Trib. Bari, sentenza 13/02/2025, n. 536

TRIB Bari
Sentenza
13 febbraio 2025
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TRIB Bari
Sentenza
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 13/02/2025, n. 536
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 536
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Saverio U. de SIMONE - Presidente
Dr. Alessandro CARRA - Giudice relatore
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2121/2024
TRA
, nata a [...] il [...], assistita e difesa dagli Avv.ti Franco Giuseppe Trentadue Parte_1
e Teodoro Vito Lerro
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE -
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 20/06/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/2024, la ricorrente deduceva quanto di seguito: “I Parte_1 sigg. e hanno intrattenuto una relazione sentimentale e convissuto more Parte_1 CP_1 uxorio dal mese di gennaio 2011; - dalla loro unione è nata in [...] il giorno 09/07/2012, l'unica figlia
, riconosciuta da entrambi i genitori all'atto della nascita;
- a partire dall'anno 2012 Persona_1
l'odierna esponente ed il sig. hanno costituito il loro domicilio coniugale presso l'immobile CP_1 sito in Bari alla via Podgora;
- dopo i primi tempi, caratterizzati da amore e serenità, a causa dei continui dissapori, il rapporto tra la sig.ra ed il sig. ha subito un lento declino diventando Pt_1 CP_1 intollerabile, difficile e problematico;
peraltro, fin dalla nascita, la figlia minore ha da sempre vissuto con la madre e la nonna materna che le hanno sempre garantito il normale sostentamento per le basilari esigenze di vita e crescita. Il sig. , invece, non si è mai preso cura della propria figlia, non ha mai esercitato il CP_1 proprio diritto/dovere di visita nei confronti della stessa e non ha mai neanche contribuito economicamente


al sostentamento della medesima. Più precisamente, la ricorrente lamenta una profonda incompatibilità caratteriale con il sig. attesa la sua aggressività verbale ed arroganza che lo ha portato CP_1 continuamente a svilire la figura ed il ruolo della sig.ra come compagna, madre ed anche come Pt_1 donna. La ricorrente, inoltre, evidenzia che il disamore nei confronti del compagno è stato anche conseguenza dell'aver constatato un distacco affettivo tra il padre e la figlia , durante la sua Per_1 sporadica, se non inesistente, presenza in casa, atteso che la maggior parte del suo tempo il sig. lo CP_1 passa al lavoro, lasciando sulle spalle della sig.ra tutte le incombenze relative alla cura della stessa Pt_1 figlia minore. Sicché la sig.ra è ormai stanca del comportamento del tutto contrario ai propri doveri Pt_1 di padre del resistente, che a quanto consta oltre ad avere accumulato dei precedenti penali, in tutti questi anni non si è neanche preoccupato di munirsi della patente di guida per venire incontro alle esigenze di vita della propria figlia. Attualmente, dunque, il sig. non contribuisce al mantenimento della figlia, non CP_1 partecipa ad alcuna decisione riguardante la propria figlia in qualsiasi ambito, così rendendo arduo Per_1 non solo e non tanto l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente, ma arrecando reale e grave pregiudizio per la minore con particolare riguardo alle decisioni sanitarie, scolastiche e tutte quelle che richiedono l'assenso di entrambi i genitori. L'istante, sig.ra ha cercato di Parte_1 interloquire con il sig. che non sembra comprendere la gravità della sua condotta e, CP_1 soprattutto, delle conseguenze per la minore e per la sua salute. Già con nota raccomandata a.r. del
15/09/2023, a firma del sottoscritto difensore (doc. all. 2) la sig.ra richiamava il sig. a dare Pt_1 CP_1 adempimento alle proprie responsabilità nei riguardi della figlia minore , rimaste senza esito atteso Per_1 che la detta missiva faceva ritorno al mittente per compiuta giacenza. Pertanto, si rende opportuno nell'interesse della figlia minore ed al fine di evitare qualsiasi futura controversia tra i genitori, in ordine al regime di affidamento e mantenimento, un provvedimento di codesto Ecc.mo Tribunale che disciplini detto regime. Non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande a esse connesse, e non sono mai stati emanati provvedimenti, anche provvisori, in precedenti procedimenti. A fronte dei descritti comportamenti del sig. , non paiono, quindi, sussistere CP_1 dubbi circa l'applicabilità nei confronti del medesimo delle richieste di cui appresso, dal momento che il padre ha palesemente violato i propri doveri connessi alla responsabilità genitoriale, nei confronti della figlia minore. In particolare, occorre evidenziare che la sig.ra si è da sempre dedicata, Parte_1 senza alcun tipo di aiuto da parte del sig. , alla cura della casa, della figlia minore ed alle faccende CP_1 domestiche, procedendo per quanto possibile ad effettuare per il proprio esclusivo sostentamento dei lavori saltuari e vivendo attualmente con la figlia nell'abitazione familiare materna sita in Modugno (BA); il sig.
, per converso, svolgerebbe una attività lavorativa (muratore) tale da consentire allo stesso di CP_1 provvedere al mantenimento della figlia minore (mediante versamento di contributo mensile); l'ex compagno della sig.ra quindi, è l'unico precettore di reddito in famiglia. Per quanto innanzi, sin Pt_1
d'ora, si chiede che il Tribunale adito Voglia ordinare l'esibizione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del sig. ed opportune verifiche a mezzo delle competenti autorità tributarie. Il sig. , inoltre, CP_1 CP_1 avrebbe anche la capacità economica di sostenere il nucleo familiare creato con la sua nuova compagna di vita. In buona sostanza, nel corso dei 12 anni di vita della figlia la ricorrente non ha mai potuto Per_1
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