Trib. Genova, sentenza 03/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 03/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 1
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VA - SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato, a seguito del deposito di note difensive la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
LA AR rappresentato e difeso– come da procure in calce al ricorso – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. [...]), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it
ricorrente contro

MIM-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO , elettivamente domiciliata/o in VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2 16100 VA presso l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO VA che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione
E contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

E contro

UFFICIO SCOLASTICO PER LA LIGURIA - AMBITO TERRITORIALE DI VA ,
convenuti
Ogg: inserimento in Prima fascia GPS e II fascia graduatorie di TI per i diplomati AF , titolari di 24 CFU Conclusioni: come da rispettivi atti. 1
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 22 aprile 2024 il dott. Marco Milano ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico
Regionale e l'Ufficio Scolastico - Ambito territoriale per la provincia di Genova, affermando:
- di aver conseguito diploma accademico di II livello rilasciato dagli Istituti di Alta
Formazione Artistica e Musicale ( AF) , nonché il diploma di istruzione superiore che consentono l'accesso alla classe di concorso ai sensi del DPR 14 febbraio 2016 n. 19, nonché 24 CFU nelle discipline antro psico pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art 5 del dlgs 13 aprile 2017 n. 59, con il riconoscimento di punteggio spettante per i titoli culturali e di carriera in relazione alle classi di concorso corrispondenti;

- di non avere tuttavia ottenuto l'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali delle supplenze (GPS) della provincia di Genova, né in quelle di II fascia di TI, in quanto il Ministero convenuto, in conformità alle ordinanze ministeriali 60/2020 e 112/2022, non gli consente l'accesso alle fasce riservate ai docenti abilitati;

- che, invece, sulla base di una corretta interpretazione della normativa di legge, la titolarità dei suddetti titoli deve considerarsi equipollente all'abilitazione all'insegnamento non soltanto – come espressamente previsto - ai fini dell'accesso ai concorsi per l'assunzione dei docenti, ma anche a fini dell'iscrizione nella I fascia delle GPS;

- di avere quindi diritto all'inserimento nella I fascia delle GPS di Genova e nella II classe per le Graduatorie di TI per le classi di concorso delle discipline antropo
-psico- pedagogiche .
Il ricorrente chiede pertanto di dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di Genova, nella Prima Fascia delle GPS, o di II fascia delle graduatorie di TI per le classi di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere abilitato all'insegnamento previa disapplicazione di ogni atto amministrativo contrario…
Con vittoria di spese”.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, costituitosi ritualmente in giudizio, sostiene l'infondatezza nel merito delle domande, non essendo il ricorrente in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento richiesto dalla disciplina che regolamenta le
GPS.
Il Ministero convenuto chiede pertanto la reiezione del ricorso, con vittoria di spese di lite. Non richiedendo la controversia alcuna istruttoria ed essendo stato disposto il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, il presente provvedimento viene quindi adottato ai sensi dell'art. 127 bis co. 2° c.p.c.
2
Le domande del ricorrente sono infondate e devono essere respinte per le ragioni che seguono.
La legittimazione passiva
Prima di passare al merito della controversia, deve premettersi che, pur avendo il ricorrente convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e l'Ambito territoriale per la provincia di Genova, questi ultimi sono una mera articolazione periferica del Ministero privi di soggettività giuridica.
Infatti, “l'art. 16, lett. f), del d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165), nel disporre che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma primo, della legge 3 aprile 1979, n. 103", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. Lo Stato, infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del Ministro competente o in persona del Presidente del
Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto dell'art. 11, comma primo, dei r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo novellato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n.
260), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente” (Cass., 16 maggio 2016
n. 9998;
Cass., 26 marzo 2008, n. 7862;
Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342).
I D.P.R. di organizzazione del Ministero succedutisi nel tempo, pur richiamando la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art.16 co. 1° lettera f, d.lgs. n.
165/2001, certamente non hanno dotato di personalità giuridica né l'Ufficio scolastico regionale né tantomeno l'Ambito territoriale scolastico provinciale.
Conseguentemente gli Uffici scolastici regionali e gli Ambiti territoriali provinciali restano articolazioni interne al Ministero (Cass., 3 novembre 2011, n. 22743)
e unico soggetto legittimato passivo nel presente giudizio è il Ministero dell'Istruzione.
Infondatezza nel merito delle domande
Venendo al merito delle domande, la normativa primaria richiamata dal ricorrente è costituita dagli articoli 1,