Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 155

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 155
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 155
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 29252/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dott.ssa Paola Giovene di Girasole nella causa
T R A
MA LO (nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Roma,
Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b, presso lo studio dell'avv. Domenico
Naso, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO- Ufficio Scolastico
Provinciale Ambito Territoriale di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore
resistente contumace all'esito dell'udienza dell'8 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
FATTO E DIRITTO
MA LO è docente a tempo indeterminato alle dipendenze del
Ministero resistente, attualmente in servizio presso l'Istituto Scolastico Visconti di Roma (doc. 1 prod. ricorr.).
In precedenza, la LO ha lavorato, quale docente supplente, presso istituti di Roma, negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con supplenza annuale o fino al termine dell'anno scolastico (doc. 1 prod. ricorr.).
La LO ha richiesto in via giudiziale di poter usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo.
Il Ministero non si è costituito benchè ritualmente citato, sicchè ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisita documentazione, all'esito dell'udienza dell'8 gennaio 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda della LO è fondata e va pertanto accolta.
Va premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Ebbene, il DPCM del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
E il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'odierna parte ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha goduto del beneficio della carta elettronica.
Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato risulta effettivamente priva di oggettiva e plausibile spiegazione, rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del
2
Ccnl di comparto del 29.11/.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in
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