Trib. Cuneo, sentenza 23/02/2024, n. 191

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cuneo, sentenza 23/02/2024, n. 191
Giurisdizione : Trib. Cuneo
Numero : 191
Data del deposito : 23 febbraio 2024

Testo completo

n. 669/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 669 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: risoluzione contrattuale
TRA
C.M.N.S. S.R.L.S. (c.f. e p.iva. 03790700045), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. MILITERNO FRANCESCO (c.f. [...]) e dall'Avv. MANINI GIANLUCA (c.f. [...]), da ritenersi elettivamente domiciliata presso i relativi indirizzi p.e.c: francesco.militerno@lodi.pecavvocati.it e gianluca.manini@milano.pecavvocati.it ;

ATTRICE/CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
E
FRATELLI FACCIA S.R.L. (c.f. e p.iva 00640100046), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. GIANCOTTI GIANANDREA (c.f.
[...]) e dall'Avv. LONGO MASSIMO (c.f.
[...]) da ritenersi elettivamente domiciliata presso i relativi indirizzi p.e.c: gianandrea.giancotti@pec.benessiamaccagno.it e massimo.longo@pec.benessiamaccagno.it ;

CONVENUTA/ATTRICE IN RICONVENZIONALE
1

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 24/10/2023 . In particolare:
- Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa e respinta ogni
avversa contraria istanza, eccezione e difesa, per tutti i motivi esposti in atti, voglia cosi giudicare: - Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o inefficacia della diffida del 30.03.2020 inviata dalla TE FA RL a mezzo pec a NS RLs e per l'effetto dichiarare che il contratto di affitto di ramo di azienda e il relativo contratto di appalto stipulati tra la TE FA RL e
NS RLs rispettivamente in data 22.01.2019 e in data 1.04.2019 sono ancora in corso e validi tra le parti. - Accertata la responsabilità e la malafede contrattuale della società convenuta nell'esecuzione dei contratti per cui è causa per tutte le ragioni spiegate nel presente atto, condannare la TE FA RL in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore di NS RLs di tutti i danni patiti e patiendi, pari ad € 462.532,43 o quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia anche nei limiti dell'ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. da quantificarsi eventualmente all'esito di una CTU. - In ogni caso accertare e dichiarare il diritto di NS RLs ad ottenere il pagamento delle fatture nn. 5 e 6 del 31 marzo 2020 pari rispettivamente ad €
241.699,99 iva compresa ed € 230.133,50 iva compresa, oltre interessi dal dovuto al saldo, per tutte le ragioni spiegate in atti, e conseguentemente condannare la
TE FA RL in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma complessiva di € 471.833,49, ovvero quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo in favore di NS RLs./In via istruttoria:…/ - Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;

- Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione, richiesta e domanda, / NEL MERITO a. in via principale: respingere in quanto infondate sia in fatto che in diritto le domande proposte dalla società attrice;
b. in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la convenuta è creditrice nei confronti dell'attrice per l'importo di Euro 91.063,76 per i fatti indicati nella comparsa di costituzione e risposta sub par. n.

3.4 e n.

3.5 e

2 capitolati anche nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., o della veriore maggiore o minore somma accertanda in corso di causa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società attrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro 91.063,76, o della veriore maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;/ IN VIA ISTRUTTORIA
c. si richiamano le istanze e opposizioni in atti;
/IN OGNI CASO d. con il favore delle competenze e spese di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge
”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c.
, così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato NS S.r.l.s. ha convenuto in giudizio
TE FA S.r.l. deducendo :
- di avere stipulato il con l'odierna convenuta:

1. un contratto di affitto di un ramo di azienda in data 22 gennaio 2019 (scrittura
privata autenticata dal Notaio Paolo Marengo di Cuneo rep. n. 29797 e racc n.
12153 del 22.01.2019), tacitamente rinnovatosi alla scadenza sino la 31.12.2020;

2. un contratto di appalto in data 1.4.2019, tacitamente rinnovatosi alla sua naturale
scadenza (il 31.12.2019);

- di essere subentrata, per effetto del contratto di affitto d'azienda, nei rapporti di lavoro di 52 lavoratori, già alle dipendenze della precedente società affittuaria del medesimo ramo e di aver provveduto, su richiesta della società convenuta e dietro promessa di aumento del corrispettivo relativo al contratto di appalto (mai formalizzata), all'assunzione di ulteriori dipendenti;

- di aver sempre adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi incluso il pagamento dei dipendenti (quest'ultimo intervenuto fino al mese di febbraio 2020, per il mese di gennaio) ed il pagamento del canone relativo all'affitto di azienda
(quest'ultimo intervenuto fino al mese di gennaio 2020);

