Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 665

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 665
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 665
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 610 2022 R.G. promossa da:
ASSOCIAZIONE CULTURALE PIACENZA MUSICA (CF 02699650196) e MA MA
[...]quale legale rappresentante della stessa e in proprio, rappresentati e difesi dall'avv MAZZONI MAURO ed elettivamente domiciliati in Via Mistrali, 4 43121 Parma presso lo studio del difensore
RICORRENTI
Contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 02121151001 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv DEMAESTRI MARIA GRAZIA ed elettivamente domiciliato in PAVIA PIAZZA MARELLI 12 presso gli Uffici della Avvocatura provinciale
RESISTENTE
Oggetto: opposizione avviso di addebito 379 2022 00000417 16 000 notificato il 30.03.2022
Conclusioni: come in atti
-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.05.2022, i ricorrenti, Associazione culturale AC SI e
TT GN, socio fondatore, Presidente e, al contempo, dipendente dell'associazione predetta, hanno presentato opposizione all'avviso di addebito notificato dall'Inps in data 30.03.2022 (doc. 1 allegato al ricorso) e in forza del quale è stato intimato il pagamento della somma complessiva di Euro
72.425,02, chiedendo, all'autorità giudiziaria adita, previamente, la sospensione dell'avviso di addebito opposto, nonché, in esito all'accertamento dell'infondatezza delle ragioni poste alla base di detto titolo esecutivo, la declaratoria di invalidità del medesimo, con conseguente condanna dell'Ente


previdenziale resistente alle spese di lite. In subordine, i ricorrenti hanno domandato di dichiarare che i contributi previdenziali già versati in favore di TT GN rimangano a lui accreditati senza annullamento della sua posizione contributiva o, in ulteriore subordine, di dedurre i contributi indebitamente versati in favore di TT GN da quelli dovuti da AC SI, evocando la possibile operatività, attesi i rapporti reciproci di debito-credito, dei meccanismi di natura compensativa.
Segnatamente, le parti ricorrenti hanno posto, a sostegno della contestazione mossa alle considerazioni espresse nel verbale unico di accertamento nonché all'avviso di addebito opposto, le seguenti circostanze: che AC SI è un'associazione che organizza e realizza eventi musicali;
che detta
Associazione, la quale opera nel settore musicale, si configura quale “Ente non commerciale” descrivendosi, nel proprio atto costitutivo, come un'“Associazione senza scopo di lucro”;
che, per lo svolgimento dell'attività, si avvale della prestazione di lavoratori dipendenti e collaboratori autonomi dello spettacolo;
che i soci non pretenderebbero, a fronte dell'erogazione della prestazione, alcun compenso bensì solo un rimborso delle spese sostenute, in quanto sarebbero soliti esibirsi a titolo gratuito, animati unicamente da passione e spirito goliardico, ad eccezione di TT GN e TT
CA, dipendenti di detta Associazione;
che i soci medesimi avrebbero concesso in comodato i propri veicoli a AC SI, la quale ne sosterrebbe i costi di manutenzione e carburante, oltre a quelli relativi all'acquisto delle attrezzature e all'affitto delle sale prove.
L'Inps si è costituito regolarmente, eccependo l'infondatezza del ricorso ed affermando, di conseguenza, la legittimità delle ragioni poste alla base dell'avviso di addebito impugnato.
Richiamate le contrapposte prospettazioni assunte dagli opponenti e dall'Ente previdenziale resistente nei rispettivi atti di giudizio, è d'uopo esporre i fatti di causa di maggior rilievo e gli elementi di giudizio utili a definire il contenzioso ora in esame : in data 03.08.2021 l'associazione ricorrente ha ricevuto la notifica del verbale unico di accertamento del 26.07.2021 (doc. 2 di parte resistente e 27 di parti ricorrenti), nel quale è contestata l'ingiustificata percezione di rimborsi spese che costituirebbero in realtà compensi a fronte della prestazione lavorativa erogata;
l'illegittima fruizione della CIGD da parte di TT CA;
l'impossibilità di configurare TT GN come lavoratore subordinato, attese le funzioni sostanzialmente direttive dal medesimo esercitate e, quindi, l'impossibilità di ravvisare, nel caso di specie, quel vincolo di assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direzionale del datore, che, di norma, connota la fattispecie della subordinazione;
a detto intervento ispettivo ha fatto seguito la notifica dell'avviso di addebito opposto (doc.

