Trib. Ragusa, sentenza 24/06/2024, n. 1100
TRIB Ragusa
Sentenza
24 giugno 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 3958/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3958/2022 R.G., avente ad oggetto: somministrazione, promossa da:
VA ZA (C.F. [...]), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Emiliano Cavallo, ed elettivamente domiciliato in
Ragusa nella Piazza del Popolo n. 1, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
nei confronti di:
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. (P.iva 09633951000), in persona della procuratrice FIRE S.P.A., con il patrocinio dell'avv. Alessandro Barbaro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Patrizia Terranova, sito in
Modica nella via Cava Gucciardo Pirato n. 27/B;
CONVENUTA/OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 1097/2022 del 05.08.2022, notificato il 18.10.2022, il
Tribunale di Ragusa ingiungeva a ZZ NN il pagamento, in favore del
Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., dell'importo di € 59.876,16, oltre agli interessi di legge e alle spese della procedura liquidate in € 2.135,00 per compensi professionali, ed € 406,50 per spese, iva e cpa come per legge, e rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del provvedimento de quo, per l'asserito mancato pagamento della fattura n.
88085029070138A del 02.04.2021, cod. POD IT001E04062927, relativamente a prelievi irregolari (a mezzo allaccio abusivo), nel periodo dal 24.03.2017 al
14.03.2021, il cui estratto conto era verificato da estratto autentico notarile del
“Giornale dei crediti in contenzioso”. Con atto di citazione, tempestivamente notificato a mezzo pec in data 24.11.2022, il ZZ proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, contestando la già menzionata fattura “di rettifica” in quanto emessa sulla scorta di consumi ricostruiti e stimati comunicati dal Distributore di zona, a seguito di una verifica effettuata da quest'ultimo sul POD
IT001E04062927, sito in c.da Giafanetto località Resinè s.n. del Comune di Vittoria
(e non presso l'indirizzo in via Generale Cascino n. 37, come erroneamente indicato in seno al ricorso introduttivo), accertamento assunto in violazione delle norme volte
alla tutela del diritto al contraddittorio, dato che non veniva data al ZZ, al momento della verifica, la possibilità di avvalersi di un proprio tecnico che potesse assistere ai rilievi effettuati. Ciò premesso, parte opponente lamentava: 1)
l'intervenuta prescrizione biennale ai sensi dell'art. 1, comma 4, L. n. 205/2017, relativamente al periodo dal 24.03.2017 al 01.04.2019, e rilevava che il ZZ all'epoca della asserita anomalia/manomissione del contatore in contestazione non era intestatario dell'utenza per cui è causa, essendosi immesso nella disponibilità delle unità immobiliari oggetto di verifica solamente dal 28.02.2018, come rilevabile dal contratto di comodato versato in atti, registrato in data 01.03.2018 presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa al n. 192 serie 3T;
il termine della prescrizione biennale decorreva dal momento del consumo, e non da quello della tardiva rettifica dei consumi operata dal Distributore;
2)la mancanza di prova scritta del credito vantato ed inidoneità della fattura;
3)l'illegittimità ed infondatezza dell'intero credito preteso dalla società opposta. Contestava la corrispondenza tra gli addebiti del consumo di energia elettrica indicati nel contatore e quelli trascritti dal gestore nel tabulato riepilogativo indicato in seno alla fattura contestata;
lamentava che la fattura contestata “contabilizza oneri su consumi asseritamente registrati dal CE non documentati da foto delle letture del Display” (cfr. doc 3 - relazione documentale energetica dott. Vaccarino);
la mancata prova della imputabilità dei consumi richiesti all'opponente, essendosi il Distributore limitato ad indicare arbitrariamente nel verbale di verifica, in assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra le parti, il nominativo del ZZ quale utilizzatore della fornitura;
rilevava, inoltre, la mancata allegazione della pag. 5/5 del verbale di verifica, presumibilmente in quanto mancava la sottoscrizione da parte dell'opponente;
4) l'incongruenza dei consumi tra quelli reali e ricostruiti da E- Distribuzione s.p.a, non corrispondendo a quelli del fabbisogno effettivo;
a tal riguardo, produceva relazione energetica a firma del dott.
Vaccarino, rilevando che, a differenza di quanto sostenuto dal Distributore (“la fornitura alimenta pompa sommersa ed abitazioni adiacenti”, cfr. pag. 2/5 verbale di verifica), il contatore verificato risultava alimentare esclusivamente una “Pompa sommersa da 7,5 HP (5.5kW) e non per i 25kW di media riportati nella fattura e nella lettera Enel E -Dis F0001650/2021 e quindi in completa discordanza con gli elementi dello stato dei luoghi verbalizzato” (cfr. pag. 2 relazione documentale energetica Dott. Vaccarino, doc. 3);
inoltre il Dott. Vaccarino rilevava l'erroneità della circostanza dedotta dal Distributore secondo cui la fornitura alimentava altresì le abitazioni adiacenti in quanto “le abitazioni in loco (…) si trovavano alimentate
(…) da altra fornitura ivi presente, di cui al POD IT001E96925289, attivato il
01.05.2019 con Enel Energia (allegato 6 – relazione documentale energetica del
Dott. Vaccarino)” circostanza che smentiva il rendiconto fatturato dal Servizio
Elettrico Nazionale S.p.A. e rilevava la mancanza di prova circa gli “allacci abitazione” come indicato a pag. 5/5 del verbale di verifica, non operato dagli accertatori di E -Distribuzione (cfr. pag. 3 relazione documentale energetica del Dott.
