Trib. Brescia, sentenza 03/12/2024, n. 4972
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Testo completo
R.G. n. 13228/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Andrea Tinelli Presidente
Costanza Teti Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per “divorzio – scioglimento del matrimonio” iscritto al n. 13228/2022 R.G. instaurato da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Luisa Ferrari, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ex artt. 473-bis.69 ss. c.p.c.
RICORRENTE contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Controparte_1 CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'Avv. Diego Piali, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(Come da udienza del giorno 8.5.2024)
Per parte ricorrente: “si oppone al riconoscimento della sentenza di divorzio marocchina e insiste per il prosieguo del pendente giudizio”;
Per parte resistente: “previa ogni declaratoria del caso, state il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziale marocchina adita da controparte, dichiararsi
l'improcedibilità del presente procedimento nella miglior forma ritenuta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.11.2022 deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 11.3.2013 a Rabat (Marocco), non trascritto nei registri Controparte_1
Per_ Per_ degli atti di matrimonio italiani, unione dalla quale erano nate le figlie (il 4.11.2014) e (il
25.10.2017). Ella lamentava le condotte violente del marito ai propri danni e chiedeva la pronuncia della separazione con regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra le parti e fra costoro
e le figlie.
Prima dell'udienza presidenziale, a seguito del ricorso urgente presentato dalla ricorrente, veniva disposto, nei confronti del resistente, l'ordine di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla moglie e alle figlie, ordine efficace sino al mese di aprile 2024, oltreché posto a suo carico un contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 250,00 mensili ciascuna, oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 14.6.2023 compariva , per contestare le violenze Controparte_1 riferite dalla moglie e per evidenziare che quest'ultima, subito dopo l'instaurazione del giudizio di separazione in Italia, aveva promosso giudizio di divorzio in Marocco.
Assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, che prevedevano l'affidamento super esclusivo delle figlie alla madre, con collocamento presso di lei, incontri protetti con il padre, e un contributo al mantenimento delle figlie a carico di quest'ultimo pari ad € 150,00 mensili per ciascuna, oltre al
50% delle spese straordinarie, e acquisita al giudizio la sentenza di divorzio pronunciata dall'autorità giudiziaria marocchina, passata in giudicato, che il resistente chiedeva fosse riconosciuta nell'ordinamento italiano, richiesta alla quale la ricorrente si opponeva, all'udienza del giorno 8.5.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe in ordine alla questione pregiudiziale suddetta, e il Giudice rimetteva la causa al Collegio ai fini della decisione, senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
Ai sensi dell'art. 64 della legge 218/1995, la sentenza straniera è automaticamente riconosciuta in
Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, in presenza dei requisiti ivi indicati.
Ai sensi dell'art. 67, comma 1, della legge 218/1995, tuttavia, “in caso di … contestazione del riconoscimento della sentenza straniera … chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento”.
La parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di disporre la prosecuzione della trattazione del merito della sua domanda di separazione, proprio sul presupposto della non riconoscibilità della sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale fra i coniugi, già pronunciata in Marocco su domanda della stessa ricorrente in data 6.4.2023, e passata in giudicato, per violazione dei requisiti di cui alle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Andrea Tinelli Presidente
Costanza Teti Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per “divorzio – scioglimento del matrimonio” iscritto al n. 13228/2022 R.G. instaurato da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Luisa Ferrari, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ex artt. 473-bis.69 ss. c.p.c.
RICORRENTE contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Controparte_1 CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'Avv. Diego Piali, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(Come da udienza del giorno 8.5.2024)
Per parte ricorrente: “si oppone al riconoscimento della sentenza di divorzio marocchina e insiste per il prosieguo del pendente giudizio”;
Per parte resistente: “previa ogni declaratoria del caso, state il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziale marocchina adita da controparte, dichiararsi
l'improcedibilità del presente procedimento nella miglior forma ritenuta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.11.2022 deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 11.3.2013 a Rabat (Marocco), non trascritto nei registri Controparte_1
Per_ Per_ degli atti di matrimonio italiani, unione dalla quale erano nate le figlie (il 4.11.2014) e (il
25.10.2017). Ella lamentava le condotte violente del marito ai propri danni e chiedeva la pronuncia della separazione con regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra le parti e fra costoro
e le figlie.
Prima dell'udienza presidenziale, a seguito del ricorso urgente presentato dalla ricorrente, veniva disposto, nei confronti del resistente, l'ordine di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla moglie e alle figlie, ordine efficace sino al mese di aprile 2024, oltreché posto a suo carico un contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 250,00 mensili ciascuna, oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 14.6.2023 compariva , per contestare le violenze Controparte_1 riferite dalla moglie e per evidenziare che quest'ultima, subito dopo l'instaurazione del giudizio di separazione in Italia, aveva promosso giudizio di divorzio in Marocco.
Assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, che prevedevano l'affidamento super esclusivo delle figlie alla madre, con collocamento presso di lei, incontri protetti con il padre, e un contributo al mantenimento delle figlie a carico di quest'ultimo pari ad € 150,00 mensili per ciascuna, oltre al
50% delle spese straordinarie, e acquisita al giudizio la sentenza di divorzio pronunciata dall'autorità giudiziaria marocchina, passata in giudicato, che il resistente chiedeva fosse riconosciuta nell'ordinamento italiano, richiesta alla quale la ricorrente si opponeva, all'udienza del giorno 8.5.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe in ordine alla questione pregiudiziale suddetta, e il Giudice rimetteva la causa al Collegio ai fini della decisione, senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
Ai sensi dell'art. 64 della legge 218/1995, la sentenza straniera è automaticamente riconosciuta in
Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, in presenza dei requisiti ivi indicati.
Ai sensi dell'art. 67, comma 1, della legge 218/1995, tuttavia, “in caso di … contestazione del riconoscimento della sentenza straniera … chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento”.
La parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di disporre la prosecuzione della trattazione del merito della sua domanda di separazione, proprio sul presupposto della non riconoscibilità della sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale fra i coniugi, già pronunciata in Marocco su domanda della stessa ricorrente in data 6.4.2023, e passata in giudicato, per violazione dei requisiti di cui alle
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