Trib. Piacenza, sentenza 19/02/2024, n. 117

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Piacenza, sentenza 19/02/2024, n. 117
Giurisdizione : Trib. Piacenza
Numero : 117
Data del deposito : 19 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 526/2022


Tribunal e O rdinari o di Piacen za
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*
Il Tribunal e Civi le di Piacenza, Sezi one Uni ca, riunito i n C amera di Consi glio nell e
persone dei Si gg. M agi strati :
Dott.ssa M ella G Presid ente Rel . Est.
Dott.ssa Lau ra Ven trigli a Giudice
Dott.ssa M L D a GO P
ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a causa ci vil e di 1° grado promossa con atto di cit azione i scritto il 14.03.2022
da
C.F. , nato il 18.08.1997 in Albania, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. A S del Foro di Piacenza,
el ettivam ent e domi ci liato presso il suo st udio sito in Piacenz a, vi a S calabri ni, n. 4,
in vi rtù di procura in cal ce all'att o di citazione su foglio separato.
- ATTORE -
con tro
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C.F. , nata il 10.04.1997 a Piacenza, Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Magnelli del Foro di Piacenza, elettivamente
domi cili at a press o il s uo studio sit o in Piacenza, vi a Melchiorre Gioi a, n. 14, in vi rtù
di procura in cal ce alla comparsa di cost ituzione di nuovo difensore su fogl io
separato.
- CONVENUT A –
con tro
C.F. , nato l'11.2.1991 a Caserta, CP_2 C.F._3
rappresent ato e difes o, congi unt am ent e e disgi unt am ent e, dall 'Avv. Giuseppe Dam etti
e dall'Avv. Emanuele Solari, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Damet ti si to in Piacenz a, vi a Palm eri o, n. 9, in virtù di del ega i n calce
all'atto di costituzio ne su foglio separato.
- CONVENUTO –
con tro
AVV. C.F. in qualità di curat ore speci al e CP_3 C.F._4
dell a minore nat a il 22.05.2017 a Codogno, Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Livera del Foro di Piacenza, elettivamente
domi cili at a presso i l suo st udio sit o in Piacenza, via Mazzini, n. 69/ a, in vi rt ù di
procura i n cal ce all a com pars a di cost ituz ione su fogli o separato.
- CONVENUT A -
con l'intervento del
PUBBLICO MINIS TERO in persona del Procuratore dell a Repubbli ca Dott. Grazia
Pradel la.
- INTERVE NUTO -
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All 'udi enza del 6/ 7/2023 l a causa veniva post a in decisi one all e seguenti
concl usioni
PE R IL RICO RRE NTE: precis ate com e in atti .
PE R I RESISTENT I : precisate com e in atti.
PE R IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere la domanda”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per impugnazione di riconoscimento ai sensi dell'art. 263
c.c. regolarmente notificato nel marzo 2022, conveniva in giudizio il Parte_1
signor e la signora nonché la minore CP_2 Controparte_1 Persona_1
(nata a Piacenza il 22 maggio 2017), previa nomina di curatore speciale della
[...]
stessa, al fine di sentire accertare: - l'erroneità del riconoscimento eseguito dai sigg.ri
e con atto n. 461 P2 S B anno 2017 in punto alla Controparte_1 CP_2
paternità di - l'effettiva paternità biologica della minore predetta in Persona_1
capo a . Parte_1
A sostegno della domanda, l'attore deduceva: l'evidente somiglianza tra la minore ed esso attore;
la riconducibilità temporale del concepimento all'epoca in cui l'attore aveva intrattenuto una relazione con , madre della minore;
le risultanze Controparte_1
degli accertamenti genetici condotti sullo stesso attore e sulla minore presso un laboratorio di analisi, da cui era emersa in capo a “una probabilità di paternità Pt_1
maggiore del 99,99%”.
Si costituiva in giudizio , la quale aderiva pienamente alle Controparte_1
conclusioni rassegnate dall'attore, soprattutto alla luce dell'esame genetico effettuato.
Si costituiva altresì in giudizio che confermava a sua volta CP_2
l'assunto attoreo, evidenziando che l'erroneo riconoscimento da parte dello stesso convenuto era stato originato dall'incolpevole convinzione di dover attribuire a sé stesso
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la paternità di in ragione della convivenza al tempo in essere con la madre, Per_1
convivenza ormai da tempo cessata.
Previa pronuncia di decreto del 28 luglio 2022, che disponeva la nomina dell'Avv.
quale curatore speciale della minore onde tutelarne gli CP_3 Persona_1
interessi nel presente procedimento, si costituiva pertanto in giudizio Persona_1
in persona del curatore speciale Avv. che, in considerazione del
[...] CP_3
superiore interesse della minore, a fronte degli elementi dedotti a fondamento della domanda attorea, concludeva chiedendo di sentire accertare e dichiarare l'erroneità del riconoscimento effettuato da in punto a paternità della minore CP_2 [...]
e l'effettiva paternità della stessa minore in capo a , Persona_1 Parte_1
con ogni consequenziale provvedimento.
All'udienza del 14 marzo 2023, su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, assegnando termine alle parti per il deposito telematico della documentazione fotografica a conferma dell'assunto attoreo.
All'udienza del 6 luglio 2023, precisate dalle parti le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso, la domanda proposta dall'attore di impugnazione Parte_1
del riconoscimento per difetto di veridicità ai sensi dell'art. 263 c.c. – con riguardo al riconoscimento effettuato da nei confronti della minore CP_2 Persona_1
rappresentata in giudizio dal curatore Avv. a ciò nominata con
[...] CP_3
decreto del Tribunale di Piacenza del 28.7.2022 - risulta adeguatamente provata e deve trovare accoglimento.
