Trib. Salerno, sentenza 24/04/2024, n. 2234

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 24/04/2024, n. 2234
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 2234
Data del deposito : 24 aprile 2024

Testo completo

4554/2021 N.R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4554/2021
All'udienza del 24/4/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., mediante deposito di note di trattazione, innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi: per parte opponente l'Avv. CINZIA GIUDICE;
per parte opposta il Funzionario Delegato ANNA MARIA STILE;
Il difensore di parte opponente si riporta al ricorso in opposizione ed alle conclusioni ivi formulate, chiedendone l'integrale accoglimento. Il Funzionario Delegato per la parte opposta si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed alle conclusioni ivi formulate, chiedendone l'integrale accoglimento. I difensori delle parti, stante la mancata opposizione alla trattazione in presenza, rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza. Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4554/2021 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4554/2021, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
TRA
SALERNO SOLIDALE S.P.A. (P.IVA: 0330903652), in persona del legale rappresentante p.t., AR OM (C.F.: RCRFMN66S45
H703F), anche in proprio, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso in opposizione, dall'Avv. Cinzia Giudice, presso il cui studio, sito in Salerno alla Via F. P. Volpe n. 2, elettivamente domicilia;

- PARTE OPPONENTE
E
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI SALERNO (C.F.:
80023060652) in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dal funzionario delegato, con cui elettivamente domicilia in Salerno al Corso Garibaldi (Pal. Amato);

- PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ricorso depositato il 01/6/2021 la SALERNO SOLIDALE
Proc. N.R.G.A.C. 4554/2021 - Sentenza S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t. AR
OM, quest'ultima anche in proprio, hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2854/3103B prot.
17412, con cui sono state ingiunte al pagamento, in solido tra loro, della sanzione amministrativa di €. 2.867,00 per la violazione dell'art. 53, comma 5, D.P.R. n. 1124/1965, notificata il 03/5/2021, deducendo: che la sanzione veniva comminata in quanto l'Amministrazione riteneva fondato l'accertamento di cui al rapporto n. 3103 del 18/2/2021, redatto dal Dott. Alfonso De Crescenzo, funzionario amministrativo dell'INAIL Salerno, il quale accertava in data 23/2/2017, la violazione da parte degli ingiunti della disposizione dell'art. 53, comma 5, del
D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e dell'art. 1 lett. d) della L. n. 561/1993 e ss.mm.ii., in quanto avrebbero trasmesso in ritardo all'INAIL la denuncia di malattia professionale del dipendente RE IA, accertata in data 11/1/2017;
che l'ordinanza impugnata sarebbe illegittima ed infondata;
che, in particolare, l'Amministrazione avrebbe erroneamente ricostruito i fatti di causa;
che il dipendente della ricorrente, sig. RE IA, provvedeva solo in data 16/2/2017 a denunciare al datore di lavoro la malattia professionale, consegnando la relativa certificazione medica, come da dichiarazione dal medesimo sottoscritta ed assunta al n. Prot. 176 del 17/2/2017 della SALERNO
SOLIDALE S.P.A.;
che, dunque, essa provvedeva in data 20/2/2017 e, dunque, nel termine di legge, a trasmettere all'INAIL la relativa denuncia;
che, avvedutasi dell'omissione – ad essa non imputabile -, essa si attivava tempestivamente, richiedendo al proprio dipendente di trasmettere per iscritto una dichiarazione relativa ai fatti che, successivamente, sono stati oggetto di segnalazione all'INAIL, specificandosi nella denuncia del 20/2/2017 che la malattia era stata
Proc. N.R.G.A.C. 4554/2021 - Sentenza
segnalata al datore di lavoro in data 16/2/2017;
che, quindi, non può essere ipotizzato in capo ad essa ed al suo legale rappresentante p.t. alcun colpevole inadempimento rispetto agli obblighi su di essi incombenti “ex lege”;
che, sul punto, deve osservarsi come, a mente dell'art. 53, comma 5, D.P.R. n. 1124/65 la parte datoriale è tenuta a denunciare all'Istituto assicuratore la malattia professionale “entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della
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