Trib. L'Aquila, sentenza 25/06/2024, n. 434

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. L'Aquila, sentenza 25/06/2024, n. 434
Giurisdizione : Trib. L'Aquila
Numero : 434
Data del deposito : 25 giugno 2024

Testo completo

R.G. N. 561/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 561/2020 promossa da:
REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domicilia ope legis, in via Buccio da Ranallo (complesso monumentale San Domenico);

OPPONENTE contro
BALTOUR S.R.L., in persona del rappresentante legale p.t., NE NO, elettivamente domiciliata in Teramo, in via Stazio n. 30, presso lo studio dell'Avv. Carlo Antonetti, che la rappresenta e difende nel presente procedimento, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;

OPPOSTO nonché
COMUNE DI TERAMO, in persona del Sindaco p.t. D'Alberto Gianguido, elettivamente domiciliato presso la Sede Municipale di Teramo, sita in Via G.
Carducci n. 33, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Anna
Maria Melchiorre del Foro di Teramo, giusta procura in calce alla costituzione di nuovo difensore del 14.11.2023;

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TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente, con la nota di trattazione scritta del 10.11.2023, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione in opposizione, la parte opposta, con la nota di trattazione scritta del 20.11.2023, insisteva in via principale per
l'ammissione dei mezzi istruttori già rigettati, in subordine si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione, come precisate nella nota, mentre la parte terza chiamata, con la nota di trattazione scritta del 20.11.2023, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c.
introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 18.03.2020 la Regione Abruzzo proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 125/2020 del
10.02.2020, notificato in data 17.02.2020, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In accoglimento della proposta opposizione, revocarsi o dichiararsi nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 125/2020 del
10/02/2020 del Tribunale di L'Aquila, dichiarandosi il difetto di legittimazione passiva della Regione Abruzzo rispetto alle domande e pretese avanzate da controparte in sede monitoria. In ogni caso, revocarsi o dichiararsi nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo, respingendosi tutte le domande e pretese avanzate da controparte nei confronti della Regione Abruzzo perché infondate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Il procedimento, inizialmente incardinato dinanzi al dott. Christian Corbi, veniva assegnato allo scrivente in data 22.04.2020, a seguito di rimessione del fascicolo al Presidente del Tribunale per incompetenza tabellare.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.02.2021 si costituiva in giudizio la società AL S.r.l., concludendo nei seguenti termini, come precisati nella nota di trattazione scritta del 20.11.2023: “Voglia l'On.le
Tribunale di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
pagina 2 di 13 chiede: A) IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA ammettere la Ctu richiesta al fine di accertare l'esatta misura degli importi relativi all'anno
2017-2019 che la Regione Abruzzo è tenuta a liquidare in favore della società attrice e la prova testimoniale articolata che qui si abbia per riportata e trascritta: NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: previa l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 125/2020 emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 10.2.2020 in favore della società AL s.r.l., rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
IN VIA SUBORDINATA: previa declaratoria di legittimità del contributo in questione e di inadempimento da parte della Regione Abruzzo, condannare quest'ultima e, si opus sit, in esclusiva o con il vicolo della solidarietà, il Comune di Teramo, al pagamento in favore di AL srl della somma di Euro 1.014.710,93, oltre agli interessi di mora ed alla rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto pagamento sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

In via ulteriormente subordinata e esclusivamente nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio”.
Con provvedimento del 22.02.2021 veniva differita la prima udienza ed autorizzata la chiamata in giudizio del terzo Comune di Teramo, tempestivamente richiesta da AL in sede di comparsa di costituzione.
In data 19.06.2021 si costituiva in giudizio il Comune di Teramo, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- in via pregiudiziale e principale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di
Teramo nel presente giudizio, disponendone l'estromissione;
- di rigettare, in ogni caso, le domande e conclusioni articolate e rassegnate contro il Comune di Teramo dalla convenuta- opposta AL S.r.l. poiché inammissibili, nonché infondate in fatto e diritto;
- in via ulteriormente graduata, fatta salva impugnazione, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere disposta la condanna del Comune di Teramo a pagare alla società AL S.r.l., in solido con la Regione Abruzzo, la somma di € 1.014.710,93, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, disporre parimenti la condanna della Regione

Abruzzo a corrispondere al Comune di Teramo l'equivalente provvista finanziaria;
- con vittoria delle spese di causa
”.
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Alla prima udienza del 12.07.2021 veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 125/2020 avanzata da AL nonché assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. Con successiva ordinanza del 21.07.2022 veniva rigettata sia la prova orale che la C.T.U. richiesta dall'opposta e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni al 21.11.2023.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La società ricorrente deduce di essere concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, ai sensi della legge 10 aprile 1981 n. 151 e della legge regionale n. 62 del 9 settembre 1983, dietro concessione del Comune di
Teramo. Rappresenta, inoltre, di ricevere annualmente per tale servizio dalla
Regione Abruzzo contributi vari, tra i quali quelli relativi alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai rinnovi contrattuali del settore siglati il
20.12.2003, il 14.12.2004 e il 14.12.2006, nonché dall'Accordo del 30.4.2009 per gli addetti ai servizi urbani di trasporto pubblico locale.
Precisa che gli oneri finanziari di cui alla L. n. 47/04 risultano a totale carico dello Stato, gli oneri finanziari di cui alla L. n. 58/05 risultano pro quota sia a carico dello Stato sia a carico delle Regioni, gli oneri finanziari di cui alla
L. n. 296/06 risultano, pro quota, a carico dello Stato, delle Regioni e delle
Aziende concessionarie del servizio di T.p.l. (a carico di queste ultime solo una percentuale del 16,3818%), mentre gli oneri finanziari derivanti dal rinnovo del protocollo di intesa CCNL mobilità del 30.4.2009, risultano a totale carico delle regioni.
Rappresenta inoltre che, a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 1/2011,
a partire dal 2012, la Regione Abruzzo ha corrisposto sino al 2015 i contributi in questione, mentre per la predetta annualità e per il 2016 AL ha dovuto ottenere dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 248/2017 per l'importo di € 394.060,81, a causa dell'inerzia dell'ente concedente.
Evidenzia, infine, che la società: i) con istanza del 19.10.2018, ha richiesto
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l'erogazione dei contributi in oggetto per l'anno 2017 pari ad € 332.867,91 al netto della percentuale di oneri finanziari posti ex lege a proprio carico pari al
16,3818%;
ii) con istanza del 19.10.2018, ha richiesto l'erogazione dei contributi in oggetto per l'anno 2018 pari ad € 342.339,07 al netto della percentuale di oneri finanziari posti ex lege a proprio carico pari al 16,3818%;

iii) infine, con istanza del 27.01.2020, ha richiesto l'erogazione dei contributi in oggetto per l'anno 2019 pari ad €
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