3
- di essere stata costretta ad inizio del 2020 a richiedere una rateizzazione del debito contributivo che “nel frattempo si era andato accumulando” a causa dell'inadeguatezza del prezzo originariamente convenuto, inidoneo a coprire il costo dei dipendenti;

- che, nel mese di febbraio 2020, il sig. US FA, amministratore della società convenuta, anziché onorare la promessa di aumento del prezzo, “omise di punto in bianco e senza alcuna spiegazione di inviare i conteggi delle lavorazioni di febbraio
2020 a NS”, inviando, in data 4.03.2020, una comunicazione in cui chiedeva
l'esibizione del DURC attestante la regolarità contributiva (mai prima d'ora richiesto) entro il giorno successivo;

- che, a causa della concomitante diffusione del Covid-19, l'amministratore della
NS, riuscì a recarsi presso la sede di FA solo in data 11.3.2020 per discutere della questione e che, in detta occasione, il sig. FA gli aveva proposto di chiudere il rapporto contrattuale per cui è causa e far transitare i dipendenti direttamente sulla ditta CM carni RL che sarebbe così subentrata a NS, proposta subito rifiutata;

- di aver scoperto “verso il 18/19 marzo 2020” che la convenuta aveva direttamente provveduto al pagamento degli stipendi di febbraio 2020 dei dipendenti addetti all'appalto (almeno per la parte netta della retribuzione);

- di aver inviato alla convenuta, in data 26.3.2020, una lettera in cui veniva contestato
a TE FA l'illegittimo e immotivato pagamento diretto della retribuzione ai dipendenti, reclamando altresì il diritto di NS ad ottenere il corrispettivo del mese di febbraio 2020 e diffidando la TE FA dall'intenzione di stornare e/o assumere il personale dipendente di NS;

- che la convenuta replicava inviando, in data 30.3.2010, una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. in cui “si giustificava l'avvenuto pagamento diretto delle retribuzioni dei dipendenti, a seguito di una falsa e presunta richiesta di pagamento…da parte dei lavoratori di NS” e si concedevano “15 giorni – pena la risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. – per adempiere ad una serie di obblighi, tra cui la pretestuosa richiesta di restituzione delle retribuzioni di febbraio 2020, corrisposte arbitrariamente ai lavoratori, la presentazione del durc, del modello di
4 versamento dei contributi, delle deleghe di pagamento relative al versamento delle trattenute fiscali, del pagamento del canone di affitto”;

- che, nonostante la diffida inviata da NS, la TE FA ha provveduto a pagare le retribuzioni dei dipendenti dell'attrice addetti all'appalto anche a marzo (per il mese di febbraio) e ad aprile 2020 (per il mese di marzo 2020);

- che ad aprile 2020 la convenuta ha stipulato un nuovo contratto di affitto di azienda con la CM Carni S.r.l. avente il medesimo oggetto di quello suo tempo stipulato con
NS “facendo così transitare tutti i 69 lavoratori di NS in capo al Consorzio
QCS e poi da questo alla società consorziata CM Carni” .
Riservatasi di agire in separato giudizio per il cd. storno di personale, l'attrice ha quindi chiesto:
a) dichiararsi la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia della diffida del 30.3.2020 inviata dalla TE FA s.r.l. a mezzo pec a NS s.r.l.s (in quanto priva di firma digitale e, comunque, in difetto dei presupposti per l'invocata risoluzione, sub specie di gravità ed imputabilità degli inadempimenti contestati, tenuto conto della mala fede della controparte e dell'emergenza pandemica da Covid-19) e per
l'effetto dichiarare che il contratto di affitto di ramo di azienda e il relativo contratto di appalto stipulati tra la TE FA s.r.l. e NS s.r.l.s rispettivamente in data 22.01.2019 e in data 1.04.2019 sono ancora in corso e validi tra le parti;

b) accertata la responsabilità e la malafede contrattuale della società convenuta nell'esecuzione dei contratti per cui è causa, condannare la TE FA s.r.l. al risarcimento in favore di NS s.r.l.s. di tutti i danni patiti e patiendi, pari ad €
462.532,43 “o quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia anche nei limiti dell'ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. da quantificarsi eventualmente all'esito di una CTU”;

c) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di NS s.r.l.s. ad ottenere il
pagamento delle fatture nn. 5 e 6 del 31 marzo 2020, relative alle lavorazioni eseguite dall'attrice in virtù del
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