Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 99

TRIB Napoli
Sentenza
9 gennaio 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
9 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 99
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 99
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 10507/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 9.01.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.R.G.10507/2023
TRA
FONTANAROSA ASSUNTA, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Gatta Gennaro
Opponente
E
INPS- Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;

Opposto
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.08.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., dott.ssa Ponticiello, presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità e/o pensione di inabilità).
L'I.N.P.S. si costituiva opponendosi alla domanda.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu il dott. Di Lanno, è pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
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