Trib. Macerata, sentenza 05/01/2024, n. 112
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Testo completo
N. 411/2021 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza dell'11-5-2023, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa n. 411/21 R.G.C promossa
da
IO UR, rappresentata e difesa dall'avv. D. Pantaleoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Macerata, via Cassiano da
Fabriano, n. 34, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
nei confronti di
MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO, già Ministero dell'Istruzione, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per le Marche - DIREZIONE GENERALE e UFFICIO V – Ambito Territoriale per la provincia di Macerata, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati in giudizio dall'Ufficio Scolastico Regionale per le
Marche, in persona del Direttore Generale pro tempore, ex art. 417 bis c. p.c.,
D.L. n. 173 dell'11-11-2022, conv. in L. 16-12-2022 n. 204, D.L. 9-1-2020 n.
1, conv. in L. 5-3-2020 n. 12, D.P.C.M. 21-10-2019 n. 140, D.P.C.M. 30-9-
2020 n. 166, D.P.C.M. 11-2-2014 n. 98, D.M. n. 917 del 18-12-2014 ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Territoriale di Macerata, ivi situato in via Armaroli, n. 48;
CONVENUTI
Oggetto: ricostruzione carriera e pagamento differenze retributive collegate all'anzianità di servizio. Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20-7-2021, la ricorrente in epigrafe, dipendente
a tempo indeterminato dall'1-9-2011 del Ministero convenuto in
1
qualità di assistente amministrativa, attualmente in servizio presso l'I. C. “N.
Strampelli” di Castelraimondo, esponendo di aver stipulato numerosi contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi dal 2000/2001 al 2010/2011 e fino al 18-6-2012 (con proroga fino al 30-8-2012) il 18-6-2012 era stata assunta in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'1-9-2011 ed economica dall'1-9-2012, con autorizzazione ad assumere servizio da tale ultima data, e conferma in ruolo in data 12-1-2013, pur avendo sempre percepito per l'intera durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato esclusivamente la retribuzione base prevista per gli assistenti amministrativi al primo contratto, senza alcun aumento collegato all'anzianità maturata, lamentava l'illegittimità dei decreti di ricostruzione n. 2724 del 18-4-201 e n. 3180 del 5-3-2019, con il quale le era stata attribuita un'anzianità di servizio inferiore a quella effettivamente maturata, rilevando la disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato, cui era stato negato il diritto agli incrementi stipendiali, e i colleghi assunti a tempo indeterminato, trattamento del tutto ingiustificato alla luce della clausola 4, punto 1 della direttiva 1999/70/CE che, vietando
l'applicazione di trattamenti deteriori per i lavoratori a termine, imponeva di considerare l'attività lavorativa da questi ultimi prestata alla stessa stregua di quella svolta dai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e con
l'applicazione dei relativi istituti contrattuali, come chiarito dalla Corte
Europea con la sentenza del 13-9-2007;
la ricorrente esponeva quindi
l'esigenza di interpretare la disciplina nazionale in materia di progressione professionale del personale scolastico conformemente alla normativa europea così come interpretata dalla Corte di Giustizia, ossia nel senso di includere nella progressione professionale prevista per il personale scolastico anche i lavoratori del settore che avevano lavorato per l'Amministrazione con più contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati in successione, con conseguente diritto della medesima alla progressione professionale e retributiva ed alla percezione delle differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio nel rispetto della prescrizione quinquennale, quantificate in €
1.405,91 e concludeva chiedendo: accertarsi e dichiararsi il proprio diritto all'applicazione, in misura pari a quella dei colleghi a tempo indeterminato, degli aumenti conseguenti all'anzianità maturata nel periodo pre-ruolo, con condanna dei convenuti al relativo pagamento anche degli arretrati, nelle forme della condanna generica ed entro il limite della prescrizione quinquennale;
condannarsi le Amministrazioni convenute all'adozione del decreto di ricostruzione della carriera comprendendovi tutti gli anni scolastici lavorati dalla ricorrente nel periodo non di ruolo e, per l'effetto, ordinarsi al M.I.M. di
2
inquadrare la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente all'esatta ricostruzione sulla base dell'intera anzianità di servizio riconosciuta, con condanna delle controparti al pagamento delle differenze retributive maturate con gli arretrati entro il limite di 5 anni dall'introduzione del presente giudizio nella misura di € 1.405,91 o nell'altra ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite.
