Trib. Como, sentenza 28/08/2024, n. 181
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Testo completo
N. 756 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele
Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
AN TA (C.F. [...]) con l'Avv. SAVI ALBERTO e l'Avv. RIMOLDI FRANCESCA, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Milano, viale Corsica n. 2
- RICORRENTE -
contro
INTRO HI SAS DI SC SI E IA & C. (C.F. 03637120134),
SC SI (C.F. [...]) e SC IA (C.F.
[...]) con l'Avv. LOVADINA MONICA e l'Avv. CASTAGNA SAMUELA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Arosio, via G. Oberdan 67/b
- RESISTENTE -
Oggetto: impugnazione licenziamento, mansioni superiori
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 ottobre 2020, AR AN ha convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Como INTRO HI SAS DI SC SI E IA & C., LE
SC e DI SC chiedendo al Tribunale di:
pagina 1 di 7 “che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Como, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI 1. accertare e dichiarare l'inesistenza e quindi l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente in data
24/03/2020, in quanto intimatole in violazione, in spregio alla vigente normativa e, per l'effetto: a) condannare, in via solidale tra loro, la Società TR SAS di IA LE e DI & C. e le socie accomandatarie illimitatamente responsabili Sigg.re DI IA ed LE IA, o chi il Tribunale riterrà tra i suddetti soggetti, in ossequio al disposto dell'art. 18 c. 1 della l. n. 300/70 e del D.Lgs. n. 23/2015 art. 2, alla reintegrazione della Sig.ra AR
NE nel posto di lavoro;
riconoscere, nel medesimo provvedimento che dispone la reintegra, il diritto della lavoratrice a richiedere, in alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità, parametrate sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del T.F.R.;
b) condannare, altresì, in via solidale tra loro, la Società
TR SAS di IA LE e DI & C. e le socie accomandatarie illimitatamente responsabili Sigg.re DI
IA ed LE IA, o chi il Tribunale riterrà tra i suddetti soggetti, in ossequio al disposto dell'art. 18 c. 2 l. n.
300/70, al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità risarcitoria, parametrata sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del t.f.r., maturata dal giorno del licenziamento sino alla data dell'effettivo reintegro e comunque, per effetto del disposto normativo sopracitato, non inferiore alle cinque mensilità e, per l'effetto, condannare le convenute al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno, di € 41.033,65 o nella diversa, maggiore o minore, somma risultante di giustizia;
2. accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività di lavoro dal 08/03/2016 al
24/03/2020, svolgendo mansioni riportabili al II° livello del “C.C.N.L. Acconciatura ed Estetica” e, per l'effetto, disporre
l'adeguamento retributivo, contributivo e di fine rapporto dovuto per il predetto periodo, con tutte le pronunce pedisseque ai sensi di legge;
3. condannare, in via solidale tra loro, la Società TR SAS di IA LE e DI & C. e le socie accomandatarie illimitatamente responsabili Sigg.re DI IA ed LE IA, o chi il Tribunale riterrà tra i suddetti soggetti al pagamento, in favore della ricorrente, delle seguenti somme: - per differenze retributive globali, indennità sostitutiva del preavviso, per i premi di produttività istituiti dal Fondo di Solidarietà della Regione Lombardia trattamento di fine rapporto lavoro supplementare e straordinario, incluse le differenze contributive ed al lordo dei contributi fiscali, come da inquadramento al II° livello sopra rivendicato, o sulla base della diversa somma ritenuta di giustizia, la somma di €
20.009,64 al lordo dei contributi fiscali ovvero € 14.509,81 al netto dei suddetti contributi;
- per differenze retributive non versate nel mese di Febbraio 2020 e Marzo 2020 con riferimento allo stipendio pagato da TR con “fuori busta” pari a complessivo € 680 (€ 340 a febbraio + € 340 marzo);
4. conseguentemente, accertare il diritto della ricorrente all'adeguamento della propria posizione contributiva previdenziale ed assicurativa. Il tutto con adeguamento della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale della lavoratrice e con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate;
5. condannare, in via solidale tra loro, la Società TR SAS di IA LE e DI
& C. e le socie accomandatarie illimitatamente responsabili Sigg.re DI IA ed LE IA, o chi il Tribunale riterrà tra i suddetti soggetti, al pagamento delle somme documentate e non contestate tra le parti portate dalla busta paga di pagina 2 di 7 febbraio 2020 e di Marzo 2020, dedotto l'acconto pagato da TR il 16/03/2020 pari ad € 250, per complessivi €
2.429,68 netti a pagare (€ 1.302,41 lordi + € 2.691,77 lordi - € 250 acconto);
6. condannare, in via solidale tra loro, la
Società TR SAS di IA LE e DI & C. e le socie accomandatarie illimitatamente responsabili Sigg.re DI
IA ed LE IA, o chi il Tribunale riterrà tra i suddetti soggetti, al pagamento delle somme documentate e non contestate tra le parti portate dal cedolino tfr pari ad € 3.451,52 netti a pagare (lordo € 4.357,07);
7. emettere Ordinanza ex art. 423 c.p.c di condanna immediata al pagamento delle somme non contestate sopra descritte al punto 5 e 6. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano ritualmente in giudizio INTRO HI SAS DI SC SI E
IA & C., LE SC e DI SC eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso, e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Con vittoria delle spese di lite.
