Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 152
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Testo completo
N. R.G. 34956/2023
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza cartolare del 19.12.2024 - nella causa meglio identificata in epigrafe - tra PE RI in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione Centro Culturale Sviluppo e Ricerche Scientifiche e la parte convenuta ROMA CAPITALE tempestivamente costituita,
il Tribunale invitava alla precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: azione di accertamento e nullità della determina di Roma Capitale, dell'illegittimità della Determina Dipartimento valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative – Rep - QC/673/2023 – Prot. QC/17868/2023 del 17/03/2023 notificato in data
11.05.2023.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale, in via principale - accertare e dichiarare la nullità della Determinazione del Dipartimento valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative –
Rep - QC/673/2023 – Prot. QC/17868/2023 del 17/03/2023 notificato in data 11.05.2023 in quanto emessa in carenza assoluta di potere perché la P.A. non gode di un potere di autotutela esecutiva in relazione ai beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile;
- dichiarare per i motivi esposti in narrativa, illegittimo, inesistente e/o nulla e/o inefficace e, comunque, disapplicare, con ogni
pagina1 di 8 opportuna statuizione la Determinazione del Dipartimento valorizzazione del Patrimonio e
Politiche abitative – Rep - QC/673/2023 – Prot. QC/17868/2023 del 17/03/2023 notificato in data
11.05.2023 e, comunque, non fondato il diritto di Roma capitale a procedere in via esecutiva per la mancanza di validi titoli;
in via subordinata condannare Roma Capitale al risarcimento del danno pari alle spese sostenute per le migliorie apportate all'immobile per cui è causa;
- condannare Roma Capitale al risarcimento del danno pari ad un terzo dell'aumento di valore dell'immobile a seguito dei lavori effettuati, secondo quanto prescritto dall'art. 1150 c.c. Con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ed in accoglimento delle suesposte difese: in via principale, nel merito, rigettare le domande di parte attrice in quanto inammissibili, generiche, inerenti asseriti diritti prescritti, ed infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la Determinazione opposta;
in subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di annullamento o declaratoria di nullità del provvedimento di riacquisizione opposto, in via riconvenzionale, condannare il Sig. IN
US e/o chiunque altro occupi il cespite immobiliare - al rilascio immediato dell'immobile de quo libero e vuoto da persone e cose, in favore di Roma Capitale;
sempre in via riconvenzionale, in ogni caso, condannare il Sig. IN US al pagamento in favore di Roma Capitale, come in epigrafe rappresentata e difesa, delle somme risultanti dall'atto di costituzione in mora, con protocollo Dip.to n. 19337/2021 – che si deposita - a titolo di risarcimento del danno e/o per il mancato pagamento dell'indennità/canone d'uso dovute per l'occupazione abusiva e/o utilizzazione dell'immobile per cui è causa alla data del 31 ottobre 2020, per un importo pari a € 108.379,41
(calcolati fino alla data 31.10.2020, oltre che € 1.258,19 a titolo di interessi moratori), oltre che al pagamento delle ulteriori somme dovute per l'utilizzazione dell'immobile dal 1.11.2020 fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, somme ulteriori che verranno quantificate in corso di causa, o a mezzo di CTU, o da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, e/o delle diverse maggiori o minori somme da determinarsi anche a mezzo
CTU, oltre interessi dalle singole scadenze mensili ovvero alle diverse maggiori o minori somme ritenute di giustizia.
Ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, anche in considerazione del fatto pacifico dell'occupazione dell'immobile senza alcun titolo. Ci si riserva di ulteriormente dedurre, documentare, eccepire nei termini di rito. Con spese secondo giustizia.
FATTO E PROCESSO
IN US propone domanda in accertamento dell'illegittimità della
Determina Dipartimento valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative – Rep -
QC/673/2023 – Prot. QC/17868/2023 del 17/03/2023 notificato in data 11.05.2023.
