Trib. Lagonegro, sentenza 21/11/2024, n. 404

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lagonegro, sentenza 21/11/2024, n. 404
Giurisdizione : Trib. Lagonegro
Numero : 404
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

Tribunale Ordinario di Lagonegro
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
N.R.G. 295/2018

Il Giudice, dott.ssa C C,
rilevato che l'udienza del 23.10.2024 si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc;
lette le note depositate dalle parti;

esaminati gli atti;
ritenuta la causa matura per la decisione

PQM

provvede come da separata sentenza depositata unitamente al seguente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 21.11.2024
Il giudice
dott.ssa C C REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa C C, a seguito dell'udienza del 23.10.2024, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 295/2018 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
C.F. rappresentato e difeso come in atti C.F._1
RICORRENTE
(PI ) in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa come in atti
RESISTENTE
(C.F. ) – in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.02.2018 il ricorrente esponeva:
- di aver rivestito la qualifica di Dirigente medico quale dipendente dell' , CP_1
Area Nord, sede di Nocera Inferiore, dal 01.02.2000;

- di aver iniziato la sua attività lavorativa nel luglio 1980 inizialmente presso gli
Ospedali Riuniti S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di , successivamente CP_1 presso l'Ospedale di Nocera Inferiore e infine presso il Presidio ospedaliero dell'Immacolata di Sapri della medesima ;
CP_1
- che in data 10.11.2014 chiedeva di risolvere il rapporto di lavoro e di essere contestualmente posto in quiescenza a decorrere dal 1.02.2015;

- che con determina dirigenziale n. 303 del 10.12.2014 la prendeva atto CP_1 del suo recesso volontario dal servizio e gli riconosceva il diritto alla pensione anticipata essendo in possesso del requisito contributivo ex art. 24, X comma, L. 201/2011;

- che con nota datata 1.01.2014 l' inoltrava all' , Gestione Dipendenti Pt_2 CP_2
Pubblici, la documentazione necessaria alla liquidazione in via provvisoria della pensione
e, con nota del 17.12.2014 gli atti necessari alla liquidazione della indennità premio di fine servizio;

- che con nota del 26.02.2015 gli veniva trasmesso il modello S.M. 5007 con il quale gli veniva conferita la pensione anticipata;

- che con nota del 13.01.2015 veniva inviato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio;

- che a seguito di un più attento esame degli atti il ricorrente si avvedeva che lo stipendio mensile relativo all'ultimo anno di servizio era stato erroneamente calcolato per Cont difetto dall' e, conseguentemente, anche l'indennità premio di fine servizio era stata liquidata in misura inferiore a quanto dovutogli in ragione della qualifica professionale da lui ricoperta;

- che alcuna modifica era intervenuta nel suo profilo professionale negli ultimi anni della sua attività lavorativa, avendo il ricorrente sempre svolto le medesime funzioni e rivestito lo stesso incarico;

- che con lettera racc. a.r. del 01.03.2017- 05.04.2017 veniva richiesto all'ente di provvedere alla correzione dell'errore compiuto, ma senza esito.
Chiedeva, pertanto: “1) Dichiarare il diritto del ricorrente alla esatta liquidazione della retribuzione mensile per l'anno 2014 e, conseguentemente, del TFS, sulla base della retribuzione effettivamente a lui dovuta per la qualifica professionale rivestita;
2 Cont

)condannare l' a versare in suo favore la somma di euro 14.000,00 a titolo di differenze paga per l'anno 2014, o quella diversa somma, maggiore o minore, che in corso di causa verrà accertata previa consulenza tecnica a disporsi, ed a versare all' la relativa integrazione contributiva, da calcolarsi sugli importi effettivamente CP_2 Cont dovuti;
4) condannare l' convenuta al pagamento delle spese di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante, in sentenza esecutiva come per legge.”

La resistente si costituiva eccependo il difetto di contraddittorio nei CP_1 confronti dell' , quale litisconsorte necessario, e ritenendo il ricorso basato sulla CP_2 doglianza di un erroneo calcolo del TFS/TFR (con decurtazione pari al 2,5% sull'80% della retribuzione lorda a titolo di accantonamento T.F.R.), e sulla base della ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, chiedeva
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l'integrazione del contraddittorio e il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
A seguito di rinotifica del ricorso, l' si costituiva eccependo il difetto di CP_2 legittimazione passiva e riportandosi alla relazione istruttoria, depositata unitamente alla memoria difensiva, così concludeva “la posizione retributiva variabile aziendale non deve essere ricompresa nell'imponibile contributivo utile al computo dell'indennità premio di servizio, con la conseguenza che non può assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, l'importo corrisposto o da corrispondere a titolo di indennità variabile aziendale. Tanto si segnala al giudice anche ai fini degli accertamenti peritali che eventualmente intenderà disporre”.
La causa veniva istruita documentalmente dal precedente giudicante, che con ordinanza del 3.10.2019 rigettava la richiesta di CTU, e giungeva innanzi alla scrivente per la fase decisoria. All'esito dell'udienza del 23.10.2024, lette le note di trattazione scritta depositate, viene definita con sentenza depositata secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 127 ter cpc.
*******
Il ricorso non può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Appare preliminarmente necessario delimitare lo specifico oggetto della domanda ovvero il ricalcolo della esatta liquidazione della retribuzione per l'anno 2014 e conseguentemente del TFS sulla base della retribuzione dovuta per la qualifica professionale rivestita dal ricorrente.
Orbene, è evidente come il ricorrente lamenti sostanzialmente la corresponsione di una retribuzione e, di conseguenza, di un TFS, in misura inferiore, richiedendo pertanto la corresponsione delle differenze retributive de quibus.
Valore assorbente ai fini della definizione del presente giudizio assume il regime applicabile in termini di onere probatorio.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c. , sul ricorrente, per cui nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Per ciò che concerne il caso di specie, era onere del ricorrente dimostrare in maniera specifica non solo lo svolgimento delle medesime mansioni nel corso degli anni, ma
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anche le ragioni oggettive per cui si riteneva erroneamente calcolata la retribuzione per
l'anno 2014.
In ordine al primo aspetto, giova evidenziare che parte ricorrente
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