Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 187
Sentenza
9 gennaio 2025
Sentenza
9 gennaio 2025
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Testo completo
RG 5598/2023
N. R.G. 5598/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5598/2023 promossa da:
AR NO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in MILANO, VIA
CARLO POMA n°4, presso lo studio del difensore avvocato VALENSIN VALERIO che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo.
ATTORE contro
DI IO AR IU (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in
MILANO, VIA B. CELLINI n°2/B, presso lo studio del difensore avvocato FERRARIO SIMONE che lo rappresenta e difende giusta delega rilasciata in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTO
§§§
OGGETTO: Mutuo fra privati.
CONCLUSIONI:
All'udienza del 10 settembre 2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati nel fascicolo informatico, conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
1
RG 5598/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione d'udienza ritualmente notificati, RI AR ha convenuto GI Di DI AP dinanzi al Tribunale di
Milano, chiedendo di accertare, in via principale, il grave inadempimento di quest'ultimo, in quanto, ricevuti in prestito euro 10.000# per l'acquisto del box sito nel Comune di Segrate alla Via Cesare Battisti n°28, di proprietà della figlia, GE AR, aveva rifiutato di concludere l'affare, trattenendo indebitamente la somma avuta in prestito;
in via subordinata, ha chiesto accertarsi ex 2041 cod. civ. l'illegittima ritenzione della somma di euro 10.000# da parte di GI Di DI AP a suo danno, con conseguente condanna alla restituzione della stessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, vinte le spese.
2. Con comparsa depositata 30 maggio 2023 si è costituito in giudizio GI Di DI
AP, contestando integralmente le domande proposte ed eccependo, in rito,
l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, atteso che il bene immobile oggetto dell'asserito e non concluso contratto di compravendita risultava pacificamente di proprietà della figlia del ricorrente, unica legittimata a contestare un eventuale inadempimento. Nel merito, pur riconoscendo e non contestando di aver ricevuto la somma di euro 10.000# da parte del cognato RI AR, ha sostenuto come detta somma costituiva in realtà la restituzione di un prestito effettuato proprio in favore del cognato AR dal 1 ottobre 2019 al 3 marzo 2020 per consentire a quest'ultimo, titolare di impresa individuale, di far fronte ai pagamenti di fornitori;
ha, altresì, evidenziato l'assenza di un termine entro il quale avrebbe dovuto essere restituita detta somma in violazione del disposto dell'art. 1816 cod. civ.;
tanto che ha concluso, affinché il giudice provveda a fissare un termine per l'eventuale restituzione ex art. 1817 cod. civ. nell'ipotesi remota che venga accertata la sussistenza nel caso in esame di una fattispecie di mutuo fra privati.
3. Nelle more e, precisamente in data 8 marzo 2023, la presente causa è stata assegnata in via definitiva alla scrivente per la sua definizione.
Alla prima udienza del 13 giugno 2023, ritenuta la necessità di un'istruzione non sommaria, il rito è stato convertito da sommario in ordinario ed è stato dato termine alle parti per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria che si è concluso con esito negativo.
2
RG 5598/2023
Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni e gli interpelli delle parti sulle circostanze ritenute ammissibili e rilevanti nel corso delle udienze dei giorni 12 aprile 2024,
30 maggio 2024 e 10 luglio 2024.
Quindi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno
10 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
in data
17 settembre 2024 la presente causa è stata trattenuta in decisione per la sua definizione.
Le parti hanno depositato gli scritti difensivi finali.
4. Oggetto del presente giudizio è il credito di euro 10.000# vantato da RI AR nei confronti del cognato GI Di DI AP a titolo di restituzione di un mutuo di scopo, ossia un prestito concesso al cognato per l'acquisto del box, sito in Segrate alla via Cesare
Battisti n°28, di proprietà della figlia dell'attore, GE AR.
Risulta, pertanto, del tutto infondato l'asserito difetto di legittimazione attiva del ricorrente, sollevato da GI Di DI AP, essendo all'evidenza oggetto di indagine del presente giudizio l'esistenza o meno di un contratto di mutuo tra le parti e non certo la compravendita di un bene immobile, pacificamente di proprietà della figlia del ricorrente.
Ciò premesso, in via generale, il termine “prestito” indica la concessione di una data somma ad un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un dato termine e va inquadrato nella fattispecie legale del contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato degli interessi, gratuito in caso contrario.
In tema di riparto dell'onere della prova, secondo il consolidato orientamento della