Assunte le prove, e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 9 luglio 2024 il Giudice invitava le parti alla discussione e, all'esito, pronunciava sentenza come da dispositivo pubblicamente letto riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla
Legge 133/2008.
*
AR NE, è stata assunta da TR Parrucchieri sas di IA LE e DI & C., a tempo determinato, con lettera dell'08/03/2016, a cui è seguita il 27/07/2016 una variazione dell'orario di lavoro nonché in data 03/08/2016 una proroga del contratto a termine, sino alla trasformazione, avvenuta con lettera del 29/11/2016, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché infine a far data dal
28/06/2017 con trasformazione in tempo parziale (da 40 ore settimanali a 36 ore settimanali) (doc. 2), con inquadramento, sin dal principio, nel terzo livello del C.C.N.L. per i dipendenti del settore Barbieri,
Parrucchieri ed Acconciatori e qualifica di operaia, presso il negozio all'insegna “TR Parrucchieri” sito in
Lambrugo.
Con l'odierno ricorso parte ricorrente impugna il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato in data 24 marzo 2020 per violazione dell'art. 14 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e, in ogni caso, delle norme di licenziamento per GMO, non avendo la società assolto all'onere di allegazione sulla stessa gravante. Ancora, parte ricorrente rivendicando il superiore inquadramento nel II livello del CCNL di settore, oltre al saldo della retribuzione di febbraio 2020 e per intero, di quella di marzo 2020, l'indennità per mancato preavviso e il TFR, ha concluso come sopra precisato.
Giova premettere che in sede di discussione le parti hanno dato atto che la società resistente ha pagato il saldo della busta paga di febbraio 2020 e quella di marzo 2020, comprensiva dell'indennità di mancato preavviso e del TFR: deve pertanto dichiararsi la cessata materia del contendere sulle domande in oggetto. pagina 3 di 7 *
Pacifico in giudizio, la ricorrente è stata licenziata in data 24 marzo 2020 per cessata attività. Il licenziamento è successivo al D.L. n 18 del 17/3/2020 che all'art. 46, disponeva: “
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604”. L'art.
80 co 1, lett a) d.l. 34/2020 ha poi stabilito che “All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque mesi" ed è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604".
Il divieto imposto ai datori di lavoro di licenziare per giustificato motivo oggettivo sino al 17/8/2020 è stato poi ulteriormente prorogato dall'art 14 del d.lgls. n 104 del 14/8/2020 conv. in L. n. 126/2020 fino al
31/12/2020. Quest'ultima norma ha introdotto delle eccezioni nelle ipotesi di: a) cessazione definitiva dell'attività d'impresa (o fallimento, senza esercizio provvisorio dell'attività né continuazione parziale mediante trasferimento di ramo d'azienda);
b) personale impiegato in un appalto, che viene riassunto dall'appaltatore subentrante in forza di legge o clausola contrattuale;
c) accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale (con diritto alla percezione della NASPI), a cui il lavoratore aderisce. L'art 14 citato, in questo modo, ha risolto i dubbi di legittimità costituzionale del divieto di licenziamento, allineandolo alla durata delle integrazioni salariali riconosciute per l'emergenza Covid.
Ciò premesso, secondo la ricostruzione offerta dalle odierni resistenti, l'art 14 cit., nell'escludere la sospensione dei licenziamenti nel caso di cessazione dell'attività, avrebbe fornito “la chiave di lettura anche delle precedenti disposizioni normative, [per cui devono ritenersi] legittimi tutti quei licenziamenti, anche anteriori al DL
104/2020, per giustificato motivo oggettivo che sono la conseguenza come nel caso di specie della cessazione dell'attività”.
