Trib. Vercelli, sentenza 05/11/2024, n. 282

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vercelli, sentenza 05/11/2024, n. 282
Giurisdizione : Trib. Vercelli
Numero : 282
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2868/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa M T PRESIDENTE
Dott. A P GIUDICE RELATORE
Dott.ssa S F GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Dott. P L
P, Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati

(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Manerba A del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Manerba A del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 30/08/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Terruggia
(VC) il 31/07/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1,
Parte II - Serie A, Anno 2017.
Dall'unione sono nate le figlie e , rispettivamente in data 13/12/2010 e Per_1 Per_2
22/01/2013, entrambe ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 20/10/2020 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
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Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;

- PRESO ATTO del visto del P.M.;

- RILEVATO che con ordinanza collegiale del 26/09/2024 sono stati richiesti chiarimenti in merito ad alcune condizioni di cui al ricorso introduttivo, chiarimenti che sono pervenuti tramite il deposito di note scritte;

- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);

- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;

- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;

- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;

- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle
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