Trib. Torino, sentenza 22/07/2024, n. 4236

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 22/07/2024, n. 4236
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 4236
Data del deposito : 22 luglio 2024

Testo completo

proc. n. 10855/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Francesca Firrao Presidente dott.ssa Monica Mastrandrea Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice designato riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 02/05/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10855 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
(alias ), nato il [...] a [...], Parte_1 Parte_1
, rapp.to e difeso dall'avv. MARIA CRISTINA BARBATO, presso il cui C.F._1 studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, costituitosi per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE -
- 1 -


conclusioni di parte ricorrente: “in via cautelare: sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 5, d. lgs. n. 150/2011, stante il gravissimo pregiudizio recato ai diritti fondamentali del ricorrente anche in considerazione della fondatezza delle ragioni dallo stesso addotte;
nel merito: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1, d. lgs. n. 286/98 ed ordinare all'autorità amministrativa il rilascio del relativo permesso di soggiorno in suo favore
”;
conclusioni di parte resistente: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: nel merito: - rigettare il ricorso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. - con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 15/03/2022, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.

1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante prot. nr. 439/2023, reso in data 17/05/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 22/05/2023, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 28/06/2022 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 05/06/2023 e depositato il giorno 07/06/2023, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alla pag. 8, non numerata, dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 03/07/2023, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. In data 20/03/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 3 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 21/03/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Il Collegio, con provvedimento reso in data 02/05/2024, ha trattenuto la causa in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
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1. La Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione internazionale facendo proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di , CP_1 che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, «[ha evidenziato] che l'istante ha presentato una domanda di asilo rigettata dalla Commissione territoriale di Agrigento per non credibilità dei fatti narrati per cui il timore, espresso nell'allegato integrativo, di essere ucciso in caso di rimpatrio non appare fondato. Inoltre, in Bangladesh vivono ancora i familiari dell'istante con cui quest'ultimo è in contatto mentre, al contrario, in Italia egli è privo di legami familiari, secondo quanto dichiarato nel suddetto allegato integrativo. L'istante è anche privo di autonomia abitativa, risultando ospite di un connazionale. Infine, dalla documentazione prodotta risulta che l'interessato ha svolto e sta svolgendo sporadica attività lavorativa, di breve durata e più precisamente: lavoro intermittente a chiamata per il periodo 09/10/2019-29/02/2020, 80 giorni lavorativi per il periodo 04/02/2021-30/11/2021;
115 giorni lavorativi previsti per il periodo 01/02/2022-31/12/2022. In conclusione, la Commissione

[ha ritenuto] che l'interessato non abbia fornito elementi relativi al suo effettivo radicamento nel Paese di accoglienza e neppure abbia addotto circostanze che consentano di ritenere ragionevolmente fondato il rischio di violazione del diritto alla vita privata e/o familiare in ipotesi di rimpatrio». Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato rappresentando «di aver fatto ingresso nel territorio italiano il 18.01.2019, di aver poco dopo proposto istanza di protezione internazionale e che quest'ultima [è stata] stata rigettata dalle autorità competenti;
al contempo, lo stesso
[ha fatto] presente di aver imparato bene l'italiano, di aver svolto varie attività lavorative a tempo determinato e di continuare tuttora a svolgerle. Il ricorrente [ha sostenuto], pertanto, di essere integrato sia dal punto di vista sociale, in quanto lavoratore, affrancato dalla permanenza nel centro di accoglienza che lo ospitava ed immune da precedenti penali, sia linguistico, perché parla e comprende bene la lingua italiana» (pag. 2, non numerata, del ricorso). Ha dunque argomentato in ordine: a) al fatto che «il [suo] fondato timore … di subire un danno grave nel caso di ritorno nel Paese d'origine è … elemento che coinvolge l'indagine ai fini del riconoscimento della protezione internazionale c.d. maggiore ma non anche di quella complementare che … si fonda su presupposti totalmente differenti»;
b) alla non condivisibilità dell'«affermazione secondo cui l'ospitalità presso un privato non sarebbe sintomo di autonomia abitativa;
quest'ultima condizione, infatti, non resta circoscritta alle situazioni di titolarità del tipico contratto di locazione ma può ben essere estesa anche alla dichiarazione di ospitalità perché, imponendo la condivisone delle spese e l'assunzione di obblighi, anch'essa implica l'emancipazione dal sistema assistenziale
»;
c) alla circostanza che «l'indicazione dei periodi di lavoro effettivi, come specificato nei contratti, assume rilevanza solo in linea di massima, mentre la documentazione reddituale restituisce l'evidenza che parte ricorrente percepisce redditi in misura sufficiente a provvedere al proprio sostentamento;
risulta, inoltre, che lo stesso ha sempre svolto attività lavorativa come raccoglitore agricolo fin dal primo periodo del suo arrivo in Italia ed i contratti di lavoro a tempo determinato gli sono stati costantemente rinnovati, segnale evidente, questo, del positivo inserimento nel tessuto sociale di
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