Tale interpretazione non può trovare accoglimento. L'art 14 d.l. 104 del 14/8/2020, infatti, non ha effetto retroattivo e si limita solo a stabilire che, in caso di cessazione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele
Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
AN TA (C.F. [...]) con l'Avv. SAVI ALBERTO e l'Avv. RIMOLDI FRANCESCA, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Milano, viale Corsica n. 2
- RICORRENTE -
contro
INTRO HI SAS DI SC SI E IA & C. (C.F. 03637120134),
SC SI (C.F. [...]) e SC IA (C.F.
[...]) con l'Avv. LOVADINA MONICA e l'Avv. CASTAGNA SAMUELA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Arosio, via G. Oberdan 67/b
- RESISTENTE -
Oggetto: impugnazione licenziamento, mansioni superiori
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 ottobre 2020, AR AN ha convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Como INTRO HI SAS DI SC SI E IA & C., LE
SC e DI SC chiedendo al Tribunale di:
pagina 1 di 7 “che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Como, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI 1. accertare e dichiarare l'inesistenza e quindi l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente in data
24/03/2020, in quanto intimatole in violazione, in spregio alla vigente normativa e, per l'effetto: a) condannare, in via solidale tra loro, la Società TR SAS di IA LE e DI & C. e le socie accomandatarie illimitatamente responsabili Sigg.re DI IA ed LE IA, o chi il Tribunale riterrà tra i suddetti soggetti, in ossequio al disposto dell'art. 18 c. 1 della l. n. 300/70 e del D.Lgs. n. 23/2015 art. 2, alla reintegrazione della Sig.ra AR
NE nel posto di lavoro;
riconoscere, nel medesimo provvedimento che dispone la reintegra, il diritto della lavoratrice a richiedere, in alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità, parametrate sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del T.F.R.;
b) condannare, altresì, in via solidale tra loro, la Società
TR SAS di IA LE e DI & C. e le socie accomandatarie illimitatamente responsabili Sigg.re DI
IA ed LE IA, o chi il Tribunale riterrà tra i suddetti soggetti, in ossequio al disposto dell'art. 18 c. 2 l. n.
300/70, al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità risarcitoria, parametrata sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del t.f.r., maturata dal giorno del licenziamento sino alla data dell'effettivo reintegro e comunque, per effetto del disposto normativo sopracitato, non inferiore alle cinque mensilità e, per l'effetto, condannare le convenute al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno, di € 41.033,65 o nella diversa, maggiore o minore, somma risultante di giustizia;
2. accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività di lavoro dal 08/03/2016 al
24/03/2020, svolgendo mansioni riportabili al II° livello del “C.C.N.L. Acconciatura ed Estetica” e, per l'effetto, disporre
l'adeguamento retributivo, contributivo e di fine rapporto dovuto per il predetto periodo, con tutte le pronunce pedisseque ai sensi di legge;
3. condannare, in via solidale tra loro, la Società TR SAS di IA LE e DI & C. e le socie accomandatarie illimitatamente responsabili Sigg.re DI IA ed LE IA, o chi il Tribunale riterrà tra i suddetti soggetti al pagamento, in favore della ricorrente, delle seguenti somme: - per differenze retributive globali, indennità sostitutiva del preavviso, per i premi di produttività istituiti dal Fondo di Solidarietà della Regione Lombardia trattamento di fine rapporto lavoro supplementare e straordinario, incluse le differenze contributive ed al lordo dei contributi fiscali, come da inquadramento al II° livello sopra rivendicato, o sulla base della diversa somma ritenuta di giustizia, la somma di €
20.009,64 al lordo dei contributi fiscali ovvero € 14.509,81 al netto dei suddetti contributi;
- per differenze retributive non versate nel mese di Febbraio 2020 e Marzo 2020 con riferimento allo stipendio pagato da TR con “fuori busta” pari a complessivo € 680 (€ 340 a febbraio + € 340 marzo);
4. conseguentemente, accertare il diritto della ricorrente all'adeguamento della propria posizione contributiva previdenziale ed assicurativa. Il tutto con adeguamento della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale della lavoratrice e con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate;
5. condannare, in via solidale tra loro, la Società TR SAS di IA LE e DI
& C. e le socie accomandatarie illimitatamente responsabili Sigg.re DI IA ed LE IA, o chi il Tribunale riterrà tra i suddetti soggetti, al pagamento delle somme documentate e non contestate tra le parti portate dalla busta paga di pagina 2 di 7 febbraio 2020 e di Marzo 2020, dedotto l'acconto pagato da TR il 16/03/2020 pari ad € 250, per complessivi €
2.429,68 netti a pagare (€ 1.302,41 lordi + € 2.691,77 lordi - € 250 acconto);
6. condannare, in via solidale tra loro, la
Società TR SAS di IA LE e DI & C. e le socie accomandatarie illimitatamente responsabili Sigg.re DI
IA ed LE IA, o chi il Tribunale riterrà tra i suddetti soggetti, al pagamento delle somme documentate e non contestate tra le parti portate dal cedolino tfr pari ad € 3.451,52 netti a pagare (lordo € 4.357,07);
7. emettere Ordinanza ex art. 423 c.p.c di condanna immediata al pagamento delle somme non contestate sopra descritte al punto 5 e 6. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano ritualmente in giudizio INTRO HI SAS DI SC SI E
IA & C., LE SC e DI SC eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso, e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Con vittoria delle spese di lite.