Vaccarino, doc. 3);
5) la mancanza di prova di data certa a decorrere dalla quale avrebbe avuto inizio l'asserita anomalia/manomissione che consentiva il prelievo irregolare di energia elettrica del contatore in contestazione, e la violazione dell'art. 10 della Delibera 200/99 AEEG, il cui comma 2 stabiliva che “Se il momento in cui si
è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura (…)”, per non avere il Distributore proceduto alla ricostruzione dei consumi per i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura;
6) si opponeva, infine, alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Tanto premesso, l'opponente concludeva chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alla fattura opposta relativamente al periodo dal 24.03.2017 al 01.04.2019, e per l'effetto revocarsi e /o dichiararsi nullo e/o annullarsi e/o dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, respingersi la pretesa e le domande della società ingiungente, dichiarando che nulla è dovuto dal ZZ;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la non
imputabilità all'opponente dei consumi e oneri chiesti in pagamento con riferimento al periodo dal 24.03.2017 al 27.02.2018, e dichiararsi l'incongruenza dei consumi tra quelli reali e quelli ricostruiti dal Distributore, accertando, inoltre, l'applicabilità dell'art. 10 della Delibera n. 200/99 AEEG.
Costituitosi in giudizio, il Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, in considerazione del fatto che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito, chiedeva il rigetto della proposta opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto opposto, con condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre ad interessi e accessori dalla domanda sino al soddisfo, o dell'importo eventualmente accertato in corso di causa, disattendendo tutte le richieste istruttorie avversarie
Ciò premesso, l'opposizione in esame appare parzialmente fondata, e va conseguentemente parzialmente accolta, per le ragioni di seguito espresse.
Ed invero, il giudizio de quo, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, da parte della società Servizio
Elettrico Nazionale s.p.a.
Si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09- 2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicché la
pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217;
Cass. 8 agosto 1997
n. 7354)”).
In sostanza, una volta aperta la fase a cognizione piena, è irrilevante la sussistenza, originaria, delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, essendo incentrata la controversia sul merito della domanda proposta.
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena, instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 17-07-2023, n.
20476;
Cass. civ., sent. 18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645
c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3958/2022 R.G., avente ad oggetto: somministrazione, promossa da:
VA ZA (C.F. [...]), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Emiliano Cavallo, ed elettivamente domiciliato in
Ragusa nella Piazza del Popolo n. 1, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
nei confronti di:
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. (P.iva 09633951000), in persona della procuratrice FIRE S.P.A., con il patrocinio dell'avv. Alessandro Barbaro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Patrizia Terranova, sito in
Modica nella via Cava Gucciardo Pirato n. 27/B;
CONVENUTA/OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 1097/2022 del 05.08.2022, notificato il 18.10.2022, il
Tribunale di Ragusa ingiungeva a ZZ NN il pagamento, in favore del
Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., dell'importo di € 59.876,16, oltre agli interessi di legge e alle spese della procedura liquidate in € 2.135,00 per compensi professionali, ed € 406,50 per spese, iva e cpa come per legge, e rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del provvedimento de quo, per l'asserito mancato pagamento della fattura n.
