Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1081
TRIB Catania
Sentenza
11 marzo 2025
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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Catania, nella persona del giudice del lavoro Marco Pennisi, il 20 febbraio 2025. La ricorrente ha chiesto di accertare il demansionamento subito e di ottenere il risarcimento per le differenze retributive, sostenendo di aver svolto mansioni superiori a quelle previste dal suo inquadramento contrattuale. In particolare, ha richiesto il riconoscimento della categoria C e il conseguente adeguamento retributivo, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva. La parte resistente ha contestato le pretese, eccependo l'assenza di prova del demansionamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Il giudice ha rigettato il ricorso, evidenziando che la ricorrente non ha dimostrato di aver svolto mansioni superiori in modo prevalente, come richiesto dall'art. 52 del D.Lgs. 165/2001. Ha sottolineato che l'onere della prova gravava sulla ricorrente, la quale non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare l'effettivo svolgimento di attività riconducibili alla categoria C. Inoltre, il giudice ha ritenuto che le mansioni svolte non soddisfacessero i requisiti qualitativi e quantitativi richiesti per il riconoscimento della qualifica superiore. Pertanto, la domanda di differenze retributive e la richiesta di regolarizzazione contributiva sono state respinte, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali.
Il giudice ha rigettato il ricorso, evidenziando che la ricorrente non ha dimostrato di aver svolto mansioni superiori in modo prevalente, come richiesto dall'art. 52 del D.Lgs. 165/2001. Ha sottolineato che l'onere della prova gravava sulla ricorrente, la quale non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare l'effettivo svolgimento di attività riconducibili alla categoria C. Inoltre, il giudice ha ritenuto che le mansioni svolte non soddisfacessero i requisiti qualitativi e quantitativi richiesti per il riconoscimento della qualifica superiore. Pertanto, la domanda di differenze retributive e la richiesta di regolarizzazione contributiva sono state respinte, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali.
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco Pennisi, all'udienza del giorno 20.2.2025 con deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 360/2023 R.G. avente ad oggetto demansionamento – risarcimento danni
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catania via M.R. Imbriani n. 174 n. 59 presso lo studio degli avv.ti Dario Maria Dolei e Carmela Di
Silvestro che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, con sede in P.zza Mazzini, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Corso Italia n. 46 presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Berretta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza giusta procura generale in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2022, la ricorrente in epigrafe indicata, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: di essere assunta in data 2.1.2006 dal
Comune di , a seguito di procedura di stabilizzazione dei soggetti ASU ex art. 5 Controparte_1
L.R. 24/2004, giusta contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (21 ore settimanali) e indeterminato con il profilo professionale di funzionario esecutore di categoria B e posizione economica B1 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali;
di essere stata assegnata con disposizione di servizio del 12.12.2012 prot. n. 528 all'area di Alta Professionalità “Aziende e
Partecipate del Comune” del costituita con la Delibera di G.M. n. Controparte_1
Aziende e Partecipate stante la sua stretta e diretta assegnazione e collaborazione con il
Responsabile di detta struttura;
che nell'area “Aziende e Partecipate del Comune” erano addetti, oltre alla ricorrente, il Responsabile del Servizio appartenente alla categoria D3, nonché due funzionari istruttori di categoria C tra i quali venivano suddivise le relative mansioni;
di essere stata successivamente assegnata con provvedimento del 20.2.2014 alla 1^ Direzione Affari
Generali ed istituzionali continuando a svolgere le precedenti mansioni relative al servizio
Aziende e Partecipate del Comune;
che, a seguito di tale assegnazione, e alla riorganizzazione del era divenuta l'unica figura professionale, oltre alla Responsabile della Direzione, CP_1
incaricata della gestione, istruzione ed espletamento degli adempimenti riconnessi al predetto servizio, nonostante il suo inquadramento professionale fosse rimasto quello di esecutore appartenente alla categoria B;
di aver continuato ad occuparsi del servizio relativo alle Aziende e
Partecipate del anche nell'ambito della sua temporanea assegnazione all'Ufficio di CP_1
presidenza del Consiglio Comunale;
che, successivamente, con nota del prot. 4150 del 10.5.2016 del funzionario dirigente coordinatore della 1^ Direzione le sono state formalmente assegnate le seguenti mansioni: segretario della 1^ Commissione consiliare;
comunicazioni ai consiglieri;
avvisi di convocazione delle commissioni;
pubblicazioni dei verbali della 1^ commissione sull'apposita sezione del sito internet dell'ente; trasmissione dei verbali delle commissioni agli uffici di competenza;
attività connessa alle procedure ed adempimenti delle società partecipate;
pubblicazione delle determine di settore di relativa competenza;
Obblighi di pubblicazione dei dati ex art. 18 legge 134/2012 di relativa competenza e pubblicazione dati amministrazione trasparente in materia di società partecipate art. 22-26 d.lgs 33/13; di avere mantenuto lo stesso inquadramento contrattuale nella categoria B ed il medesimo livello retributivo B1 anche a seguito della trasformazione del suo contratto di lavoro da part-time a 21 ore a part-time 30 ore;