Assunte le prove, e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 9 luglio 2024 il Giudice invitava le parti alla discussione e, all'esito, pronunciava sentenza come da dispositivo pubblicamente letto riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla
Legge 133/2008.
*
AR NE, è stata assunta da TR Parrucchieri sas di IA LE e DI & C., a tempo determinato, con lettera dell'08/03/2016, a cui è seguita il 27/07/2016 una variazione dell'orario di lavoro nonché in data 03/08/2016 una proroga del contratto a termine, sino alla trasformazione, avvenuta con lettera del 29/11/2016, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché infine a far data dal
28/06/2017 con trasformazione in tempo parziale (da 40 ore settimanali a 36 ore settimanali) (doc. 2), con inquadramento, sin dal principio, nel terzo livello del C.C.N.L. per i dipendenti del settore Barbieri,
Parrucchieri ed Acconciatori e qualifica di operaia, presso il negozio all'insegna “TR Parrucchieri” sito in
Lambrugo.
Con l'odierno ricorso parte ricorrente impugna il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato in data 24 marzo 2020 per violazione dell'art. 14 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e, in ogni caso, delle norme di licenziamento per GMO, non avendo la società assolto all'onere di allegazione sulla stessa gravante. Ancora, parte ricorrente rivendicando il superiore inquadramento nel II livello del CCNL di settore, oltre al saldo della retribuzione di febbraio 2020 e per intero, di quella di marzo 2020, l'indennità per mancato preavviso e il TFR, ha concluso come sopra precisato.
Giova premettere che in sede di discussione le parti hanno dato atto che la società resistente ha pagato il saldo della busta paga di febbraio 2020 e quella di marzo 2020, comprensiva dell'indennità di mancato preavviso e del TFR: deve pertanto dichiararsi la cessata materia del contendere sulle domande in oggetto. pagina 3 di 7 *
Pacifico in giudizio, la ricorrente è stata licenziata in data 24 marzo 2020 per cessata attività. Il licenziamento è successivo al D.L. n 18 del 17/3/2020 che all'art. 46, disponeva: “
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604”. L'art.
80 co 1, lett a) d.l. 34/2020 ha poi stabilito che “All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque mesi" ed è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604".
Il divieto imposto ai datori di lavoro di licenziare per giustificato motivo oggettivo sino al 17/8/2020 è stato poi ulteriormente prorogato dall'art 14 del d.lgls. n 104 del 14/8/2020 conv. in L. n. 126/2020 fino al
31/12/2020. Quest'ultima norma ha introdotto delle eccezioni nelle ipotesi di: a) cessazione definitiva dell'attività d'impresa (o fallimento, senza esercizio provvisorio dell'attività né continuazione parziale mediante trasferimento di ramo d'azienda);
b) personale impiegato in un appalto, che viene riassunto dall'appaltatore subentrante in forza di legge o clausola contrattuale;
c) accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale (con diritto alla percezione della NASPI), a cui il lavoratore aderisce. L'art 14 citato, in questo modo, ha risolto i dubbi di legittimità costituzionale del divieto di licenziamento, allineandolo alla durata delle integrazioni salariali riconosciute per l'emergenza Covid.
Ciò premesso, secondo la ricostruzione offerta dalle odierni resistenti, l'art 14 cit., nell'escludere la sospensione dei licenziamenti nel caso di cessazione dell'attività, avrebbe fornito “la chiave di lettura anche delle precedenti disposizioni normative, [per cui devono ritenersi] legittimi tutti quei licenziamenti, anche anteriori al DL
104/2020, per giustificato motivo oggettivo che sono la conseguenza come nel caso di specie della cessazione dell'attività”.
Tale interpretazione non può trovare accoglimento. L'art 14 d.l. 104 del 14/8/2020, infatti, non ha effetto retroattivo e si limita solo a stabilire che, in caso di cessazione
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