Trib. Castrovillari, sentenza 12/03/2025, n. 411
Sentenza
12 marzo 2025
Sentenza
12 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2560/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – Dott. Giordano
Avallone – nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
RU IN, con l'assistenza e difesa dell'avv. Vincenzo
Scarcello;
RICORRENTE
e
INPS, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Marcello Carnovale,
Umberto Ferrato e Carmela Filice;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.7.2019 la ricorrente SO ES conveniva in giudizio l'Istituto nazionale della previdenza sociale lamentando che l'Ente Previdenziale, nella liquidazione di differenti prestazioni, tratteneva la complessiva somma (alla data di deposito del ricorso) di € 7.302,53 per il recupero di indebiti relativi all'indennità di malattia (per gli anni 2009/2012 e 2013) ed alla disoccupazione agricola
(per gli anni 2008/2009/2012). Specificava che per il 2008, 2009, 2012
e 2013 era stata regolarmente iscritta nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e, pertanto, alcun indebito poteva essere maturato per tali annualità.
Evidenziava di aver prestato per diversi anni attività lavorativa alle dipendenze dell'Azienda Agricola Lardino Giovanni e che l'INPS in passato aveva disconosciuto per le suddette annualità i rapporti lavorativi intercorsi. Avverso i disconoscimenti aveva proposto ricorso
l'Azienda Agricola Lardino Giovanni (ma non l'odierna ricorrente).
Tale ricorso veniva (ma solo parzialmente) accolto (con sentenza
340/2016) e, pertanto, le giornate lavorative intercorse tra le parti dovevano essere riconosciute dall'INPS.
In ragione di ciò, chiedeva che venisse riconosciuto il proprio diritto alla percezione integrale delle indennità richieste e che l'INPS fosse condannato alla restituzione delle somme trattenute.
Si costituiva l'INPS, il quale contestava le domande della ricorrente con varie argomentazioni. In particolare, evidenziava che: - per l'anno
2008, la ricorrente era stata cancellata parzialmente con riduzione da
102 gg a 51 gg dagli elenchi O.T.D. del Comune di residenza (come risultante dal 3° elenco nominativo trimestrale di variazione 2012 pubblicato telematicamente, con valore legale di notifica, dal
15/12/2012 al 11/01/2013) sulla base delle risultanze ispettive di cui al verbale di accertamento e notificazione del 25/07/2012 afferente al rapporto di lavoro svolto presso l'azienda agricola “Sibarelli
Salvatore”; - per l'anno 2009, era stata cancellata parzialmente con riduzione da 102 gg a 51 gg dagli elenchi predetti (come risultante dal
4° elenco nominativo trimestrale di variazione 2012 pubblicato telematicamente, con valore legale di notifica, dal 10/03/2013 al
25/03/2013) sempre sulla base delle risultanze ispettive di cui al verbale di accertamento e notificazione del 25/07/2012 afferente al rapporto di lavoro svolto presso l'azienda agricola “Sibarelli Salvatore”; - per gli anni 2010, 2011 e 2012, rispetto alle 102 gg dichiarate inizialmente per ciascun anno, era stata cancellata parzialmente (come risultante dal 3° elenco nominativo trimestrale di variazione 2016). Altresì, l'Istituto evidenziava come, proprio in ossequio alla sentenza n. 340/2016, avesse successivamente provveduto ad iscrivere la stessa ricorrente negli elenchi anche per tali annualità, ma detta iscrizione era avvenuta per un numero di giornate inferiore rispetto a quello originariamente riconosciuto (rispettivamente n. 41 gg per il 2010, n. 51 gg per il 2011
e n. 51 gg per il 2012), escluso l'anno 2013 per il quale, a seguito di denuncia Aziendale approvata dall'Istituto, in data 05.10.2017 erano state “valorizzate” le 102 giornate lavorate (come risultante dal 3°
elenco nominativo trimestrale 2017). Pertanto, le somme trattenute e richieste come indebito dovevano ritenersi dovute in ragione proprio di detta cancellazione parziale delle giornate lavorative.
L'Istituto eccepiva, inoltre: - il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alla implicita domanda di iscrizione negli elenchi O.T.D. per gli anni di competenza;
- l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza dei termini di cui all'art. 22 co. 1 del d.l. n.
7/1970 (convertito con modifiche nella Legge 11.3.1970 n. 83); -
l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art 47
d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639; - l'intervenuta prescrizione del diritto;
- la mancata prova dell'effettivo compimento delle giornate richieste e dello status di bracciante agricolo.
Pertanto, chiedeva, il rigetto della domanda in quanto infondata.
Non veniva svolta istruttoria, trattandosi di controversia avente carattere documentale e la causa, all'odierna udienza, viene decisa all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
In via preliminare, è da rigettarsi l'eccezione di decadenza ex art 47
d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 sollevata dall'Ente previdenziale posto che la norma in parola opera esclusivamente nel caso di azioni giudiziali dirette ad ottenere per la prima volta una prestazione previdenziale mai erogata, mentre, nel caso di specie, le indennità oggetto di giudizio
(disoccupazione agricola e malattia) risultano già liquidate alla parte ricorrente.
Sempre in via preliminare, invece, si ritiene che la parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970 conv. in legge n.
83/1970, dall'impugnativa dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per gli anni 2008 e 2009, provvedimenti che stanno alla base della ripetizione di indebito per tali annualità.
La norma, reintrodotta con d.l. n.98 del 2011, prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, "In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli,
l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla L. n. 83 del
1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della L. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia