Trib. Ancona, sentenza 07/01/2025, n. 11
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Testo completo
N. R.G. 2545/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2545/2022 tra
NT NT
ATTORE/I
e
(CESSIONARIA VA SPV S.R.L.) IS & MO S.P.A.
CONVENUTO/I
Oggi 07/01/2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per NT NT l'avv. BARBARA BISCHI in sostituzione con delega orale dell'avv. GOSTOLI ROSELLA. Alle ore 9,40 compare l'avv. ANNALISA GALEAZZI in sostituzione dell'avv. ZANNI DANIELE TOMMASO per IS & MO S.P.A. come da delega che esibisce.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. BISCHI si riporta gli atti difensivi, alle memorie di cui all'art. 183 c.p.c. in particolare alla memoria istruttoria ribadendo le richieste ivi mensionate ovvero l'acquisizione dei documenti dal n. 1 al n. 9, la CTU, le prove orali capitolate e non ammesse contenute nella seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. tutte ribadire nella memoria autorizzate di p.c. del 06.09.2024. Nel merito, contesta ogni cessione del credito per la dedotta irregolarità ed illegittimità degli atti di cessione ex art. 2719 c.c. compiutamente dedotta in atti ed estende l'eccezione alla cessione del gennaio 2024 nei confronti di
AV & MO Spa, che dimostra la non consapevolezza della cessione del credito. Conclude come da memoria autorizzata del 06.09.2024. L'avv. GALEAZZI si riporta agli atti difensivi depositati contestando le conclusioni avversarie e precisa le conclusioni come da memoria autorizzata del 09.09.2024.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio. I procuratori delle parti si allontanano dall'aula.
Alle ore 16,03 all'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, assenti le parti.
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2545/2022 promossa da:
NT NT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GOSTOLI
ROSELLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
ATTORE/OPPONENTE contro
VA SPV S.R.L. (P.IVA 09698600963) e in nome e per conto di essa la mandataria e procuratrice speciale IS & MO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. GIORGIO GIUNTONI, elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 28 presso il difensore
CONVENUTO/OPPOSTO
e nei confronti di
IS & MO S.P.A. (P.IVA 058386609669), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti Daniele Tommaso Zanni, Antonio Arezzi e Danilo Cicero, elettivamente domiciliata a Milano, Via Dei Bossi n. 6, presso i difensori
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 07/01/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 420/2022 del 06/04/2022 su istanza di AV & MO S.p.a. quale procuratrice speciale di RI Spv S.r.l. il Tribunale di Ancona ingiungeva al sig. VA AL il pagamento della somma di euro 7.401,97 oltre interessi come da domanda e spese di procedura quale saldo debitore delle fatture Eni S.p.a. n. 20070611 del 13/06/2007 e n. 1324181930 del 08/07/2013
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emesse in ragione di somministrazione di gas naturale, ed oggetto di cessione di crediti in blocco da
Eni Spa a AV & MO S.p.a. e da quest'ultima a RI Spv S.r.l.
Avverso tale decreto proponeva opposizione VA AL con atto di citazione notificato in data
26/05/2022 con il quale, in primis, eccepiva il difetto di titolarità, dal lato attivo, del credito azionato, non essendo stata fornita la prova dell'effettiva esistenza della cessione di credito tra Eni S.p.a. e AV
& MO S.p.a. nonché l'effettiva inclusione, nel blocco degli eventuali crediti trasferiti, di quello vantato nei confronti del sig. VA, anche a fronte dei disconoscimenti effettuati ex art. 2719 c.c.
Eccepiva, inoltre, l'estinzione, in tutto o in parte del credito ceduto e l'esorbitanza dei consumi fatturati
e dei costi addebitati dalla fornitrice, asserendo non conformi ai reali prelievi dell'utente e alle stesse rilevazioni dell'impresa Italgas, che interveniva per la sostituzione del contatore, e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvedere: - in via preliminare nel merito rigettare la richiesta di provvisoria esecutività del DI opposto, attesa l'insussistenza e comunque l'errata quantificazione del credito ingiunto per tutte le ragioni in atto dedotte;
-in via principale nel merito accertare l'insussistenza della pretesa avversaria e per l'effetto revocare, annullare e/o comunque privare di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 420/2022 del 6.4.2022, notificato il 126/04/22, emesso dal Tribunale di Ancona nell'ambito del procedimento n. 1533/2022 RG, per tutte le causali in atto dedotte;
-solo subordinatamente laddove venisse accertato il diritto di credito della convenuta opposta accertare e dichiarare l'erroneità della somma ingiunta per come riportata nel decreto ingiuntivo così revocandolo, annullandolo e privandolo di ogni effetto;
Spese di causa vinte secondo legge con ogni riserva di deduzione, produzione e allegazione secondo il rito”.
Si costituiva in giudizio AV & MO S.p.a. quale procuratrice speciale di RI SPV S.r.l. contestando le difese della parte opponente, e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 420/2022 Tribunale di
Ancona (r.g. 1533/2022), non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.;
nel merito in via principale: - respingere le domande attoree, nessuna esclusa, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Ancona, n. 420 del 06/04/2022, r.g.
1533/2022);
nel merito in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della svolta opposizione, accertare e dichiarare • che Eni S.p.a. ed il sig. VA AL è intercorso un rapporto contrattuale di somministrazione di gas naturale in relazione all'utenza identificata dal PDR n. 00883203640226, sito in Fabriano (60044-AN), via
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2545/2022 tra
NT NT
ATTORE/I
e
(CESSIONARIA VA SPV S.R.L.) IS & MO S.P.A.
