 8555/22 riun.)
ha quindi chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di dichiarare il proprio diritto alla iscrizione di cui sopra, con ogni conseguenza di legge, dichiarando altresì non dovuta la restituzione delle somme già erogate dall'INPS a titolo di prestazioni previdenziali per gli stessi anni, con rifusione di spese.
L'I.N.P.S., costituitosi, ha preliminarmente eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11 marzo
1970, n. 83;
ha poi altresì dedotto l'inammissibilità della domanda di condanna alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per carenza, in capo al giudice ordinario, del potere di pronunciare sentenza di condanna della p.a. ad un facere infungibile;
nel merito si è opposto all'accoglimento del ricorso riportandosi, in sostanza, agli accertamenti effettuati in sede amministrativa e, quindi, disconoscendo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex adverso dedotto.
Escussi i testi addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Va innanzitutto rilevato che, essendo stati rispettati i termini prescritti, non risulta intervenuta, nella controversia in esame, alcuna fattispecie decadenziale
(ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella l.
11 marzo 1970, n. 83), avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 43, comma 7, d. l. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 dell'art. 38, d. l. n. 98/2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate.
°°°°°°°°°°°°°°°
Preliminarmente, deve altresì esaminarsi l'eccezione, sollevata dall'INPS, di inammissibilità della domanda di condanna alla iscrizione negli elenchi anagrafici
2
Sentenza
R. G. n° 4994/2022 (+ n° 8555/22 riun.)
dei lavoratori agricoli per l'asserita carenza, in capo al giudice ordinario, del potere di pronunciare sentenza di condanna della p.a. ad un facere infungibile.
L'eccezione è infondata, in quanto, esercitando nella specie l'INPS un'attività amministrativa non discrezionale, bensì interamente vincolata, ovvero obbligatoria in presenza dei presupposti di legge, non opera il divieto sancito dal combinato disposto di cui agli artt.
4-5 l. 20.3.1865 n. 2248, all. E.
Diversa, ovviamente, è la questione relativa alla attuazione della sentenza, dovendosi ritenere che: «La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto ad essere iscritto negli elenchi INPS quale bracciante agricolo, ha natura dichiarativa e, pertanto, non è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., né
è in ogni caso idonea a dare corso all'esecuzione in forma specifica ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c. poiché, ai fini della sua attuazione, è necessario un provvedimento di iscrizione da parte dell'INPS, integrante obbligo di carattere infungibile» (sic CASS. SEZ. VI-III, 18 GENNAIO 2018 N° 1211;
cfr. anche CASS. SEZ.
VI-III, 10 LUGLIO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
ON MI, rappr. e dif. dagli avv. Nicola GRIPPA e Francesco SIMEONE
- Ricorrente - contro
I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Grazia GUERRA,
Antonio ANDRIULLI, Francesco CERTOMA' e Antonio BRANCACCIO
- Convenuto -
OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI”
Fatto e diritto
Con ricorsi depositati il 7 luglio 2022 ed il 9 novembre 2022 (successivamente riuniti, attesa l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva) la parte ricorrente in epigrafe indicata, esposto che in data 19 aprile 2022 e 27 giugno –
12 luglio 2022 le era stato comunicato il parziale disconoscimento della sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per gli anni 2015 e 2016, in riferimento a giornate lavorative assertivamente svolte presso le aziende “AMASTUOLA” e/o “ACCETTA GRANDE” e/o “KIKAU”
(per le mansioni, gli orari ed i periodi specificati nell'atto introduttivo del giudizio) e che alcun effetto aveva sortito il successivo ricorso amministrativo, 1
Sentenza
R. G. n° 4994/2022 (+ n° 8555/22 riun.)
ha quindi chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di dichiarare il proprio diritto alla iscrizione di cui sopra, con ogni conseguenza di legge, dichiarando altresì non dovuta la restituzione delle somme già erogate dall'INPS a titolo di prestazioni previdenziali per gli stessi anni, con rifusione di spese.
L'I.N.P.S., costituitosi, ha preliminarmente eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11 marzo
1970, n. 83;
ha poi altresì dedotto l'inammissibilità della domanda di condanna alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per carenza, in capo al giudice ordinario, del potere di pronunciare sentenza di condanna della p.a. ad un facere infungibile;
nel merito si è opposto all'accoglimento del ricorso riportandosi, in sostanza, agli accertamenti effettuati in sede amministrativa e, quindi, disconoscendo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex adverso dedotto.
Escussi i testi addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Va innanzitutto rilevato che, essendo stati rispettati i termini prescritti, non risulta intervenuta, nella controversia in esame, alcuna fattispecie decadenziale
(ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella l.
11 marzo 1970, n. 83), avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 43, comma 7, d. l. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 dell'art. 38, d. l. n. 98/2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate.
°°°°°°°°°°°°°°°
Preliminarmente, deve altresì esaminarsi l'eccezione, sollevata dall'INPS, di inammissibilità della domanda di condanna alla iscrizione negli elenchi anagrafici
2
Sentenza
R. G. n° 4994/2022 (+ n° 8555/22 riun.)
dei lavoratori agricoli per l'asserita carenza, in capo al giudice ordinario, del potere di pronunciare sentenza di condanna della p.a. ad un facere infungibile.
L'eccezione è infondata, in quanto, esercitando nella specie l'INPS un'attività amministrativa non discrezionale, bensì interamente vincolata, ovvero obbligatoria in presenza dei presupposti di legge, non opera il divieto sancito dal combinato disposto di cui agli artt.
4-5 l. 20.3.1865 n. 2248, all. E.
Diversa, ovviamente, è la questione relativa alla attuazione della sentenza, dovendosi ritenere che: «La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto ad essere iscritto negli elenchi INPS quale bracciante agricolo, ha natura dichiarativa e, pertanto, non è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., né
è in ogni caso idonea a dare corso all'esecuzione in forma specifica ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c. poiché, ai fini della sua attuazione, è necessario un provvedimento di iscrizione da parte dell'INPS, integrante obbligo di carattere infungibile» (sic CASS. SEZ. VI-III, 18 GENNAIO 2018 N° 1211;
cfr. anche CASS. SEZ.
VI-III, 10 LUGLIO
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi