Trib. Vicenza, sentenza 28/03/2024, n. 745

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 28/03/2024, n. 745
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 745
Data del deposito : 28 marzo 2024

Testo completo


N. R.G. 6622/2022
Tribunale Ordinario di Vicenza
I SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6622/2022 tra
MA IO
AD EO
ATTORI
e
BE SR
CONVENUTA
Oggi 28 marzo 2024 ad ore 9.30 innanzi al dott. Davide Ciutto, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. CHIARA MOLON
Per parte convenuta l'avv. ANNA RODELLA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusive già depositate.
Dopo la discussione orale, alle ore 13.00 in assenza delle parti, il giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Davide Ciutto

pagina 1 di 11 N. R.G. 6622/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
Davide Ciutto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6622/2022 promossa da:
IO MA (C.F. [...])
EO AD (C.F. [...]), rappresentate e difese dall'avv. MOLON
CHIARA
ATTORI contro
BE SR (C.F. 03566530246), rappresentata e difesa dall'avv. RODELLA ANNA
CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione del contratto;
mora del creditore.
CONCLUSIONI
Per parti attrici:
“Ogni contraria domanda, eccezione, conclusione reietta.
Nel merito
Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione negoziale di cui alla fattura n. 78/2018 successivamente disciplinata nell'accordo dell'8.4.2022 per inadempimento di ER RL e per
l'effetto, condannare ER RL alla ripetizione in favore degli attori degli importi percepiti pari ad € 67.185,40 per capitale versato e ad € 11.696,81 per interessi già versati sul capitale, oltre ad interessi dalla domanda all'effettivo pagamento.
pagina 2 di 11 Respingersi e rigettarsi la domanda riconvenzionale formulata da ER RL perché infondata in fatto ed in diritto, sia perché è intervenuta la risoluzione contrattuale, sia perché l'offerta stessa
è irregolare ed illegittima e sia perché non è stato provato alcun danno passibile di risarcimento.
In via subordinata
Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione negoziale di cui alla fattura n. 78/2018 successivamente disciplinata nell'accordo dell'8.4.2022 per inadempimento di ER RL e per
l'effetto, condannare ER RL alla ripetizione in favore degli attori dei soli importi percepiti pari ad € 67.185,40 per capitale indebitamente versato, oltre ad interessi dalla domanda all'effettivo pagamento.
In via istruttoria
Si chiede di essere ammessi alla prova per testi e per interrogatorio formale, così come richiesta sia in memoria ex art. 183 sesto comma n.2 c.p.c. che nella terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Spese di lite interamente rifuse, come da nota spese che si dimette.
Con ogni ulteriore riserva di merito ed istruttoria.”

Per parte convenuta:
“Nel merito:
1) rigettarsi le domande tutte proposte da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale:
2) accertata a mezzo offerta reale e conseguente verbale di offerta mancata l'esistenza presso
ER Illuminotecnica s.r.l. di Vicenza, via Piccoli nr. 14, del materiale tutto di cui alla fattura nr. 174/2018, dichiarare i signori LI MA e EO IA tenuti a prendere in consegna il materiale de quo a loro cure e spese con condanna, a titolo di deposito, al versamento di una somma mensile di € 200,00 a far data dalla notifica dell'offerta reale sino alla effettiva apprensione, somma eventualmente da determinarsi, pure in mi-sura maggiore, in via equitativa.
3) Con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, comprese le anticipazioni pari ad € 415,00 per la svolta offerta reale.”

pagina 3 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, MA ZZ e IA EO hanno convenuto in giudizio ER S.r.l. al fine di sentire accertare l'avvenuta risoluzione ex art. 1454
c.c.
dell'atto di transazione dd.

8.4.2022 stipulato tra le parti e del contratto di vendita di cui alla fattura n. 78/18, con restituzione della somma pagata di Euro 67.185,40 per capitale ed Euro
11.696,81 per interessi già versati, oltre agli ulteriori maturati dalla domanda all'effettivo pagamento e vittoria di spese. A fondamento della domanda hanno dedotto: che a definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avverso domanda monitoria proposta da ER
S.r.l. per il pagamento della fattura n. 78/18, avevano stipulato una transazione avente ad oggetto, da un lato la rinuncia agli atti del giudizio con pagamento della somma e del 50% delle spese di lite, e dall'altro l'obbligo alla consegna della merce in capo ad ER S.r.l., salvo sostituzione di alcuni bene “con altra merce di eventuale maggiore gradimento” a seguito di accordo, senza alcun obbligo per quest'ultima, e consegna agli attori entro 10 giorni in caso di mancato accordo;
che dopo un incontro congiunto ed altre varie richieste alla convenuta per concordare la sostituzione, a fronte dei mancati riscontri di ER S.r.l., comunicavano con lettera la volontà di ricevere in consegna la merce e poi inviavano diffida ad adempiere, fissando termine di 15 giorni per l'adempimento, con avviso di risoluzione in caso di inadempimento;
che la merce non veniva consegnata entro il termine assegnato, con conseguente risoluzione della transazione e del contratto di vendita e diritto alla ripetizione di quanto versato;
che la successiva offerta reale notificata solo in data 13.2.2023 doveva considerarsi tardiva e inefficace essendo il contratto stato risolto;
che sussisteva il presupposto della gravità dell'inadempimento, dovendo la convenuta avere la merce pronta per la restituzione immediata, avendo essa provocato con il suo comportamento la diffida per mancato riscontro alle reiterate richieste di sostituzione della merce
e in seguito infondatamente eccepito la violazione del canone di buona fede.
Per tali ragioni chiedevano l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese.
2. ER S.r.l. si è costituita contestando integralmente la ricostruzione dei fatti eccependo in particolare l'assenza di un termine per l'adempimento dell'obbligazione di consegna della merce
e la violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto, avendo gli attori - dopo aver richiesto la sostituzione con modalità non conformi alla tipologia di attività esercitata dalla convenuta - prima assegnato un termine troppo breve e poi rifiutato l'offerta reale della merce dd.
13.2.2023. Ha quindi proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'obbligo degli
pagina 4 di 11
attori della presa in consegna il materiale a loro cure e spese, con condanna, a titolo di deposito, al versamento di una somma mensile di € 200,00 a far data dalla notifica dell'offerta reale sino alla effettiva apprensione.
3. All'udienza del 2.5.2023, venivano assegnati i termini di cui all'art 183 sesto comma con rinvio all'udienza del 19.10.2023, sostituita ex art. 127