Trib. Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 4
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Testo completo
n. R.G. 1451/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice Lara Seccacini, a scioglimento della riserva che precede, nella causa civile iscritta al N. R.G. 1451/2024 promossa da:
AN ER WI - con c.f.. [...]-, nato a [...] il [...];
rappresentato, difeso ed elett. te domiciliato da/presso Avv. Marco Permunian, come da delega in atti;
ricorrente contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Ancona;
resistente
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in sede, interventore ex lege ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Il ricorrente, a seguito di articolata e puntuale ricostruzione genealogica nonché allegazione della relativa documentazione (debitamente tradotta e apostillata), deduceva che DA RA, nata a [...] il [...] è cittadina italiana e che il medesimo status civitatis ella ha trasmesso a tutti i propri discendenti, come di fatto precisato nella narrativa dell'atto introduttivo e, quindi, al ricorrente stesso, il quale instava per il rispettivo riconoscimento dello status civitatis italiano in quanto discendente in linea materna di cittadino italiano per nascita [status sussistente ex art. 1 L. 555/1912 per l'avo originario e ex art. 1, co. 1, lett. a), l. 91/1992 per il ricorrente]. In diritto, il ricorrente premetteva che l'antenata DA RA non aveva mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato di Non Naturalizzazione, prodotto in copia tradotta e legalizzata (v. doc. 4, alleg. ricorso).
2. Nonostante la regolarità della notifica, il Ministero non si è costituito e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
3. È stata eseguita pedissequa notifica al Pubblico Ministero.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Pagina 1
In primo luogo, giova premettere come non sia ostativo al presente ricorso il mancato esperimento e/o la pendenza della procedura amministrativa volta all'ottenimento, per tale via, della cittadinanza anche in ragione dell'ormai fisiologico ritardo nell'evasione delle relative domande per l'enorme mole delle stesse (in questo senso, cfr. Cass., 28872/2008). Infatti, lo status di cittadino, secondo la Corte di Cassazione, è “una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Si rammenta, sul punto, che secondo la Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenze nn. 4466 e 4467 del 2009) la cittadinanza è condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo Paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello Stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono ai sensi dell'art. 4, 1 e 2 comma, della Costituzione. Inoltre, il diritto soggettivo allo stato di cittadino è riconosciuto, non soltanto dalla Costituzione ma anche dalle Convenzioni internazionali, ai sensi dell'art. 117 Cost., tra cui l'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 1948 e il Trattato di Lisbona, approvato il 16 gennaio 2008.
Pagina 2
E' stato, dunque, correttamente osservato che «conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale tra cui Cass. n. 28873/2008, la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del Giudice Ordinario, che accerti il proprio status di cittadino, in quanto, la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice Lara Seccacini, a scioglimento della riserva che precede, nella causa civile iscritta al N. R.G. 1451/2024 promossa da:
AN ER WI - con c.f.. [...]-, nato a [...] il [...];
rappresentato, difeso ed elett. te domiciliato da/presso Avv. Marco Permunian, come da delega in atti;
ricorrente contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Ancona;
resistente
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in sede, interventore ex lege ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Il ricorrente, a seguito di articolata e puntuale ricostruzione genealogica nonché allegazione della relativa documentazione (debitamente tradotta e apostillata), deduceva che DA RA, nata a [...] il [...] è cittadina italiana e che il medesimo status civitatis ella ha trasmesso a tutti i propri discendenti, come di fatto precisato nella narrativa dell'atto introduttivo e, quindi, al ricorrente stesso, il quale instava per il rispettivo riconoscimento dello status civitatis italiano in quanto discendente in linea materna di cittadino italiano per nascita [status sussistente ex art. 1 L. 555/1912 per l'avo originario e ex art. 1, co. 1, lett. a), l. 91/1992 per il ricorrente]. In diritto, il ricorrente premetteva che l'antenata DA RA non aveva mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato di Non Naturalizzazione, prodotto in copia tradotta e legalizzata (v. doc. 4, alleg. ricorso).
2. Nonostante la regolarità della notifica, il Ministero non si è costituito e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
3. È stata eseguita pedissequa notifica al Pubblico Ministero.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Pagina 1
In primo luogo, giova premettere come non sia ostativo al presente ricorso il mancato esperimento e/o la pendenza della procedura amministrativa volta all'ottenimento, per tale via, della cittadinanza anche in ragione dell'ormai fisiologico ritardo nell'evasione delle relative domande per l'enorme mole delle stesse (in questo senso, cfr. Cass., 28872/2008). Infatti, lo status di cittadino, secondo la Corte di Cassazione, è “una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Si rammenta, sul punto, che secondo la Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenze nn. 4466 e 4467 del 2009) la cittadinanza è condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo Paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello Stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono ai sensi dell'art. 4, 1 e 2 comma, della Costituzione. Inoltre, il diritto soggettivo allo stato di cittadino è riconosciuto, non soltanto dalla Costituzione ma anche dalle Convenzioni internazionali, ai sensi dell'art. 117 Cost., tra cui l'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 1948 e il Trattato di Lisbona, approvato il 16 gennaio 2008.
Pagina 2
E' stato, dunque, correttamente osservato che «conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale tra cui Cass. n. 28873/2008, la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del Giudice Ordinario, che accerti il proprio status di cittadino, in quanto, la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità
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