Trib. Padova, sentenza 05/12/2024, n. 907
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Testo completo
N. V.G. 2598/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 2598/2024 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 27.2.2024 da:
e , con il patrocinio dell'avvocato Alessandro Verga;
Parte_1 Parte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni congiunte delle parti:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), della L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il Comune di Padova dai coniugi sig.ri e in Parte_2 Parte_1
data 31 agosto 2013, con atto trascritto nei registri di stato civile al n. 153, P. 2, Seria A, Volume 01, anno 2013, in regime di separazione dei beni, trasmettendo al competente Ufficiale dello Stato Civile
l'emananda decisione per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio;
2) confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre e Per_1
con impegno dei genitori ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto ovviamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, esercitando la propria responsabilità genitoriale in via separata limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, con le seguenti modalità di frequentazione, che potranno comunque variare in base agli impegni delle parti e del figlio, sempre previo accordo, come segue: -durante la settimana il padre, salvo impegni fuori Padova e comunque
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previo accordo comunicato con il dovuto anticipo, potrà prelevare da scuola riportandolo alla Per_1
madre o la sera dopo cena o a scuola il giorno successivo;
-a settimane alterne, il padre preleverà il figlio da casa della madre il venerdì sera o il sabato mattina, e lo riporterà a casa la domenica sera;
- nel corso delle vacanze estive (premessa la regolazione dell'anno 2024 che rimarrà anche per Per_1
l'anno 2025), dall'estate 2026, potrà trascorrere con entrambi i genitori una settimana, e dall'estate
2028, fino a due settimane, con dovere di comunicazione dei periodi da effettuarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
-le vacanze di Natale verranno suddivise tra le parti e, in particolare, starà con un Per_1 genitore il giorno 24 dicembre, fino alle ore 19.00 e con l'altro dalle ore 19.00 del 24 dicembre alle ore
19.00 del 25 dicembre, poi starà con un genitore (cioè quello con cui è stata la vigilia di Natale) dal 25 dicembre dalle 19.00 alle ore 19.00 del 31 dicembre e con l'altro sino alle ore 19.00 del 6 gennaio, seguendo anche in questo caso il principio