Trib. Palermo, sentenza 03/07/2024, n. 3089
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Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa E M nelle cause civili
riunite ed iscritte ai nn° 4315/2021, 4339/2021 e 4344/2021 R.G.L.,
Per ___________________ promosse
D A
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
[...]
dall'avv. MAIORANA ANTONIO
Il Cancelliere
- ricorrenti -
C O N T R O
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...] [...]
Controparte_3
[...]
- convenuti contumaci –
All'esito dell'udienza del 3/6/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia delle parti convenute.
1
Rigetta i ricorsi.
Dichiara che i ricorrenti non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati il 7/7/2021 e il 10/7/2021, successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio la
[...]
Controparte_4
, e, avendo
[...]
premesso di essere dei lavoratori forestali, assunti alle dipendenze della
[...]
in forza di contratti a tempo determinato di durata annuale (in particolare, il CP_1
dall'anno 1993, il dall'anno 1986 e l' dall'anno 1988), nonché Pt_1 Pt_2 Pt_3
di essere inseriti all'interno della graduatoria unica distrettuale ex art. 12 della Legge
Regionale n. 5 del 2014, relativa ai lavoratori forestali, rinnovata periodicamente con
Decreto del Dirigente dell'Assessorato Regionale della famiglia delle politiche sociali
e del lavoro - Servizio XV C.P.I. di Palermo, deducevano che l'Amministrazione convenuta non aveva loro riconosciuto l'anno di servizio di leva, espletato negli anni indicati nei rispettivi ricorsi (da Novembre del 1994 al mese di Novembre del 1995 il
da Novembre del 1988 al mese di Ottobre del 1989 l' ;dal 4 Pt_1 Pt_3
settembre 1984 al 20 agosto 1985 il , nel calcolo della rispettiva anzianità di Pt_2
servizio, né tantomeno aveva loro attribuito il corretto punteggio nella predisposizione della predetta graduatoria unica distrettuale.
Lamentavano l'illegittimità della condotta tenuta dall'amministrazione per violazione dell'art. 20 della Legge nr. 958 del 1986 e chiedevano il riconoscimento della giusta anzianità di servizio mediante il computo del servizio di leva prestato, nonché l'attribuzione del punteggio corretto nella graduatoria unica distrettuale ex art. 12 della Legge Regionale n. 5 del 2014, con consequenziale condanna dell'Amministrazione convenuta ad adottare ogni atto opportuno e consequenziale volto a rettificare la graduatoria.
L'Amministrazione convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
2
Nelle note depositate il 2.6.2024, i ricorrenti deducevano che la parte convenuta aveva riconosciuto, nelle more del giudizio, il diritto dei signori e Pt_3 Pt_1
sebbene solo con decorrenza 2024, inserendoli nella graduatoria unica con il punteggio invocato, ed insistevano in ricorso in relazione al periodo dal 2021 al
2024, per e e in relazione a tutto il periodo per il Vara. Pt_3 Pt_1
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Deve dichiararsi in primo luogo la contumacia dell'Amministrazione convenuta, la quale, nonostante la regolare citazione, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Appare, in primo luogo, opportuno esaminare la normativa applicabile alla fattispecie in esame.
L'art. 49 della L.R. n. 16/96 al comma 2, stabilisce che: “