Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/12/2024, n. 1722
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N. R.G. 931/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 931/2024 promossa da:
RC EG DE AL (da sposata RC EG AL DE
RA), nata il [...] in [...] ed ivi residente in [...], città di OS, São LO, CAP 11040-111;
rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Sara
Brazzini (C.F.: [...];
fax 055.5272879;
pec: sara.brazzini@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Pontassieve (FI), Via Mascagni n. 11, come da procure notarili in calce al ricorso autenticate, tradotte e apostillate. La ricorrente, insieme al suo difensore, ha dichiarato espressamente di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata sara.brazzini@firenze.pecavvocati.it;
-ricorrente- contro
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il
Ministero dell'Interno chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadina italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente della cittadina italiana EA BA nata a [...], comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il 10.5.1872 (cfr. doc. in atti n. 2) la quale emigrava in
Brasile ove si univa in matrimonio con NN TO in data 19.05.1900 (cfr. doc. in atti n.
3). Dalla loro unione matrimoniale nasceva in Brasile il figlio LO de SA, in data 01.06.1906
(cfr. doc. in atti n. 4). L'ava italiana era poi deceduta in Brasile in data 23.08.1940, senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis
d'origine (cfr. doc. in atti n. 9).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di LO de SA:
- in data 28.12.1929 egli contraeva matrimonio con AR DO OS (cfr. doc. in atti n. 5) e dalla loro unione matrimoniale nasceva in data 23.01.1935 il figlio AI De SA (cfr. doc. in atti n.
6);
- in data 30.03.1969, dalla relazione di AI De SA con IA RB De DR nasceva
RC RE de SA (cfr. doc. in atti n. 7) - odierna ricorrente – la quale, sposatasi con
DO IR de IV in data 26.03.2010, aggiungeva al proprio cognome quello del marito
(cfr. doc. in atti n. 8).
Conseguentemente, la parte ricorrente chiedeva di ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il Ministero dell'interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
08.10.2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 28.11.2024 il difensore di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e contestava le deduzioni avversarie, evidenziando che “nel caso di specie si tratta di una linea di discendenza in cui c'è un passaggio per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Pertanto, la ricorrente non avrebbe potuto presentare il ricorso in via amministrativa e conseguentemente sussiste l'interesse ad agire in
2 via giudiziale. Per ciò che invece concerne l'eccezione del Ministero sulla naturalizzazione di massa, sul tema sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze n. 25317 e 25318 del
2022”.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'ava italiana della ricorrente è nata a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso
l'Anagrafe di Stato Civile brasiliana, nei quali l'ava capostipite in luogo di EA BA sia stata generalizzata come AT LE o IA IA o MA BA, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita e che la discrepanza riscontrata sia sostanzialmente addebitabile ad errori di grafia tant'è che nell'attestato di mancata rinuncia alla cittadinanza italiana si riportano tutti
i nomi e i cognomi per come nel tempo sono stati riportati, ossia “BA MA o TI
IL o TI BA o MA LI o MA BA”.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e
i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Ministero di Grazia e Giustizia, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 28 settembre 1998 (prot.
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va
3
ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 931/2024 promossa da:
RC EG DE AL (da sposata RC EG AL DE
RA), nata il [...] in [...] ed ivi residente in [...], città di OS, São LO, CAP 11040-111;
rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Sara
Brazzini (C.F.: [...];
fax 055.5272879;
pec: sara.brazzini@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Pontassieve (FI), Via Mascagni n. 11, come da procure notarili in calce al ricorso autenticate, tradotte e apostillate. La ricorrente, insieme al suo difensore, ha dichiarato espressamente di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata sara.brazzini@firenze.pecavvocati.it;
-ricorrente- contro
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il
Ministero dell'Interno chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadina italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente della cittadina italiana EA BA nata a [...], comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il 10.5.1872 (cfr. doc. in atti n. 2) la quale emigrava in
Brasile ove si univa in matrimonio con NN TO in data 19.05.1900 (cfr. doc. in atti n.
3). Dalla loro unione matrimoniale nasceva in Brasile il figlio LO de SA, in data 01.06.1906
(cfr. doc. in atti n. 4). L'ava italiana era poi deceduta in Brasile in data 23.08.1940, senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis
d'origine (cfr. doc. in atti n. 9).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di LO de SA:
- in data 28.12.1929 egli contraeva matrimonio con AR DO OS (cfr. doc. in atti n. 5) e dalla loro unione matrimoniale nasceva in data 23.01.1935 il figlio AI De SA (cfr. doc. in atti n.
6);
- in data 30.03.1969, dalla relazione di AI De SA con IA RB De DR nasceva
RC RE de SA (cfr. doc. in atti n. 7) - odierna ricorrente – la quale, sposatasi con
DO IR de IV in data 26.03.2010, aggiungeva al proprio cognome quello del marito
(cfr. doc. in atti n. 8).
Conseguentemente, la parte ricorrente chiedeva di ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il Ministero dell'interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
08.10.2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 28.11.2024 il difensore di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e contestava le deduzioni avversarie, evidenziando che “nel caso di specie si tratta di una linea di discendenza in cui c'è un passaggio per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Pertanto, la ricorrente non avrebbe potuto presentare il ricorso in via amministrativa e conseguentemente sussiste l'interesse ad agire in
2 via giudiziale. Per ciò che invece concerne l'eccezione del Ministero sulla naturalizzazione di massa, sul tema sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze n. 25317 e 25318 del
2022”.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'ava italiana della ricorrente è nata a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso
l'Anagrafe di Stato Civile brasiliana, nei quali l'ava capostipite in luogo di EA BA sia stata generalizzata come AT LE o IA IA o MA BA, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita e che la discrepanza riscontrata sia sostanzialmente addebitabile ad errori di grafia tant'è che nell'attestato di mancata rinuncia alla cittadinanza italiana si riportano tutti
i nomi e i cognomi per come nel tempo sono stati riportati, ossia “BA MA o TI
IL o TI BA o MA LI o MA BA”.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e
i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Ministero di Grazia e Giustizia, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 28 settembre 1998 (prot.
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va
3
ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano
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