88085029070138A del 02.04.2021, cod. POD IT001E04062927, relativamente a prelievi irregolari (a mezzo allaccio abusivo), nel periodo dal 24.03.2017 al
14.03.2021, il cui estratto conto era verificato da estratto autentico notarile del
“Giornale dei crediti in contenzioso”. Con atto di citazione, tempestivamente notificato a mezzo pec in data 24.11.2022, il ZZ proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, contestando la già menzionata fattura “di rettifica” in quanto emessa sulla scorta di consumi ricostruiti e stimati comunicati dal Distributore di zona, a seguito di una verifica effettuata da quest'ultimo sul POD
IT001E04062927, sito in c.da Giafanetto località Resinè s.n. del Comune di Vittoria
(e non presso l'indirizzo in via Generale Cascino n. 37, come erroneamente indicato in seno al ricorso introduttivo), accertamento assunto in violazione delle norme volte
alla tutela del diritto al contraddittorio, dato che non veniva data al ZZ, al momento della verifica, la possibilità di avvalersi di un proprio tecnico che potesse assistere ai rilievi effettuati. Ciò premesso, parte opponente lamentava: 1)
l'intervenuta prescrizione biennale ai sensi dell'art. 1, comma 4, L. n. 205/2017, relativamente al periodo dal 24.03.2017 al 01.04.2019, e rilevava che il ZZ all'epoca della asserita anomalia/manomissione del contatore in contestazione non era intestatario dell'utenza per cui è causa, essendosi immesso nella disponibilità delle unità immobiliari oggetto di verifica solamente dal 28.02.2018, come rilevabile dal contratto di comodato versato in atti, registrato in data 01.03.2018 presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa al n. 192 serie 3T;
il termine della prescrizione biennale decorreva dal momento del consumo, e non da quello della tardiva rettifica dei consumi operata dal Distributore;
2)la mancanza di prova scritta del credito vantato ed inidoneità della fattura;
3)l'illegittimità ed infondatezza dell'intero credito preteso dalla società opposta. Contestava la corrispondenza tra gli addebiti del consumo di energia elettrica indicati nel contatore e quelli trascritti dal gestore nel tabulato riepilogativo indicato in seno alla fattura contestata;
lamentava che la fattura contestata “contabilizza oneri su consumi asseritamente registrati dal CE non documentati da foto delle letture del Display” (cfr. doc 3 - relazione documentale energetica dott. Vaccarino);
la mancata prova della imputabilità dei consumi richiesti all'opponente, essendosi il Distributore limitato ad indicare arbitrariamente nel verbale di verifica, in assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra le parti, il nominativo del ZZ quale utilizzatore della fornitura;
rilevava, inoltre, la mancata allegazione della pag. 5/5 del verbale di verifica, presumibilmente in quanto mancava la sottoscrizione da parte dell'opponente;
4) l'incongruenza dei consumi tra quelli reali e ricostruiti da E- Distribuzione s.p.a, non corrispondendo a quelli del fabbisogno effettivo;
a tal riguardo, produceva relazione energetica a firma del dott.
Vaccarino, rilevando che, a differenza di quanto sostenuto dal Distributore (“la fornitura alimenta pompa sommersa ed abitazioni adiacenti”, cfr. pag. 2/5 verbale di verifica), il contatore verificato risultava alimentare esclusivamente una “Pompa sommersa da 7,5 HP (5.5kW) e non per i 25kW di media riportati nella fattura e nella lettera Enel E -Dis F0001650/2021 e quindi in completa discordanza con gli elementi dello stato dei luoghi verbalizzato” (cfr. pag. 2 relazione documentale energetica Dott. Vaccarino, doc. 3);
inoltre il Dott. Vaccarino rilevava l'erroneità della circostanza dedotta dal Distributore secondo cui la fornitura alimentava altresì le abitazioni adiacenti in quanto “le abitazioni in loco (…) si trovavano alimentate
(…) da altra fornitura ivi presente, di cui al POD IT001E96925289, attivato il
01.05.2019 con Enel Energia (allegato 6 – relazione documentale energetica del
Dott. Vaccarino)” circostanza che smentiva il rendiconto fatturato dal Servizio
Elettrico Nazionale S.p.A. e rilevava la mancanza di prova circa gli “allacci abitazione” come indicato a pag. 5/5 del verbale di verifica, non operato dagli accertatori di E -Distribuzione (cfr. pag. 3 relazione documentale energetica del Dott.
Vaccarino, doc. 3);
5) la mancanza di prova di data certa a decorrere dalla quale avrebbe avuto inizio l'asserita anomalia/manomissione che consentiva il prelievo irregolare di energia elettrica del contatore in contestazione, e la violazione dell'art. 10 della Delibera 200/99 AEEG, il cui comma 2 stabiliva che “Se il momento in cui si
è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura (…)”, per non avere il Distributore proceduto alla ricostruzione dei consumi per i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura;
6) si opponeva, infine, alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Tanto premesso, l'opponente concludeva chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alla fattura opposta relativamente al periodo dal 24.03.2017 al 01.04.2019, e per l'effetto revocarsi e /o dichiararsi nullo e/o annullarsi e/o dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, respingersi la pretesa e le domande della società ingiungente, dichiarando che nulla è dovuto dal ZZ;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la non
imputabilità all'opponente dei consumi e oneri chiesti in pagamento con riferimento al periodo dal 24.03.2017 al 27.02.2018, e dichiararsi l'incongruenza dei consumi tra quelli reali e quelli ricostruiti dal Distributore, accertando, inoltre, l'applicabilità dell'art. 10 della Delibera n. 200/99 AEEG.
Costituitosi in giudizio, il Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, in considerazione del fatto che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito, chiedeva il rigetto della proposta opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto opposto, con condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre ad interessi e accessori dalla domanda sino al soddisfo, o dell'importo eventualmente accertato in corso di causa, disattendendo tutte le richieste istruttorie avversarie
Ciò premesso, l'opposizione in esame appare parzialmente fondata, e va conseguentemente parzialmente accolta, per le ragioni di seguito espresse.
Ed invero, il giudizio de quo, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, da parte della società Servizio
Elettrico Nazionale s.p.a.
Si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09- 2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicché la
pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217;
Cass. 8 agosto 1997
n. 7354)”).
In sostanza, una volta aperta la fase a cognizione piena, è irrilevante la sussistenza, originaria, delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, essendo incentrata la controversia sul merito della domanda proposta.
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena, instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 17-07-2023, n.
20476;
Cass. civ., sent. 18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645
c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa
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