Trib. Genova, sentenza 03/01/2025, n. 3
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi a seguito del deposito di note difensive ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
LO AN FI LA AN CL NZ NN
rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Femia (C.F. [...]), PEC: valeriofemia@ordineavvocatiroma.org), e domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Roma, Via Carlo Mirabello n. 19. Si comunica di voler ricevere ogni comunicazione del presente giudizio al numero di fax: 06.39737030
CONTRO
: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI GENOVA in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sito in Viale delle Brigate Partigiane, 2, 16129 Genova GE ricorrente contro
MIM-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ,
in persona del Ministro pro tempore, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario delegato dott. Lorenzo Calvi ([...]) dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, dott.ssa Giulia Crocco, legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38 (tel. 010/8331218 – fax 010 8331221 – solo per le comunicazioni con il Tribunale PEC: drli.contenzioso@postacert.istruzione.it - il codice fiscale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria è 80152500106, e quello dell'Ambito Territoriale di Genova è 80036490102)
E contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI GENOVA
convenuti
Ogg.: retribuzione Assistenti Amministrative per mansioni superiori di DS per aa.ss. successivi all'entrata in vigore della legge 228/2012
Conclusioni: come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato l'8.6.2024 LO AN, FI LA , AN CL , NZ NN , tutte Assistenti Amministrative MIM, assumevano lo svolgimento di mansioni superiori, in quanto avevano svolto attività quali facenti funzioni DS in virtù di incarichi conferiti in sostituzione di DS per i seguenti periodi :
LO AN per l'a.s. 2019/2020,a.s.2020/201 (incarico sino a dicembre 2020) FI LA per l' a.s. 2019/2020;
AN CL, per l'a.s. 2020/201, a.s. 20212022, a.s. 2022/2023, a.s. 2023/2024;
NZ NN per l'a.s. 2019/2020,a.s.2020/201 (incarico sino a dicembre 2020).
Lamentavano di aver ricevuto il riconoscimento delle somme spettanti per lo svolgimento di attività di mansioni superiori , ma non le somme a titolo di pozione economica maturata nel profilo di appartenenza, poiché l'Amministrazione, errando, aveva trattenuto loro dette somme dall'indennità mansioni superiori e ciò in violazione della sequenza contrattuale ai sensi dell'art 62 del Ccnl 29 novembre 2007.
Richiamavano la diversa natura degli emolumenti in questione, sicchè l'indennità di mansioni superiore non poteva assorbire la seconda voce economica, come del resto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1526/2024 del 30.5.2024 che si è
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