Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/12/2024, n. 1196
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Testo completo
N. R.G. 2240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2240/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. CAGNOLI ALESSIA e dell'avv. SCAGLIONI Parte_1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SCAGLIONI ALESSANDRA, in
VIA MALTA N. 7, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/07/2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
ed esponendo che dalla relazione con il convenuto fosse nata, in data 14/11/2017, la CP_1
minore chiedeva regolarsi come segue le condizioni di affidamento e di mantenimento della Per_1
figlia minore, evidenziando in particolar modo il prolungato disinteresse del padre e l'assenza di
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quest'ultimo dalla vita della figlia, e la conseguente necessità di disporre un affidamento super- esclusivo della minore alla madre:
1) Affidare in via esclusiva la figlia (CF ) nata a [...]_1 C.F._1
il 14.11.2017 alla madre (CF ), nata a [...] il Parte_1 C.F._2
10.07.1981 con collocazione della stessa presso la residenza dell'ultima, che ne avrà appunto, per tutti
i motivi esposti nel presente ricorso, l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, anche per le decisioni di maggior interesse riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione;
2) Disporre che il padre corrisponda alla ricorrente l'importo mensile che verrà CP_1
ritenuto di giustizia a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia minore da Per_1
attualizzare annualmente sulla base degli indici Istat.
Quanto alle spese straordinarie i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno relative alla figlia minore, come previsto dal protocollo attualmente in uso presso codesto Tribunale…;
3) autorizzare la madre alla richiesta ed all'ottenimento del rilascio del passaporto o di eventuale titolo equipollente e del documento di identità per la minore senza alcuna autorizzazione del padre;
4) disporre che la madre percepisca il 100%
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2240/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. CAGNOLI ALESSIA e dell'avv. SCAGLIONI Parte_1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SCAGLIONI ALESSANDRA, in
VIA MALTA N. 7, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/07/2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
ed esponendo che dalla relazione con il convenuto fosse nata, in data 14/11/2017, la CP_1
minore chiedeva regolarsi come segue le condizioni di affidamento e di mantenimento della Per_1
figlia minore, evidenziando in particolar modo il prolungato disinteresse del padre e l'assenza di
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quest'ultimo dalla vita della figlia, e la conseguente necessità di disporre un affidamento super- esclusivo della minore alla madre:
1) Affidare in via esclusiva la figlia (CF ) nata a [...]_1 C.F._1
il 14.11.2017 alla madre (CF ), nata a [...] il Parte_1 C.F._2
10.07.1981 con collocazione della stessa presso la residenza dell'ultima, che ne avrà appunto, per tutti
i motivi esposti nel presente ricorso, l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, anche per le decisioni di maggior interesse riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione;
2) Disporre che il padre corrisponda alla ricorrente l'importo mensile che verrà CP_1
ritenuto di giustizia a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia minore da Per_1
attualizzare annualmente sulla base degli indici Istat.
Quanto alle spese straordinarie i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno relative alla figlia minore, come previsto dal protocollo attualmente in uso presso codesto Tribunale…;
3) autorizzare la madre alla richiesta ed all'ottenimento del rilascio del passaporto o di eventuale titolo equipollente e del documento di identità per la minore senza alcuna autorizzazione del padre;
4) disporre che la madre percepisca il 100%
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