Trib. Foggia, sentenza 24/09/2024, n. 2184

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 24/09/2024, n. 2184
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 2184
Data del deposito : 24 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3002/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. A B Presidente Relatore dott. M C Giudice dott. S I Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3002/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENSANO Parte_1 C.F._1
C, elettivamente domiciliato in VIA A. LUCCHINO 3, SAN SEVERO, presso il difensore avv. CENSANO C
RICORRENTE

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA TORRE LUCIA CP_1 C.F._2
S, elettivamente domiciliato in VIA CIRCE, 7, 71016, SAN SEVERO, presso il difensore avv. LA TORRE LUCIA S
RICORRENTE nonchè
PM SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e , hanno contratto matrimonio concordatario in San Severo, Parte_1 CP_1 il 23 agosto 2014;
dalla loro unione sono nati due figli, (22.7.2015) e Persona_1 [...]
(3.5.2019);
i coniugi hanno optato per la negoziazione assistita per pervenire alla loro Persona_2 separazione personale consensuale, così come regolamentata con l'accordo di separazione personale ex articolo 6, comma secondo, prima parte, del decreto legge n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014.
pagina 1 di 3
L'accordo intercorso tra le parti è stato, pertanto, depositato in data 6.6.2024 presso la Procura della
Repubblica del tribunale di Foggia, ufficio affari civili.
Il pubblico ministero, rilevato che, nell'accordo la casa coniugale veniva assegnata la signora , Pt_1 perché vi dimorasse con i due figli minori, benché l'immobile risultasse essere di proprietà di altri soggetti, in particolare, dei nonni del signor e concesso in comodato d'uso al solo signor CP_1
peraltro obbligato da contratto, a non concedere il godimento dell'abitazione a terzi senza il CP_1 consenso dei proprietari;
nonché, che nell'accordo il signor si impegnava a versare CP_1 mensilmente alla signora la somma di euro 600 a titolo di contributo per il mantenimento dei Pt_1 due figli minori, pur avendo attestato di non aver prodotto alcun reddito negli anni 2022, 2023, nulla dichiarava per l'anno 2021. Rimetteva, pertanto, gli atti al Presidente del Tribunale per le valutazioni di competenza.
Con decreto del 19.6.2024 il Presidente delegato ha fissato per la comparizione dei coniugi dinanzi a se stesso l'udienza del 11.9.2024.
All'udienza presidenziale anzidetta sono comparsi personalmente i coniugi e Parte_1 CP_1
, assistiti dai rispettivi difensori.
[...]
Le parti a seguito della sollecitazione del Presidente delegato hanno integrato gli accordi di negoziazione assistita depositati in data 6.6.2024, depositando telematicamente autocertificazione del sig. quanto alla mancata produzione di reddito per l'anno 2021, nonché rendendo specifiche CP_1 dichiarazioni a chiarimento nel corso della audizione disposta nel corso della udienza.
In particolare, il sig. ha precisato che la nonna (proprietario dell'immobile) era stata resa CP_1 edotta, sia pure solo verbalmente, della prosecuzione del rapporto di comodato del proprio immobile da parte della signora , accettando pienamente i termini dell'accordo intercorso tra i coniugi. Pt_1
Inoltre, precisava che, a partire dal 2024 aveva iniziato a svolgere piccoli lavoretti a nero grazie ai quali si era impegnato a contribuire ai bisogni dei figli minori.
Le parti hanno pertanto chiesto che il tribunale ratifichi gli accordi di negoziazione assistita in premessa richiamati integrati con le precisazioni di cui al verbale di udienza presidenziale del
11.9.2024, previa rinuncia ai termini ex articolo 190 cpc.
Il presidente delegato preso atto della volontà espressa dalle parti e dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione tra le stesse, si riservava di riferire in camera di consiglio per l'omologazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta, ricorrendone i presupposti di legge.
Le condizioni concordate tra le parti con l'accordo di negoziazione assistita, depositato in data 6.6.2024 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia, come integrati a verbale, in sede di udienza presidenziale del 11.9.2024, che in parte qua devono intendersi integralmente richiamati e trascritti ad ogni effetto di legge, possono essere senz'altro ratificati dal Collegio non contenendo pattuizioni contrarie all'ordine pubblico e delle famiglie.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la separazione personale tra i coniugi in conformità agli accordi sopra riportati.
Trattandosi di domanda giudiziale contenziosa trasformata in consensuale, non ricorrono gli estremi di cui agli artt.90 e seguenti del c.p.c..
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