Trib. Sciacca, sentenza 21/11/2024, n. 550

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sciacca, sentenza 21/11/2024, n. 550
Giurisdizione : Trib. Sciacca
Numero : 550
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 105/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
- Dott. A T Presidente
- Dott.ssa V D R Gdice rel.
- Dott. V M G ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa per procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. C GNI (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio del predetto difensore in Partanna, via V. Emanuele 24;
ricorrente
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso per procura in atti Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. CEMENZA NICOLO' ed elettivamente domiciliato in Partanna, via Garibaldi n. 83;
con l'intervento
DEL PUBBLICO MINISTERO in sede
Interveniente necessario

oggetto: separazione giudiziale conclusioni: le parti hanno concluso come indicato nel verbale del 1.10.2024.
Il P.M. ha apposto il visto il 13.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.2.2024 rappresentava: di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 3.7.2004 a Partanna, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Controparte_1
pagina 1 di 5
Comune, dell'anno 2004, parte II, serie A, atto n. 37. Che, dall'unione, sono nati i figli nata Per_1
Per_ a Castelvetrano il 5.8.2004, , nato a [...] il [...], , nato a [...] Per_3
Vallo il 1.1.2019.
Che, dopo i primi anni di tranquillità, improvvisamente e, in particolare, nell'ultimo periodo di convivenza, i rapporti si sono deteriorati a causa di conflitti caratteriali, oltre che per le diverse abitudini di vita, tanto che è risultata intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ha concluso chiedendo: “fissare in via d'urgenza l'udienza per la comparizione personale dei coniugi
e onerando la ricorrente della notifica del ricorso e del Parte_1 Controparte_1
pedissequo decreto;
- esperire il prescritto tentativo di riconciliazione ed in caso di esito negativo dello stesso: 1) Pronunciare la separazione dei coniugi e per l'effetto autorizzare gli stessi a vivere separati Per con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidare i figli minori e congiuntamente ad Per_3

entrambi i coniugi, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative ai figli ed eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale. I figli minori, pur rimanendo affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, saranno collocati ed avranno dimora privilegiata con la madre, mentre il padre avrà libero diritto di visita e potrà tenere i figli con sé ogniqualvolta lo vorrà, anche continuativamente”.
Con decreto emesso ai sensi dell'art. 473 bis 14 c.p.c. il Presidente del Tribunale ha designato per la trattazione del presente procedimento la scrivente ed ha fissato udienza di comparizione dei coniugi per il giorno 14.5.2024.
A tale udienza compariva personalmente solo la ricorrente e si procedeva all'audizione della stessa.
Con provvedimento depositato il 15.5.2024 veniva dichiarata la contumacia del resistente, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e venivano emessi i provvedimenti relativi all'affidamento e collocamento della prole minorenne, al diritto di visita, nonché quelli relativi al mantenimento dei figli ed all'assegnazione della casa familiare. Quindi la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 1.10.2024.
Con comparsa dell'11.9.2024 si è costituito il resistente che aderiva alla domanda di separazione. Lo stesso rappresentava inoltre di svolgere attività di lavoro dipendente con la qualifica di bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda che si occupa di un allevamento di ovini, situata nella C.da
“Pietra” di Gibellina, di cui la moglie, , risulta essere contitolare
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