Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6252

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6252
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 6252
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 15542/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 15542/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. POLIMENO CRISTINA in virtù di procura in atti Parte_1 ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. SALZANO MARIA ROSARIA in virtù di Controparte_1 procura in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Persona_1
Collegio del 6.12.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da accordo depositato in data 10/10/2024):
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4/9/2023, parte ricorrente, , adiva il Tribunale, chiedendo Parte_1 la modifica del decreto n. 878/2019, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, poi parzialmente modificato con accordo transattivo datato 3 agosto 2022 (v. doc. 7 depositato da parte ricorrente) in punto regime di visita padre – figlia, nonché in punto contributo al mantenimento della minore posto a carico del padre. Segnatamente, parte ricorrente, in via preliminare e urgente, chiedeva disporsi che la minore potesse continuare a vivere con la madre in Torino, nonché che potesse continuare a frequentare la scuola elementare presso l'Istituto comprensivo C.so Matteotti-Rignon;
chiedeva, poi, di regolamentare, in via temporanea, il regime di visite padre – minore, alla luce della residenza di quest'ultima in Torino. Nel merito, chiedeva affidarsi in via esclusiva la minore alla madre;
chiedeva, inoltre, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della minore pari a 350,00 euro
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, valutarsi l'opportunità di disporre CTU, al fine di valutare la capacità genitoriali delle parti.
Con ordinanza del 8/9/2023, il Giudice relatore, per quanto qui interessa, autorizzava la minore
a continuare a vivere insieme alla madre nel Comune di Torino, nonché Persona_1 autorizzava l'iscrizione della figlia presso la scuola elementare presso l'Istituto comprensivo C.so Matteotti-Rignon;
disponeva l'immediata presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
mandava agli Assistenti sociali di richiedere ai Servizi Sociali incaricati relazione entro 10 giorni prima dell'udienza (fissata al 14/2/2024);
fissava, inoltre, udienza al 26/9/2023 per la conferma o la revoca del provvedimento;
assegnava, infine, a parte resistente termine fino al 22/9/2023 per prendere posizione sul provvedimento.
Con memoria di costituzione depositata il 21/9/2023, si costituiva in giudizio parte resistente,
, opponendosi alle domande formulate da controparte ed eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Torino. Nel merito, chiedeva fissarsi nelle forme della trattazione scritta o collegamento da remoto l'udienza del 26/9/2023;
chiedeva, infine: “disporre la modifica parziale del provvedimento emesso in via d'urgenza, autorizzando la minore
[...]
a vivere insieme alla madre nel Comune di Torino fino al termine Persona_2 Parte_1 dell'anno scolastico della minore in corso, disponendo che immediatamente dopo, la madre riporti la piccola nella città di Reggio Calabria”. Persona_1
Con istanza depositata in atti in data 22/9/2023, parte ricorrente si associava alla richiesta di disporsi l'udienza del 26/9/2023 nelle forme della trattazione scritta o del collegamento da remoto.
Con decreto del 25/9/2023, il Giudice relatore, letta la comparsa di costituzione di parte resistente nonché la memoria di parte ricorrente, revocava l'udienza del 26/9/2023 e per i medesimi incombenti
– con riferimento alla sola questione relativa alla scuola frequentata dalla minore –
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