Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/03/2024, n. 228

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/03/2024, n. 228
Giurisdizione : Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
Numero : 228
Data del deposito : 13 marzo 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza del 12/03/2024 nella causa iscritta al n. 296/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. G Parte_1 C.F._1
C per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via Roma n. 176 presso lo studio dell'Avv. D L,
ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Strada San Giacomo n. 19 presso lo studio dell'Avv. D B che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Si dà atto che non risultano acquisite note scritte per l'udienza odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice visto il combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e pronuncia contestualmente sentenza di estinzione del processo, della quale viene data lettura in udienza e che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. G D'Agostino, all'udienza del 12/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 296/2022 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. G Parte_1 C.F._1
C per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via Roma n. 176 presso lo studio dell'Avv. D L, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Strada San Giacomo n. 19 presso lo studio dell'Avv. D B che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,

OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si rinvia per le conclusioni ai rispettivi atti introduttivi delle parti, da ritenere in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio va dichiarato estinto, non essendo comparsa alcuna delle parti in occasione delle ultime due udienze e risultando regolarmente comunicato alle medesime il provvedimento di differimento pronunciato ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e
309 c.p.c.
Disposta con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo, questo Tribunale ritiene, re melius perpensa, che il provvedimento di estinzione del giudizio, contemplato dalle citate disposizioni codicistiche, vada adottato con le forme della sentenza.
Ed infatti l'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato nel 2008 (dall'art. 50, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legga 6 agosto 2008, n.
133), stabilisce: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo». Il successivo art.
309 c.p.c.
stabilisce: «Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede
a norma del primo comma dell'art. 181».
Le norme citate trovano applicazione anche nel processo del lavoro e nei processi ad
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