Trib. Salerno, sentenza 11/01/2024, n. 24
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa C P ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1323/2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. to LOSACCO Parte_1
ANTONIO, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rapp.p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti IOELE LORENZO e IOELE PAOLO giusta mandato in calce all'atto di costituzione
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.03.2021 il ricorrente esponeva di aver prestato la sua attività lavorativa, in virtù di contratto di lavoro subordinato, alle dipendenze della Controparte_1
, dal 17.03.2017 al 16.05.2018, svolgendo mansioni di autista
[...]
soccorritore inquadrato nel livello B1 del Rappresentava che Org_1
l'orario di lavoro era articolato dalle ore 7.00 alle 17.00 tutti i giorni della settimana ed il mercoledì dalle 20.00 alle 23.00;
di aver percepito circa €
1.100,00 al mese ma nulla per le mensilità di marzo e aprile 2017 e marzo
e maggio 2018. Lamentava di non essere stato retribuito in maniera sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, di non essere stato inquadrato nel corretto livello contrattuale C1 e di non aver goduto di ferie o di mensilità aggiuntive. Assumeva di vantare, pertanto, un credito complessivo di € 15.633,58 di cui € 5.784,32 a titolo di mensilità di marzo e aprile 2017 nonché marzo e maggio 2018, € 9.986,94 per differenze retributive per il livello di categoria superiore, indennità sostitutiva di ferie non godute per € 2.012,30, tredicesima e quattordicesima mensilità pari ad € 2.169,12, TFR pari ad € 1.465,20, come da conteggi allegati.
Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro, riservandosi di agire per la regolamentazione della posizione contributiva e previdenziale, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via principale, dichiarare che la ricorrente ha prestato, senza soluzione di continuità, lavoro di natura subordinata alle dipendenze della CP_1
,in persona del legale rapp.pt, con sede legale in via Benevento n°
[...] dichiarato anticipo fattone, oltre ulteriori accessori di legge da calcolarsi dalla data di presentazione della domanda e fino all'effettivo soddisfo”.
Ritualmente instauratosi il contradditorio, si costituiva la resistente esponendo che il sig. era stato volontario della Pt_1 CP_1
, che è una organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di
[...]
attività volte a proteggere e promuovere la salute, la cooperazione e
l'inclusione sociale. Deduceva che a seguito di un periodo di difficoltà economica del ricorrente questi era stato assunto, al fine di garantirgli un sostegno economico, con mansioni semplici e meramente esecutive di addetto alla segreteria, dovendo egli rispondere ad eventuali chiamate che potevano giungere alla sede o all'archiviazione della corrispondenza, con aggiunta di esercizio promiscuo di ausiliario ai trasporti laddove ve ne fosse esigenza, comunque seguendo le direttive del Presidente dell' . Deduceva che l'orario lavorativo del ricorrente, sempre Parte_2 flessibile grazie all'elevato numero di volontari – oltre 100-, era distribuito dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00, e dalle 17.00 alle 20.00, con un giorno di riposo coincidente con la domenica, anche se il Pt_1
godeva di riposi anche il mercoledì ed il sabato. Aggiungeva che le mensilità di marzo e maggio 2018 fossero state correttamente liquidate come da buste paga mai contestate e relativi bonifici agli atti, che il TFR fosse stato liquidato dapprima con rateizzazione in busta paga e poi saldato col cedolino di maggio 2018, che i permessi e le ferie fossero stati regolarmente fruiti o liquidati come da buste paga depositate, così come la tredicesima, mentre la quattordicesima non era prevista da contratto.
Quanto alle mensilità di marzo e aprile 2017 precisava che non erano state corrisposte in quanto il ricorrente aveva chiesto di essere esentato dall'attività lavorativa per esigenze personali. Rappresentava poi che il
si era dimesso volontariamente senza preavviso per cui doveva Pt_1 alla società un'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 971,92 che poteva essere tuttavia sottratta dagli importi dovuti con un conteggio di dare-avere ove fossero risultati crediti del ricorrente. Eccepiva la mancanza delle condizioni previste dal CCNL per il livello superiore C1, attesa la carenza delle opportune allegazioni probatorie in atti, e contestava la correttezza dei conteggi, erronei sia per la quantificazione dell'ipotetico
dovuto, sia per quella del percepito. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Esperito negativamente un tentativo di conciliazione, completata l'attività istruttoria e autorizzato il deposito di note difensive, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 10.01.2024, il giudice decideva come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente avanza in primo luogo una domanda volta alla condanna della convenuta al pagamento di differenze retributive sull'assunto di aver diritto all'inquadramento nel livello C1 del CCNL di settore per Org_2 aver svolto la mansione di “autista soccorritore”.
Di contro, la convenuta ha sostenuto che le mansioni del fossero Pt_1 consistite fin dall'inizio in quelle di addetto alla segreteria, occupandosi di rispondere alle eventuali chiamate, all'archiviazione della corrispondenza, senza autonomina e responsabilità nella gestione di dette pratiche, espletando poi, in caso di necessità, l'attività di ausiliario ai trasporti, osservando le direttive del Presidente della Associazione o del personale medico qualificato. Ha aggiunto che, anche in costanza del rapporto di lavoro, il avesse comunque proseguito la sua attività di Pt_1
volontariato.
Agli atti di causa risulta che il ricorrente è stato assunto dalla convenuta in data 17.03.2017 con un contratto a tempo indeterminato, per 30 ore settimanali, inquadrato nel livello B1 del CCNL di settore come “addetto al protocollo”. Il rapporto si è poi concluso in data 16.05.2018 per dimissioni del lavoratore.
Ciò premesso, occorre rilevare che con l'assegnazione delle mansioni - che
è una manifestazione del potere direttivo datoriale - viene determinato il contenuto dell'obbligazione di svolgere la prestazione lavorativa sicché con un atto unilaterale si producono effetti giuridici nella sfera del lavoratore il quale, pertanto, versa in una situazione di soggezione, che viene bilanciata dal legislatore con la previsione di limitazioni e prescrizioni relative all'esercizio del suddetto potere, poste a garanzia del lavoratore.
Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti
a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr Cass. 8025/2003: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di una banca al fine di ottenere
l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto).
In realtà, ad avviso della Suprema Corte “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e
l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale”.
Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda (cfr Cass. 15527/2014).
Pertanto, come già evidenziato, in una causa per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle formalmente assegnate grava sul lavoratore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento. Tale onere consta anche nella individuazione e descrizione puntuale in giudizio della declaratoria contrattuale contenente i profili caratterizzanti il livello di inquadramento formalmente posseduto e non solo di quello di cui si chiede il riconoscimento.
In difetto di tale allegazione non è possibile effettuare quel raffronto tra profili formalmente assegnati e profili caratterizzanti le mansioni effettivamente assegnate e svolte, necessario per verificare l'ascrivibilità
nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati.
Gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali, ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria.
È noto che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto
l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di
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