Con questa determina si è disposta la riacquisizione dell'immobile asseritamente facente parte del patrimonio indisponibile di Roma capitale, sito in Via dei Vascellari, 10 identificato catastalmente al foglio 498, p.lla 138, sub 510 di mq 40 circa IBU13227 -
UIB1237072 nei confronti dell'Associazione Centro Culturale Sviluppo e Ricerche
Scientifiche (c.f. 97212700583) e di chiunque altro lo occupasse senza titolo, con intimazione al rilascio entro 20 gg.
pagina2 di 8
La ragione della determina trova scaturigine nel riscontro, contestato al Infarini, dell'uso per finalità abitative del suddetto immobile e dunque non conforme all'attività dell'associazione condizione per la quale era stata rilasciata la concessione e rinnovata la stessa nell'anno 2008.
In particolare, gli agenti avrebbero verbalizzato che: “la persona trovata all'interno del cespite (il sig. IN n.d.r.), apparentemente non svolge alcuna attività all'interno del locale ma, da quanto accertato si desume che lo stesso sia destinato anche ad altre finalità (abitative)”.
Con l'atto introduttivo si contesta, in primo luogo, l'illegittimità della determina per falsa applicazione dell'art. 823 comma 2 c.c. nei confronti di immobili rientranti nel patrimonio disponibile. Non basterebbe, infatti, l'indicazione catastale o l'appartenenza del cespite all'ente per qualificare l'appartenenza al patrimonio indisponibile, ma servirebbe la specifica destinazione del bene al pubblico servizio. In via subordinata si richiede il risarcimento dei costi sostenuti per migliorie ai sensi dell'articolo 2040 e 1150 c.c. Si chiede la condanna di Roma Capitale al risarcimento del danno pari ad un terzo dell'aumento di valore dell'immobile a seguito dei lavori effettuati, secondo quanto prescritto dall'art. 1150
c.c.
Si è costituita Roma Capitale che ha chiesto il rigetto nel merito delle domande proposte da IN US – con conferma della determina opposta - ed ha proposto anche domanda riconvenzionale con condanna del IN US -- e/o chiunque altro occupi il cespite immobiliare - al rilascio immediato dell'immobile de quo libero e vuoto da
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza cartolare del 19.12.2024 - nella causa meglio identificata in epigrafe - tra PE RI in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione Centro Culturale Sviluppo e Ricerche Scientifiche e la parte convenuta ROMA CAPITALE tempestivamente costituita,
il Tribunale invitava alla precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: azione di accertamento e nullità della determina di Roma Capitale, dell'illegittimità della Determina Dipartimento valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative – Rep - QC/673/2023 – Prot. QC/17868/2023 del 17/03/2023 notificato in data
11.05.2023.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale, in via principale - accertare e dichiarare la nullità della Determinazione del Dipartimento valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative –
Rep - QC/673/2023 – Prot. QC/17868/2023 del 17/03/2023 notificato in data 11.05.2023 in quanto emessa in carenza assoluta di potere perché la P.A. non gode di un potere di autotutela esecutiva in relazione ai beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile;
- dichiarare per i motivi esposti in narrativa, illegittimo, inesistente e/o nulla e/o inefficace e, comunque, disapplicare, con ogni
pagina1 di 8 opportuna statuizione la Determinazione del Dipartimento valorizzazione del Patrimonio e
Politiche abitative – Rep - QC/673/2023 – Prot. QC/17868/2023 del 17/03/2023 notificato in data
11.05.2023 e, comunque, non fondato il diritto di Roma capitale a procedere in via esecutiva per la mancanza di validi titoli;
in via subordinata condannare Roma Capitale al risarcimento del danno pari alle spese sostenute per le migliorie apportate all'immobile per cui è causa;
- condannare Roma Capitale al risarcimento del danno pari ad un terzo dell'aumento di valore dell'immobile a seguito dei lavori effettuati, secondo quanto prescritto dall'art. 1150 c.c. Con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ed in accoglimento delle suesposte difese: in via principale, nel merito, rigettare le domande di parte attrice in quanto inammissibili, generiche, inerenti asseriti diritti prescritti, ed infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la Determinazione opposta;
in subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di annullamento o declaratoria di nullità del provvedimento di riacquisizione opposto, in via riconvenzionale, condannare il Sig. IN
US e/o chiunque altro occupi il cespite immobiliare - al rilascio immediato dell'immobile de quo libero e vuoto da persone e cose, in favore di Roma Capitale;
sempre in via riconvenzionale, in ogni caso, condannare il Sig. IN US al pagamento in favore di Roma Capitale, come in epigrafe rappresentata e difesa, delle somme risultanti dall'atto di costituzione in mora, con protocollo Dip.to n. 19337/2021 – che si deposita - a titolo di risarcimento del danno e/o per il mancato pagamento dell'indennità/canone d'uso dovute per l'occupazione abusiva e/o utilizzazione dell'immobile per cui è causa alla data del 31 ottobre 2020, per un importo pari a € 108.379,41
(calcolati fino alla data 31.10.2020, oltre che € 1.258,19 a titolo di interessi moratori), oltre che al pagamento delle ulteriori somme dovute per l'utilizzazione dell'immobile dal 1.11.2020 fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, somme ulteriori che verranno quantificate in corso di causa, o a mezzo di CTU, o da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, e/o delle diverse maggiori o minori somme da determinarsi anche a mezzo
CTU, oltre interessi dalle singole scadenze mensili ovvero alle diverse maggiori o minori somme ritenute di giustizia.
Ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, anche in considerazione del fatto pacifico dell'occupazione dell'immobile senza alcun titolo. Ci si riserva di ulteriormente dedurre, documentare, eccepire nei termini di rito. Con spese secondo giustizia.
FATTO E PROCESSO
IN US propone domanda in accertamento dell'illegittimità della
Determina Dipartimento valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative – Rep -
QC/673/2023 – Prot. QC/17868/2023 del 17/03/2023 notificato in data 11.05.2023.
Con questa determina si è disposta la riacquisizione dell'immobile asseritamente facente parte del patrimonio indisponibile di Roma capitale, sito in Via dei Vascellari, 10 identificato catastalmente al foglio 498, p.lla 138, sub 510 di mq 40 circa IBU13227 -
UIB1237072 nei confronti dell'Associazione Centro Culturale Sviluppo e Ricerche
Scientifiche (c.f. 97212700583) e di chiunque altro lo occupasse senza titolo, con intimazione al rilascio entro 20 gg.
pagina2 di 8
La ragione della determina trova scaturigine nel riscontro, contestato al Infarini, dell'uso per finalità abitative del suddetto immobile e dunque non conforme all'attività dell'associazione condizione per la quale era stata rilasciata la concessione e rinnovata la stessa nell'anno 2008.
In particolare, gli agenti avrebbero verbalizzato che: “la persona trovata all'interno del cespite (il sig. IN n.d.r.), apparentemente non svolge alcuna attività all'interno del locale ma, da quanto accertato si desume che lo stesso sia destinato anche ad altre finalità (abitative)”.
Con l'atto introduttivo si contesta, in primo luogo, l'illegittimità della determina per falsa applicazione dell'art. 823 comma 2 c.c. nei confronti di immobili rientranti nel patrimonio disponibile. Non basterebbe, infatti, l'indicazione catastale o l'appartenenza del cespite all'ente per qualificare l'appartenenza al patrimonio indisponibile, ma servirebbe la specifica destinazione del bene al pubblico servizio. In via subordinata si richiede il risarcimento dei costi sostenuti per migliorie ai sensi dell'articolo 2040 e 1150 c.c. Si chiede la condanna di Roma Capitale al risarcimento del danno pari ad un terzo dell'aumento di valore dell'immobile a seguito dei lavori effettuati, secondo quanto prescritto dall'art. 1150
c.c.
Si è costituita Roma Capitale che ha chiesto il rigetto nel merito delle domande proposte da IN US – con conferma della determina opposta - ed ha proposto anche domanda riconvenzionale con condanna del IN US -- e/o chiunque altro occupi il cespite immobiliare - al rilascio immediato dell'immobile de quo libero e vuoto da
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