Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/01/2025, n. 124
Sentenza
23 gennaio 2025
Sentenza
23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3171/2023 R.G. sul ricorso depositato il 28/06/2023 proposto da CO CO (difesa dall'avv. Francesco Nucara) nei confronti di AVR spa in persona del legale rappresentante pro tempore (difesa dall'avv.) all'esito dell'udienza ,
così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Rigetta la domanda . Nulla per le spese del giudizio."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) dichiarare l'obbligo a carico del datore di lavoro AVR s.p.a. in persona del legale rappresentante pro – tempore di provvedere alla pulizia degli indumenti da lavoro ex art. 65, co. 1 CCNL Fise Ambiente, ex articoli 74 e 77 d.lvo 81/98 e prima ancora ex articoli 40 e 43 d.lvo 626/94 ed infine ex art. 2087 c.c.,
2) per l'effetto ed ancora condannare AVR s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento del risarcimento del danno per il periodo durante il quale i ricorrenti sono stati costretti al lavaggio in via autonomo delimitato dal gennaio 2014 al settembre 2017 ex art. 1218 e 2087 c.c. per l'importo di
€ 360,00 per ciascuno dei ricorrenti .
Parte ricorrente deduceva, in sintesi , che:
è stata dipendente della AVR s.p.a., azienda per la raccolta lo smaltimento della nettezza urbana dal 19/12/2013 fino al 13/09/2017 con mansioni di autista ed operatore, ;
di aver lavorato a contatto “fisico” con i rifiuti da raccogliere e dunque esposta a pericoli di infezione;
la società l'aveva costretta a provvedere autonomamente al lavaggio dei propri indumenti di lavoro, limitandosi a corrispondere, per tale incombente, la somma irrisoria di € 0,26 centesimi al giorno , sotto la voce "lavaggio o lavanderia" (sempre come risulta in busta paga). e tale importo non ristorava il disagio procurato;
1
invero per evitare di recare pregiudizio alla salute dei propri cari, i quali in caso di lavaggio in casa sarebbero esposti ai germi patogeni provenienti dall'immondizia, raccoltisi negli indumenti, sono altresì costretti a portare gli indumenti da lavoro in lavanderia settimanalmente sopportando in via esclusiva l'onere del costo settimanale pari ad € 12,00;
il comportamento dell'azienda era stato dunque illegittimo, poiché assunto in violazione sia dell'art. 65 comma 1 del CCNL di settore, rubricato “Dispositivi di protezione individuale e indumenti da lavoro” secondo cui il datore di lavoro ha l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), “compreso il lavaggio”, senza potere sostituire tale obbligo con benefici economici di corrispondente valore;
il costo poteva essere stimato, in via equitativa, nella misura di € 15,00 al mese” considerati dal mese di gennaio 2014 al mese di settembre 2017. In tale eventualità alle ricorrenti spetta l'importo pro capite di € 360,00 (infatti, 15 (costo sostenuto) – 7,00 (coperti dall'indennità) = 8,00;
8,00 X
45 mensilità = 360,00).
Parte resistente AVR spa restava contumace.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato .
La domanda concerne l'accertamento del diritto e la condanna