Trib. Castrovillari, sentenza 07/01/2025, n. 18
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale di Castrovillari in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Giovanni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile, di II grado, iscritta al n.° 1237/2015 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni - solo danni a cose” e vertente
TRA
AR NA, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Gaetano Di
Cunto, elettivamente domiciliata come in atti;
- Appellante -
E
COMUNE DI CASTROVILLARI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Dario Giannicola, elettivamente domiciliato come in atti;
- Appellato -
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione in appello, AN GL ha convenuto in giudizio il Comune di
Castrovillari dinanzi al Tribunale di Castrovillari, per chiedere la riforma della sentenza n.
257/2014, emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari in data 18.11.2014 e depositata in
Cancelleria il 20.11.2014, con la quale, in parziale accoglimento della domanda, l'ente comunale veniva condannato a corrisponderle la somma di € 264,76, a titolo del risarcimento dei danni riportati dal veicolo FIAT 600 tg CJ230ZF, a seguito del sinistro verificatosi in
Castrovillari, il giorno 17.03.2013, sul tratto di strada Garda Cammarata, a causa “di grosse buche non visibili”.
A sostegno del gravame proposto, l'appellante ha denunciato l'errore di valutazione in cui era incorso il giudice di prime cure, il quale – nonostante la documentazione versata in atti e
l'espletata prova orale – aveva ritenuto non accertato il danno così come quantificato dall'originaria parte attrice (€ 2.037,41), liquidato invece in una somma inferiore, calcolata in
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base a criteri equitativi (“appare equo riconoscere all'istante la sostituzione del pneumatico danneggiato ...).
Tanto esposto ha chiesto a questo Tribunale di “accogliere la domanda attrice e, per l'effetto condannare il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento danni subiti dal veicolo dell'attrice nella misura di €2.037,41, oltre interessi legali dal dovuto. Condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite anche per il primo grado”.
Con comparsa di risposta depositata in Cancelleria il 19.10.2016, si è costituito il Comune di
Castrovillari, il quale ha impugnato e contestato l'avversa domanda, deducendone
l'infondatezza in fatto e in diritto. Pertanto, ha concluso “per