Trib. Venezia, sentenza 03/01/2025, n. 19

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 03/01/2025, n. 19
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 19
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
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Il Giudice di Tribunale, dott. Fulvio Tancredi, ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente
Sentenza nella causa civile n. 4195/2023 Ruolo Generale
Oggetto: diritto di cittadinanza promossa da
NE IN de AT
NA IN de AT con l'avv. Domenico Morra, come da procura in atti contro
Ministero dell'Interno con l'intervento del
Pubblico Ministero
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In data 03.01.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di AN IN, cittadino italiano nato ad [...] il [...] (doc.4), emigrato in Brasile ed ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc.5).
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Il Ministero resistente non si è costituito in giudizio.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
1 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del
Tribunale si è spostata
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