di avere in concreto svolto nell'arco temporale compreso dal 20.2.2014 – allorché, la stessa è stata assegnata alla 1° Direzione generale del Comune – a tutto il 2020 tutti Controparte_1
gli adempimenti istruttori propedeutici all'adozione delle delibere di Giunta in materia di partecipate, nonché gli impegni di spesa, le liquidazioni, le determine e gli altri adempimenti obbligatori afferenti al servizio Aziende e partecipate del Comune;
di essersi occupata di redigere le bozze di tutti gli atti e i provvedimenti aventi ad oggetto la gestione delle Aziende e partecipate del comune che venivano sottoposte ai Dirigenti del servizio i quali, salvo il caso in cui richiedevano eventuali correzioni e modifiche, provvedevano ad apporre la loro firma in calce;
di aver sottoscritto, pur appartenendo alla categoria B, tutti gli atti e i provvedimenti emessi dalla
1^ Direzione, aventi ad oggetto la gestione delle aziende e partecipate del Comune, in qualità di funzionario istruttore e di responsabile unico del procedimento di fatto;
che nonostante l'espletamento delle predette mansioni rientranti contrattualmente nella categoria C,
l'amministrazione convenuta non ha mai provveduto a conferirle l'incarico per mansioni superiori e la stessa ha sempre mantenuto lo stesso livello di inquadramento nella categoria B;
di aver formalmente invitato e diffidato l'Ente convenuto, con nota del 5.7.2019, alla corresponsione delle differenze retributive maturate tra il trattamento economico erogato e quello effettivamente spettategli in ragione dello svolgimento in concreto delle mansioni superiori di istruttore amministrativo sussumibili alla categoria C posizione economica C3; che, con nota del 20.9.2019, l'amministrazione convenuta ha riscontrato negativamente la predetta richiesta negando formalmente l'espletamento da parte della ricorrente di mansioni superiori o comunque non corrispondenti al suo livello di inquadramento contrattuale.
Tutto ciò premesso, in fatto, richiamata la disciplina dell'art. 8 del CCNL di settore, dell'art. 52, comma 2, D.lgs n. 165/2001 e ribadito che le mansioni dalla stessa espletate rientrassero nella categoria C, ha concluso chiedendo: “In via principale:
1. Accertare e dichiarare che le mansioni lavorative svolte - in modo prevalente e continuativo - dalla ricorrente ed esposte in narrativa
(durante il periodo dal 20.02.2014 al 31.12.2020) rientrano nell'inquadramento della categoria C posizione economica C3 del C.C.N.L. del comparto Enti Locali, ovvero in quell'altra categoria e/o posizione che verrà accertata all'esito del giudizio;
2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente (relativamente al periodo dal 20.02.2014 al 31.12.2020) al trattamento retributivo differenziale tra la posizione giuridico/economica B1 e la posizione giuridico/economica C3 del comparto Enti Locali, ovvero quell'altra categoria e/o posizione che verrà accertata all'esito del giudizio e, per l'effetto, condannare il resistente alla corresponsione in favore della CP_1
ricorrente del trattamento economico differenziale ut supra, quantificato (per la categoria C posizione C3) nell'importo lordo di €. 19.518,19 ovvero, in subordine, in quello maggiore o minore che risulterà dovuto in base alle risultanze processuali e all'accertamento della corretta categoria
e posizione economica spettante alla ricorrente;
condannare il sulla predetta somma, CP_1
ovvero su quell'altra accertata, al pagamento degli interessi e della rivalutazione sui singoli ratei, dalla debenza fino al soddisfo, come per legge.
3. Accertare e dichiarare l'obbligo del CP_1
resistente di provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente presso
l'ente di previdenza, assistenza e quiescenza, ovvero, in subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per l'omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in relazione alle retribuzioni di cui al punto n. 2, nella misura risultante dalla sommatoria dei contributi omessi, oltre le differenze spettanti sul trattamento di quiescenza ove detti contributi fossero stati regolarmente versati e, per l'effetto condannare il
[...]
al risarcimento della detta voce di danno nella misura che emergerà in base alle CP_1
risultanze processuali dalla domanda sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo, come per legge.
4. Condannare l'Ente resistente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio con distrazione in favore dei procuratori antistatari”. CP_ Con memoria depositata il 24.5.2023 si è tempestivamente costituito l' deducendo di essere estraneo alle vicende oggetto del giudizio e che la posizione assicurativa della ricorrente risulta, allo stato, regolarmente coperta da contribuzione in relazione al rapporto lavorativo nei limiti e per le retribuzioni indicate nell'estratto conto contributivo allegato.
Ha, dichiarato di essere, comunque, pronto a ricevere le eventuali ulteriori contribuzioni ed emolumenti omessi, al netto dei periodi eventualmente già coperti da prescrizione ai sensi dell'art. 3, legge n. 335/1995 comma 9, tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma
10 bis - introdotto, dall'art. 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e da ultimo modificato dall'art. 9 comma 3 del d.lgs 228/2021 - che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione, di cui ai commi 9 e
10 dell'art. 3 L. 335/1995, della contribuzione obbligatoria dovute dalle amministrazioni CP_ pubbliche all' afferenti ai periodi di competenza fino al 31.12.2017 e concedendo alle stesse la facoltà di regolarizzare le omissioni contributive entro il 31.12.2022.
Si è costituito il , con memoria tempestivamente depositata il Controparte_1
1.6.2023, contestando gli assunti attorei ed eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti
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