In data 26-1-2023 si costituivano le Amministrazioni convenute, le quali affermavano la legittimità dei provvedimenti adottati dai convenuti, tenuto conto del fatto che la retribuzione del personale della scuola variava durante tutto il corso della vita lavorativa col succedersi degli ordinamenti retributivi;
questi erano contenuti nei CC.CC.NN.LL., i quali non disciplinavano solo la parte normativa del rapporto di lavoro del personale, ma anche quella retributiva: i miglioramenti retributivi contrattuali riguardavano sia il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cioè di ruolo, sia quello con rapporto di lavoro a tempo determinato, cioè personale non di ruolo o supplente;
ma, mentre per il personale non di ruolo l'attribuzione del beneficio contrattuale era relativamente semplice, in quanto la retribuzione prevista dal
CCNL era uguale per tutto il personale non di ruolo appartenente ad una certa qualifica o profilo professionale (e corrispondente allo stipendio tabellare iniziale), invece per il personale di ruolo (e, tra tutto il personale dello Stato, solo per quello appartenente al comparto scuola) l'attribuzione dei nuovi stipendi contenuti in ogni nuovo CCNL sottoscritto era più complessa, in quanto le tabelle stipendiali previste per ogni singola categoria erano modulate in base all'anzianità di carriera, nel senso che la misura dello stipendio era maggiore se maggiore era l'anzianità di carriera;
fino al 2011, le tabelle retributive del personale della scuola allegate ai CC.CC.NN.LL. del Comparto
Scuola si articolavano in sette fasce di anzianità entro cui venivano graduate le retribuzioni per ciascuna categoria di personale: da 0 a 2 anni;
da 3 a 8 anni;
da
9 a 14 anni;
da 15 a 20 anni;
da 21 a 27 anni;
da 28 a 34 anni e da 35 anni in poi;
tali fasce erano state ridefinite ai sensi dell'art. 2 del C.C.N.L. sottoscritto il 4-8-2011 in sei fasce stipendiali: da 0 a 8 anni;
da 9 a 14 anni;
da 15 a 20 anni;
da 21 a 27 anni;
da 28 a 34 anni e da 35 anni;
l'anzianità da prendere in considerazione, ai fini dell'inserimento in tali fasce con relativi importi stipendiali, era quella utile ai fini della carriera;
quindi non tutta l'anzianità che poteva essere utile ai fini della pensione, ma solo quella di servizio di ruolo nella propria qualifica, più i riconoscimenti ai fini della carriera, e, tra questi, soprattutto i riconoscimenti dei servizi pre-ruolo nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni in materia;
connesso al concetto di inquadramento
3
retributivo vi era pertanto quello di ricostruzione di carriera e, più esattamente, quello di riconoscimento dei servizi ai fini della carriera, che, di norma, spettava una sola volta e ad un momento preciso della carriera: all'atto del superamento del periodo di prova, ovvero al momento della conferma in ruolo, per il personale docente;
successivamente al superamento del periodo di prova, ma dalla data dell'assunzione in ruolo per il personale A.T.A.;
il riconoscimento più comune ai fini della carriera per il personale scolastico era quello avente per oggetto il servizio pre-ruolo, cioè sia il servizio prestato con incarichi a tempo determinato sia quello prestato in altri ruoli e/o qualifiche del
Comparto Scuola;
la misura del riconoscimento dei servizi pre-ruolo (ossia il quantum del servizio da riconoscere) era prevista da specifiche norme contrattuali, a partire dal CCNL del 4-8-1995, nelle quali erano state recepite norme di origine legislativa (D.L. n. 370/1970, conv. in L. n. 576/1970, poi trasfuse nel D. Lgs. n. 297/94, in relazione al riconoscimento dei servizi pregressi), nonché quelle di precedenti contratti (in particolare, l'art. 6 del D.P.R. n. 345/83 e l'art. 4 del D.P.R. n. 399/88 con riferimento all'inquadramento economico nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore con l'attribuzione di anzianità utili ai fini della carriera nel ruolo acquisito);
aggiunto che il 6° co. dell'art. 66 del CCNL Comparto Scuola del 4-8-1995, richiamato dall'art. 142 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 24-7-2003
e dall'art. 146 del successivo C.C.N.L. Comparto Scuola del 29-11-2007, disponeva: "Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo
e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D. Legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni
e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399", in ordine ai benefici economici previsti dal riconoscimento dei servizi pre-ruolo per il personale scolastico i resistenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza dell'11-5-2023, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa n. 411/21 R.G.C promossa
da
IO UR, rappresentata e difesa dall'avv. D. Pantaleoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Macerata, via Cassiano da
Fabriano, n. 34, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
nei confronti di
MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO, già Ministero dell'Istruzione, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per le Marche - DIREZIONE GENERALE e UFFICIO V – Ambito Territoriale per la provincia di Macerata, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati in giudizio dall'Ufficio Scolastico Regionale per le
Marche, in persona del Direttore Generale pro tempore, ex art. 417 bis c. p.c.,
D.L. n. 173 dell'11-11-2022, conv. in L. 16-12-2022 n. 204, D.L. 9-1-2020 n.
