Trib. Milano, sentenza 19/03/2024, n. 1458

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 19/03/2024, n. 1458
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 1458
Data del deposito : 19 marzo 2024

Testo completo

Tribunale di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 4136/2023
Il Giudice Francesca Maria Claudia Capelli, nella causa proposta da
, ( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv.to BECCARI GIULIA
ricorrente contro
( ), rappresentata e Controparte_1 P.VA_1
difesa dall'Avv.to DE LUCA ANTONIO resistente
OGGETTO: retribuzione
all'udienza del 19/03/2024 ha pronunciato sentenza dando lettura del seguente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente in epigrafe indicato, ha convenuto, innanzi alla sezione lavoro di questo Tribunale, Controparte_1
esponendo quanto segue:
[...]
- di essere stato assunto con decorrenza dal 16/05/2019 alle dipendenze della società resistente con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale con scadenza al
30/06/2019 (Doc. 2), prorogato più volte, dapprima sino al


30/09/2019 (Doc. 3), in seguito sino al 14/01/2020 (Doc. 4) ed infine al 14/05/2020, data coincidente con la cessazione del rapporto di lavoro in quanto giunto a naturale scadenza (Doc. 5).
- Di essere stato inquadrato nel II livello previsto dal CCNL delle
Imprese di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi, con qualifica di operaio addetto alle pulizie degli ambienti sanitari, con orario di lavoro a tempo parziale su turni per sei giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica (cfr. doc. 2)
- Di aver svolto la propria attività presso la
[...]
di Milano (cfr. Organizzazione_1
doc. 2) come addetto alle mansioni: pulizia e sanificazione giornaliera degli ambienti interni alla struttura ospedaliera occupandosi della pulizia e sanificazione dei vari reparti comprese le camere di degenza e dei servizi igienici ivi presenti, oltre che delle scale di collegamento e delle aree esterne della struttura.
- Che per l'espletamento dell'attività lavorativa doveva sempre indossare per l'intera durata del turno lavorativo gli indumenti di lavoro e i dispositivi di protezione individuale, forniti dall'azienda e in caso di mancato utilizzo degli indumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale il lavoratore era sanzionato a livello disciplinare dal datore di lavoro, essendo precluso a tutti i dipendenti di lavorare indossando abiti civili rispetto a quelli forniti dalla società datrice di lavoro, anche e soprattutto a fronte della loro fondamentale funzione protettiva.
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Tutto ciò premesso ed esposto il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per il periodo dal
16/05/2019 al 14/05/2020, al riconoscimento e alla retribuzione del c.d. tempo-tuta, pari a 20 minuti al giorno o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
2) per l'effetto, condannare la società coperativa in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ( C.F. / P.VA
) per il periodo dal 16/05/2019 al 14/05/2020 al pagamento P.VA_1
della somma di Euro 885,76 – ovvero di quell'altra somma ritenuta di giustizia - a favore del SI , oltre interessi Parte_1
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) Accertare e dichiarare l'obbligo a carico della società convenuta a provvedere al lavaggio della divisa fornita al ricorrente dalla predetta società in quanto
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e, per l'effetto, condannare la società cooperativa al pagamento - a titolo retributivo ovvero, in CP_1
subordine, risarcitorio – del tempo necessario al lavaggio-tuta, nella misura non inferiore a Euro € 885,00. – ovvero di quell'altra somma ritenuta di giustizia a favore del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Se è costituita in giudizio la cooperativa datrice di lavoro chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In particolare quanto al pagamento del tempo necessario ad indossare la divisa di lavoro la convenuta ha chiarito che il tempo utilizzato per le operazioni di vestizione e svestizione era compreso nell'orario di lavoro ed era dunque remunerato. I lavoratori, infatti, dovevano trovarsi sul luogo di
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svolgimento della prestazione lavorativa, con la divisa indossata e dotati della strumentazione necessaria, tra i 5 e gli 8 minuti dopo l'orario di inizio del loro turno e cessavano la loro attività, allontanandosi dal reparto loro assegnato, con un anticipo di equivalente durata.
Ha chiesto inoltre il rigetto della domanda relativa al risarcimento del danno per il mancato lavaggio della divisa non trattandosi di dispositivo di protezione individuale .
Il giudice esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha disposto l'istruttoria all'esito della quale ha invitato le parti alla discussione ed ha deciso come da dispositivo e contestuali motivazioni che con
l'accordo delle parti che hanno richiesto di essere dispensate dalla attenderne la lettura è stato depositato telematicamente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita solo parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte .
Sulle effettive modalità di svolgimento del rapporto è stata svolta
l'istruttoria e di seguito si riportano le dichiarazioni dei testi .
, sono nata a [...]_2
01.02.1969residnete in Trezzano sul Naviglio alla via Leonardo Da Vinci
n. 90 identificata con CI CA in corso di validità , indifferente, Nume_1
non parente. Io lavoro in una impresa di pulizia che si chiama da CP_2
circa tre anni con orario dalle 18.00 alle 22.00 e lavoro in via Rugabella a
Milano è un poliambulatorio. Conosco il ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme ma non ricordo l'anno ;
posso dire che abbiamo lavorato insieme circa un anno . Abbiamo lavorato presso il nel gruppo Org_1
di sanificazione. Se non erro ho lavorato con il ricorrente il periodo dal
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2019 al 2020. Io ed il ricorrente avevamo le stesse mansioni e facevano la sanificazione delle stanze infette ;
in generale andavano in tutti i reparti nello specifico dovevamo sanificare tutto l'ambiente dove vi era stato il paziente dimesso. Noi principalmente eravamo addetti alla sanificazione dei reparti , delle sale operatorie insomma tutti quegli ambienti in cui era stato il paziente con delle patologie gravi che era infetto. Andavamo negli uffici amministrativi e/o negli studi medici solo per sostituire il collega assente.
Avevamo la nostra divisa che era composta da casacca e pantalone ed i dispositivi di protezione quale la mascherina la utilizzavamo solo se c'era stato un paziente infetto. Capitava anche che facevamo la sanificazione di stanze non infette. Durante il covid avevamo le nostre solite divise , ci facevano indossare al momento di entrare nelle stanze infette una tuta bianca , la mascherina, gli occhiali , cinque guanti i calzari. La divisa dovevamo necessariamente indossarla sul luogo di lavoro. Prima si timbrava e poi ci andavamo a vestire. Anche l'attività di svestizione dovevamo farla sul luogo di lavoro e se non erro prima ci spogliavamo e poi andavamo a timbrare in uscita. Per vestirci e svestirci più o meno occorrevano 5/10 minuti. I nostri responsabili, e di cui CP_3 CP_4
non ricordo i cognomi ci hanno obbligato ad indossare e togliere la divisa sul luogo di lavoro. La divisa poi dovevamo portarla a casa e lavarla noi, questa regola ci è stata imposta. Io la divisa la lavavo ogni due /tre giorni .
Non so se il ricorrente la lavasse tutti i giorni . Non ricordo quante divise ci hanno fornito, sicuramente un cambio. sono e mi chiamo , sono nata a [...]_1
Cod 19.12.1970 residente a [...] di 16
in corso di validità , indifferente, non parente. Lavoro per la P.VA_2
convenuta
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