Trib. Enna, sentenza 13/02/2024, n. 54

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Enna, sentenza 13/02/2024, n. 54
Giurisdizione : Trib. Enna
Numero : 54
Data del deposito : 13 febbraio 2024

Testo completo


Proc. n. 2089/2019 R.G.

IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;

decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 13 febbraio 2024. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna, dott.ssa D F B ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2089/2019 R.G. lavoro, promossa da

rappresentata e difesa dall' avv. E T, elettivamente domiciliato in Parte_1
Piazza Armerina, via Umberto I n.20;

ricorrente
contro
, in persona del Presidente e legale rappresentante, Controparte_1
elettivamente dom.ta in Palermo,ViaValdericen.26, presso lo studio degli Avv.ti Marco Garofalo e
D L P che la rappr. e dif;


resistente
Avente ad oggetto: differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da scritti difensivi e verbale di udienza telematici del 13.02.2024.




MOTIVI
Con ricorso al giudice del lavoro di Enna, depositato in data 11.10.2019 la ricorrente indicata in
epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze di diverse società/consorzi di volta succedutisi
nella gestione di una rsa, ivi meglio specificata, sita nel Comune di Pietraperzia.
Segnatamente, esponeva che nel mese di luglio del 2008 iniziava a prestare la propria attività
lavorativa alle dipendenze di società consorziata di (al quale veniva appunto almeno Org_1
formalmente affidata la gestione del servizio), ovvero di Organizzazione_2
[...]
Orga Ancora esponeva come in realtà, nel periodo dal 11.11.2000 al 10.05.2011, la gestione della
veniva di fatto delegata a tre società consorziate della affidataria e che in particolare la ricorrente
veniva assunta con rapporto a tempo indeterminato e parziale alle medesime condizioni di prima dal
Orga
e che nella gestione provvisoria della subentrava dapprima la Org_4
[...]
ed infine la cooperativa odierna resistete con la quale veniva intrattenuto rapporto di Org_5
lavoro dall'01.02.2012 al 31.07.2016 con lo stesso inquadramento 6°liv dapprima con contratto di
inserimento di poi, a tempo indeterminato e parziale per 24 ore settimanali senza individuazione della
collocazione oraria della prestazione lavorativa.
Lamentava di aver ricevuto un trattamento deteriore rispetto a quello garantito dalla contrattazione
collettiva di settore e agiva per ottenere quanto di spettanza a titolo di differenze di retribuzione da
lavoro supplementare ( mancata corresponsione della maggiorazione spettante), errato calcolo della
maggiorazione prevista per ogni ora di turno ( c.d. indennità di turno) e della maggiorazione per
lavoro prestato nei giorni festivi, mancato riconoscimento di scatti di anzianità e risarcimento dei
danni da mancata collocazione temporale della prestazione lavorativa e differenze di TFR.
L'importo (escluso quanto dovuto a titolo di scatti di anzianità per cui la ricorrente chiariva di aver
agito in separata sede) veniva calcolato in complessivi euro 6534,78.
Si costituiva la resistente che eccepiva la prescrizione parziale del credito e nel merito contestava la
fondatezza del ricorso.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da sentenza di cui dava lettura.
*******
La ricorrente agisce per ottenere le differenze retributive in relazione alle voci sopra indicate.
Innanzitutto, destituita di fondamento è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente
giacchè il relativo termine quinquennale è stato interrotto, giusta diffida ricevuta dal resistente in data
31.01.2017 (vedi accettazione della pec allegata al ricorso/doc 9).
In tale lettera, la ricorrente, dopo aver contestato “l'illegittima riduzione delle ore lavorative…”,
l'erroneo conteggio delle spettanze retributive per i turni lavorativi notturni, domenicali e festivi ed
altro”, e la “nullità ai sensi e per gli effetti dell' art 2113 c.c. della rinuncia all'indennità di turno”
intimava il pagamento “delle differenze retributive scaturenti dalle voci di cui sopra e per ogni altra
spettante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali”.
Ora secondo la giurisprudenza di legittimità ( cfr ex multis Cassl'ordinanza n. 15140/2021) per avere
efficacia interruttiva un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di
adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il
proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora
(elemento oggettivo);
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