1. di parti ricorrenti e di parte resistente).
Giova inoltre evidenziare la cornice temporale oggetto dell'indagine ispettiva, nonché dell'avviso
d'addebito: in particolare, i verbali di accertamento de quibus sono riferiti al periodo 05/02/2018 al
31/05/2021, mentre l'addebito contributivo ha riguardato specificatamente il periodo compreso tra il
02/2018 e il 10/2020.
Esposti sinteticamente i principali fatti del contenzioso in esame, la causa, istruita per testi e per esame della produzione documentale allegata dalle parti nei rispettivi atti di giudizio, è stata definita con sentenza, pronunciata in data 26.11.2024, in esito alla camera di consiglio.
Orbene, la disamina delle domande azionate dai ricorrenti opponenti e le diverse questioni sottese alle valutazioni conclusivamente espresse dagli ispettori INL e poste poi da Inps a fondamento dell'avviso
d'addebito opposto, impongono una trattazione puntuale, nei termini di cui infra si dirà.
La posizione di TT CA
Al punto 1 del verbale, l'INL ha evidenziato che TT CA, già dipendente come orchestrale di
AC SI, ceduto nel febbraio 2018 all'Associazione SIle AC SI, costituitasi nel medesimo periodo, è stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale inquadrato al
2° livello CCNL spettacolo per 20 ore settimanali (doc. 4 Inps). Le denunce contributive effettuate e le registrazioni sul LUL di AC SI riportano tuttavia una media di giorni lavorati inferiore, e specificatamente: meno di 5 ore settimanali nel 2018, meno di 6 ore settimanali nel 2019 e 4 ore settimanali tra gennaio e febbraio 2020.
L'addebito contestato è dunque il seguente: che, nonostante la concreta modalità di erogazione della prestazione, i contributi avrebbero dovuto essere versati dal datore di lavoro non già proporzionandoli al lavoro effettivamente svolto, stanti le deduzioni dell'Associazione ricorrente, bensì all'orario contrattualmente previsto, a prescindere dalle vicende esecutive.
Non corrispondente a verità la circostanza, dedotta da parte ricorrente, secondo cui il contratto del dipendente TT CA non sarebbe stato ceduto da AC SI s.r.l. a Associazione Culturale
AC SI nel febbraio 2018, ma sarebbe stato costituito ex novo in capo all'Associazione. Tale affermazione è smentita “per tabulas” dalla comunicazione della ricorrente medesima di cessione di
TT CA, dipendente per 20 ore settimanali, da AC SI s.r.l. a Associazione Culturale
AC SI del 05.02.2018 (doc. 4 allegato alla memoria difensiva).
A suffragio di tale assunto l'Ente della Previdenza ha richiamato il disposto di cui all'art.1 D.L.
338/1989, conv. L. n. 389/1989, il quale testualmente prevede che “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”;
ed ha invocato la Cass. n. 3979/22.
Ebbene, si ritiene di aderire a tale recente arresto di legittimità, il quale ha chiarito, in conformità ad una prassi esegetica consolidata, che in materia di determinazione della contribuzione previdenziale opera il principio del minimale contributivo, alla stregua del quale, ai fini dell'imponibile da assumere come base per l'assolvimento degli obblighi contributivi, bisogna individuare, quale parametro minimo di commisurazione, l'importo della retribuzione stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi
(minimale contrattuale ex art.1 DL 338/89 conv. L. 389/89), potendo il contratto individuale di lavoro derogare a dette previsioni solo in melius. Tale regola deve essere osservata anche qualora la retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore sia inferiore a quella contrattuale dovuta. La riduzione della retribuzione e della prestazione di lavoro stabilita non è rilevante ai fini contributivi, non potendosi imputare al lavoratore dipendente il c.d. “rischio di impresa”;
ciò determina, pertanto, che la contribuzione debba essere sempre calcolata in relazione alla retribuzione dovuta.
La Suprema Corte, nella pronuncia di cui sopra, ha altresì inteso precisare che “va escluso che una sospensione consensuale della prestazione che derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti possa determinare la sospensione dell'obbligazione contributiva”: ebbene, questo assunto, diversamente dalla lettura esegetica proposta da parte attrice nelle note conclusive depositate, non deve essere inteso nel senso di limitare l'ambito di operatività del principio del minimale contributivo alle sole ipotesi in cui la sospensione degli obblighi contributivi sia ascrivibile alla mancata erogazione della prestazione per scelta univoca del datore di lavoro ovvero per accordo raggiunto tra le parti, cui conseguirebbe l'onere, in capo all'Ente previdenziale, di fornire la prova specifica della sussistenza di dette ipotesi per azionare legittimamente la pretesa contributiva, bensì assurge a principio di ordine generale, operante, salve evidenze di segno opposto contenute nel conttratto collettivo applicabile, anche al di fuori dei predetti casi, che non può, dunque, ritenersi abbiano carattere tassativo.
In tal senso, del resto, depone
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