CONVENUTO/I
Oggi 07/01/2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per NT NT l'avv. BARBARA BISCHI in sostituzione con delega orale dell'avv. GOSTOLI ROSELLA. Alle ore 9,40 compare l'avv. ANNALISA GALEAZZI in sostituzione dell'avv. ZANNI DANIELE TOMMASO per IS & MO S.P.A. come da delega che esibisce.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. BISCHI si riporta gli atti difensivi, alle memorie di cui all'art. 183 c.p.c. in particolare alla memoria istruttoria ribadendo le richieste ivi mensionate ovvero l'acquisizione dei documenti dal n. 1 al n. 9, la CTU, le prove orali capitolate e non ammesse contenute nella seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. tutte ribadire nella memoria autorizzate di p.c. del 06.09.2024. Nel merito, contesta ogni cessione del credito per la dedotta irregolarità ed illegittimità degli atti di cessione ex art. 2719 c.c. compiutamente dedotta in atti ed estende l'eccezione alla cessione del gennaio 2024 nei confronti di
AV & MO Spa, che dimostra la non consapevolezza della cessione del credito. Conclude come da memoria autorizzata del 06.09.2024. L'avv. GALEAZZI si riporta agli atti difensivi depositati contestando le conclusioni avversarie e precisa le conclusioni come da memoria autorizzata del 09.09.2024.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio. I procuratori delle parti si allontanano dall'aula.
Alle ore 16,03 all'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, assenti le parti.
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2545/2022 promossa da:
NT NT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GOSTOLI
ROSELLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
ATTORE/OPPONENTE contro
VA SPV S.R.L. (P.IVA 09698600963) e in nome e per conto di essa la mandataria e procuratrice speciale IS & MO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. GIORGIO GIUNTONI, elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 28 presso il difensore
CONVENUTO/OPPOSTO
e nei confronti di
IS & MO S.P.A. (P.IVA 058386609669), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti Daniele Tommaso Zanni, Antonio Arezzi e Danilo Cicero, elettivamente domiciliata a Milano, Via Dei Bossi n. 6, presso i difensori
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 07/01/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 420/2022 del 06/04/2022 su istanza di AV & MO S.p.a. quale procuratrice speciale di RI Spv S.r.l. il Tribunale di Ancona ingiungeva al sig. VA AL il pagamento della somma di euro 7.401,97 oltre interessi come da domanda e spese di procedura quale saldo debitore delle fatture Eni S.p.a. n. 20070611 del 13/06/2007 e n. 1324181930 del 08/07/2013
pagina 2 di 8
emesse in ragione di somministrazione di gas naturale, ed oggetto di cessione di crediti in blocco da
Eni Spa a AV & MO S.p.a. e da quest'ultima a RI Spv S.r.l.
Avverso tale decreto proponeva opposizione VA AL con atto di citazione notificato in data
26/05/2022 con il quale, in primis, eccepiva il difetto di titolarità, dal lato attivo, del credito azionato, non essendo stata fornita la prova dell'effettiva esistenza della cessione di credito tra Eni S.p.a. e AV
& MO S.p.a. nonché l'effettiva inclusione, nel blocco degli eventuali crediti trasferiti, di quello vantato nei confronti del sig. VA, anche a fronte dei disconoscimenti effettuati ex art. 2719 c.c.
Eccepiva, inoltre, l'estinzione, in tutto o in parte del credito ceduto e l'esorbitanza dei consumi fatturati
e dei costi addebitati dalla fornitrice, asserendo non conformi ai reali prelievi dell'utente e alle stesse rilevazioni dell'impresa Italgas, che interveniva per la sostituzione del contatore, e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvedere: - in via preliminare nel merito rigettare la richiesta di provvisoria esecutività del DI opposto, attesa l'insussistenza e comunque l'errata quantificazione del credito ingiunto per tutte le ragioni in atto dedotte;
-in via principale nel merito accertare l'insussistenza della pretesa avversaria e per l'effetto revocare, annullare e/o comunque privare di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 420/2022 del 6.4.2022, notificato il 126/04/22, emesso dal Tribunale di Ancona nell'ambito del procedimento n. 1533/2022 RG, per tutte le causali in atto dedotte;
-solo subordinatamente laddove venisse accertato il diritto di credito della convenuta opposta accertare e dichiarare l'erroneità della somma ingiunta per come riportata nel decreto ingiuntivo così revocandolo, annullandolo e privandolo di ogni effetto;
Spese di causa vinte secondo legge con ogni riserva di deduzione, produzione e allegazione secondo il rito”.
Si costituiva in giudizio AV & MO S.p.a. quale procuratrice speciale di RI SPV S.r.l. contestando le difese della parte opponente, e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 420/2022 Tribunale di
Ancona (r.g. 1533/2022), non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.;
nel merito in via principale: - respingere le domande attoree, nessuna esclusa, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Ancona, n. 420 del 06/04/2022, r.g.
1533/2022);
nel merito in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della svolta opposizione, accertare e dichiarare • che Eni S.p.a. ed il sig. VA AL è intercorso un rapporto contrattuale di somministrazione di gas naturale in relazione all'utenza identificata dal PDR n. 00883203640226, sito in Fabriano (60044-AN), via
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