Trib. Fermo, sentenza 04/11/2024, n. 688

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Fermo, sentenza 04/11/2024, n. 688
Giurisdizione : Trib. Fermo
Numero : 688
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale in composizione collegiale in persona di dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice relatore ed estensore dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice all'esito dell'udienza del 12 settembre 2024 e della camera di consiglio di pari data pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 901/2023 promossa
DA
, nata il [...] in [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Sciarresi Donatella
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] in [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Recanati
RESISTENTE avente ad oggetto Altri istituti di diritto di famiglia
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 12 settembre 2024
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20 giugno 2023 , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 29 aprile 2009 e che dall'unione era nata, il 19 marzo 2010, CP_1
, non riconosciuta dal padre alla nascita, rappresentava di aver ottenuto il divorzio e Parte_2
l'affidamento esclusivo della minore, con procedimento iniziato in Russia nel 2009, e che era di lì a poco era ripresa la convivenza - nel corso della quale ella aveva dato alla luce, il 12 settembre 2012,
, non riconosciuta dal padre -, poi terminata di lì a poco. Per_1
Precisava che, dopo che il era giunto in Italia alla ricerca di un lavoro, nell'anno 2013 si era CP_1
sposata nuovamente con lui a Sant'Elpidio a Mare, ma il connubio era durato pochi mesi, a causa delle condotte violente perpetrate dall'uomo ai suoi danni, e che nel 2015 in Russia era stato pronunciato il divorzio e disposto l'affidamento delle minori a sé.
Aggiungeva di essersi poi stabilita in forma stabile in Italia, ove aveva instaurato una nuova relazione sentimentale con dalla cui unione era nata nel 2018. Persona_2 Per_3
Sottolineava che il nuovo compagno, in accordo con lei, nel 2016 aveva ottenuto dal Tribunale russo il riconoscimento delle figlie nate dalla relazione con il che al contempo aveva instaurato in CP_1
Russia analogo procedimento di riconoscimento conclusosi in maniera a lui favorevole e con
l'attribuzione del cognome paterno alle due figlie, che però avevano assunto la cittadinanza italiana in virtù del riconoscimento da parte dello Per_2
Premesso tale excursus, rappresentava di essersi sempre occupata con dedizione, impegno e costanza all'educazione delle figlie generate con , mentre questi era stato figura alquanto assente nel CP_1
contesto familiare e non aveva mai instaurato con loro un adeguato rapporto affettivo e domandava
l'affidamento esclusivo delle minori e l'attribuzione a sé delle decisione concernenti il loro preminente interesse, nonché un contributo del padre per il loro mantenimento pari ad € 800,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici I.S.T.A.T..
Con memoria difensiva depositata il 17 aprile 2024 si costituiva tardivamente, a fronte dell'udienza fissata al 4 aprile 2024, , negando di aver tenuto condotte Controparte_1
pregiudizievoli,
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