1, conv. in L. 5-3-2020 n. 12, D.P.C.M. 21-10-2019 n. 140, D.P.C.M. 30-9-
2020 n. 166, D.P.C.M. 11-2-2014 n. 98, D.M. n. 917 del 18-12-2014 ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Territoriale di Macerata, ivi situato in via Armaroli, n. 48;
CONVENUTI
Oggetto: ricostruzione carriera e pagamento differenze retributive collegate all'anzianità di servizio. Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20-7-2021, la ricorrente in epigrafe, dipendente
a tempo indeterminato dall'1-9-2011 del Ministero convenuto in
1
qualità di assistente amministrativa, attualmente in servizio presso l'I. C. “N.
Strampelli” di Castelraimondo, esponendo di aver stipulato numerosi contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi dal 2000/2001 al 2010/2011 e fino al 18-6-2012 (con proroga fino al 30-8-2012) il 18-6-2012 era stata assunta in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'1-9-2011 ed economica dall'1-9-2012, con autorizzazione ad assumere servizio da tale ultima data, e conferma in ruolo in data 12-1-2013, pur avendo sempre percepito per l'intera durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato esclusivamente la retribuzione base prevista per gli assistenti amministrativi al primo contratto, senza alcun aumento collegato all'anzianità maturata, lamentava l'illegittimità dei decreti di ricostruzione n. 2724 del 18-4-201 e n. 3180 del 5-3-2019, con il quale le era stata attribuita un'anzianità di servizio inferiore a quella effettivamente maturata, rilevando la disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato, cui era stato negato il diritto agli incrementi stipendiali, e i colleghi assunti a tempo indeterminato, trattamento del tutto ingiustificato alla luce della clausola 4, punto 1 della direttiva 1999/70/CE che, vietando
l'applicazione di trattamenti deteriori per i lavoratori a termine, imponeva di considerare l'attività lavorativa da questi ultimi prestata alla stessa stregua di quella svolta dai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e con
l'applicazione dei relativi istituti contrattuali, come chiarito dalla Corte
Europea con la sentenza del 13-9-2007;
la ricorrente esponeva quindi
l'esigenza di interpretare la disciplina nazionale in materia di progressione professionale del personale scolastico conformemente alla normativa europea così come interpretata dalla Corte di Giustizia, ossia nel senso di includere nella progressione professionale prevista per il personale scolastico anche i lavoratori del settore che avevano lavorato per l'Amministrazione con più contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati in successione, con conseguente diritto della medesima alla progressione professionale e retributiva ed alla percezione delle differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio nel rispetto della prescrizione quinquennale, quantificate in €
1.405,91 e concludeva chiedendo: accertarsi e dichiararsi il proprio diritto all'applicazione, in misura pari a quella dei colleghi a tempo indeterminato, degli aumenti conseguenti all'anzianità maturata nel periodo pre-ruolo, con condanna dei convenuti al relativo pagamento anche degli arretrati, nelle forme della condanna generica ed entro il limite della prescrizione quinquennale;
condannarsi le Amministrazioni convenute all'adozione del decreto di ricostruzione della carriera comprendendovi tutti gli anni scolastici lavorati dalla ricorrente nel periodo non di ruolo e, per l'effetto, ordinarsi al M.I.M. di
2
inquadrare la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente all'esatta ricostruzione sulla base dell'intera anzianità di servizio riconosciuta, con condanna delle controparti al pagamento delle differenze retributive maturate con gli arretrati entro il limite di 5 anni dall'introduzione del presente giudizio nella misura di € 1.405,91 o nell'altra ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite.
In data 26-1-2023 si costituivano le Amministrazioni convenute, le quali affermavano la legittimità dei provvedimenti adottati dai convenuti, tenuto conto del fatto che la retribuzione del personale della scuola variava durante tutto il corso della vita lavorativa col succedersi degli ordinamenti retributivi;
questi erano contenuti nei CC.CC.NN.LL., i quali non disciplinavano solo la parte normativa del rapporto di lavoro del personale, ma anche quella retributiva: i miglioramenti retributivi contrattuali riguardavano sia il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cioè di ruolo, sia quello con rapporto di lavoro a tempo determinato, cioè personale non di ruolo o supplente;
ma, mentre per il personale non di ruolo l'attribuzione del beneficio contrattuale era relativamente semplice, in quanto la retribuzione prevista dal
CCNL era uguale per tutto il personale non di ruolo appartenente ad una certa qualifica o profilo professionale (e corrispondente allo stipendio tabellare iniziale), invece per il personale di ruolo (e, tra tutto il personale dello Stato, solo per quello appartenente al comparto scuola) l'attribuzione dei nuovi stipendi contenuti in ogni nuovo CCNL sottoscritto era più complessa, in quanto le tabelle stipendiali previste per ogni singola categoria erano modulate in base all'anzianità di carriera, nel senso che la misura dello stipendio era maggiore se maggiore era l'anzianità di carriera;
fino al 2011, le tabelle retributive del personale della scuola allegate ai CC.CC.NN.LL. del Comparto
Scuola si articolavano in sette fasce di anzianità entro cui venivano graduate le retribuzioni per ciascuna categoria di personale: da 0 a 2 anni;
da 3 a 8 anni;
da
9 a 14 anni;
da 15 a 20 anni;
da 21 a 27 anni;
da 28 a 34 anni e da 35 anni in poi;
tali fasce erano state ridefinite ai sensi dell'art. 2 del C.C.N.L. sottoscritto il 4-8-2011 in sei fasce stipendiali: da 0 a 8 anni;
da 9 a 14 anni;
da 15 a 20 anni;
da 21 a 27 anni;
da 28 a 34 anni e da 35 anni;
l'anzianità da prendere in considerazione, ai fini dell'inserimento in tali fasce con relativi importi stipendiali, era quella utile ai fini della carriera;
quindi non tutta l'anzianità che poteva essere utile ai fini della pensione, ma solo quella di servizio di ruolo nella propria qualifica, più i riconoscimenti ai fini della carriera, e, tra questi, soprattutto i riconoscimenti dei servizi pre-ruolo nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni in materia;
connesso al concetto di inquadramento
3
retributivo vi era pertanto quello di ricostruzione di carriera e, più esattamente, quello di riconoscimento dei servizi ai fini della carriera, che, di norma, spettava una sola volta e ad un momento preciso della carriera: all'atto del superamento del periodo di prova, ovvero al momento della conferma in ruolo, per il personale docente;
successivamente al superamento del periodo di prova, ma dalla data dell'assunzione in ruolo per il personale A.T.A.;
il riconoscimento più comune ai fini della carriera per il personale scolastico era quello avente per oggetto il servizio pre-ruolo, cioè sia il servizio prestato con incarichi a tempo determinato sia quello prestato in altri ruoli e/o qualifiche del
Comparto Scuola;
la misura del riconoscimento dei servizi pre-ruolo (ossia il quantum del servizio da riconoscere) era prevista da specifiche norme contrattuali, a partire dal CCNL del 4-8-1995, nelle quali erano state recepite norme di origine legislativa (D.L. n. 370/1970, conv. in L. n. 576/1970, poi trasfuse nel D. Lgs. n. 297/94, in relazione al riconoscimento dei servizi pregressi), nonché quelle di precedenti contratti (in particolare, l'art. 6 del D.P.R. n. 345/83 e l'art. 4 del D.P.R. n. 399/88 con riferimento all'inquadramento economico nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore con l'attribuzione di anzianità utili ai fini della carriera nel ruolo acquisito);
aggiunto che il 6° co. dell'art. 66 del CCNL Comparto Scuola del 4-8-1995, richiamato dall'art. 142 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 24-7-2003
e dall'art. 146 del successivo C.C.N.L. Comparto Scuola del 29-11-2007, disponeva: "Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo
e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D. Legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni
e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399", in ordine ai benefici economici previsti dal riconoscimento dei servizi pre-ruolo per il personale scolastico i resistenti
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