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In linea generale, rileva preliminarmente evidenziare che, nel caso di specie, si verte in ipotesi di impugnazione di riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263
c.c., che riguarda i figli nati fuori dal matrimonio.
Siffatta ipotesi è distinta da quella riguardante i figli nati nel matrimonio, in relazione ai quali trova applicazione l'art. 231 c.c., ai sensi del quale “il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio”, di tal che, fino a prova contraria, si presume che il marito sia padre del figlio nato nel matrimonio, senza che sia necessario alcun formale riconoscimento. In tal caso, è prevista l'azione di disconoscimento di paternità, disciplinata dall' art. 243-bis c.c., che al comma 1 stabilisce che “l'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo”, mentre al comma 2 precisa che “chi esercita
l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre”.
Nell'ipotesi di figlio nato fuori dal matrimonio, rileva invece considerare che, in assenza di meccanismi presuntivi, il figlio acquista il corrispondente titolo allo stato attraverso il riconoscimento da parte dei genitori (artt. 250 e seguenti c.c.) o la dichiarazione giudiziale (art 269 c.c.). Pertanto, le azioni di stato esperibili sono: la dichiarazione giudiziale di genitorialità e l'impugnativa del riconoscimento. L' art. 250
c.c., dispone che “il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall' articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente”. Il menzionato art. 254 c.c. prevede che “il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo”. Giova altresì osservare che, nonostante l'art. 256 c.c. stabilisca
l'irrevocabilità del riconoscimento, è comunque previsto all'art. 263 c.c. che detto riconoscimento possa essere impugnato per difetto di veridicità sia dallo stesso autore pagina 5 di 11
del riconoscimento, sia da colui che è stato riconosciuto, sia da chiunque vi abbia interesse, prevedendosi altresì, al comma 5, che “l'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita”.
Ne consegue che risulta legittimato ad impugnare il Parte_1
riconoscimento per difetto di veridicità e, secondo quanto si desume dagli atti di causa, ha esperito la relativa azione entro il termine previsto dalla legge.
Ciò posto, è vero che, anche secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione del riconoscimento di paternità ex art. 263 c.c., la mancata contestazione della madre naturale in ordine alla non paternità dell'autore del riconoscimento non ha la valenza probatoria prevista dall'art. 115 c.p.c., poiché, vertendosi in ambito di diritti indisponibili, sugli stessi non è ammesso alcun tipo di negoziazione o rinunzia (Cass. civ. sez. I. ord. 24.02.2020 n. 4791).
Nel caso di specie, tuttavia, insuperabile valenza probatoria deve attribuirsi all'esame genetico effettuato presso il – prodotto Organizzazione_1
dall'attore e non contestato dai convenuti – in cui si legge che “dal calcolo statistico emerge una attribuzione della paternità di (Presunto Padre-T1968), Parte_1
nei confronti di (figlio/a-T1969), con una probabilità di Persona_1
paternità maggiore del 99,99%”. (doc. 2 di parte attrice).
Le conclusioni sopra richiamate relative alle analisi espletate presso il
[...]
risultano fondate su rigorose indagini genetiche, svolte sulla base delle Org_1
più aggiornate conoscenze scientifiche e tecniche di esecuzione, nel rispetto delle persone degli interessati, così da non esservi motivo per mettere in dubbio le conseguenti risultanze. Sul punto, giova osservare che l'esame genetico sul presunto padre rappresenta lo strumento più idoneo per accertare la sussistenza del rapporto di filiazione naturale, posto che i progressi registrati dalla scienza biomedica consentono di ottenere margini di sicurezza elevatissimi, tali da dimostrare con certezza l'esistenza del pagina 6 di 11
rapporto di paternità (Cass., sez. I, 1.6.2017, n. 13880). A ciò va aggiunto che nel caso in cui sia stata acquisita una consulenza sul DNA, espletata da un esperto al di fuori del processo su concorde richiesta delle parti, il giudice, ove non siano allegate specifiche ragioni tecniche e scientifiche, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica di ufficio per il solo fatto della natura stragiudiziale della perizia acquisita (Cass., sez. I,
24/12/2013, n. 28649;
sul punto cfr. altresì Cass. sez. I, 7/12/2021, n. 38922).
Ne deriva l'attendibilità e l'utilizzabilità delle indagini effettuate in via stragiudiziale, dalle quali si ricava l'assenza di un legame biologico tra la minore e
CP_2
Non può dunque dubitarsi, alla luce di quanto evidenziato, del fatto che CP_2
non è padre della minore .
[...] Persona_1
In ogni caso, rimane comunque ferma la necessità di un accertamento in concreto dell'interesse superiore della minore nelle vicende che la riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto, in relazione all'esigenza di uno sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass.
4791/2020;
Cass. 26767/2016;
Cass. 8617/2017). Pertanto, senza prevalenza del “favor veritatis” sul “favor minoris”, occorre “un bilanciamento fra diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica - anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini - e l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno dì una famiglia” (Cass. 4791/2020).
Dovendo pertanto operarsi una valutazione comparativa degli interessi in gioco, soprattutto dell'interesse della minore (cfr. Cass. Sez. I, 3.4.2017, n. 8617), è allora solo il caso di osservare che, nella specie, il quadro di rapporti tra le parti che emerge dalle risultanze processuali appare sintomatico dell'assenza di un interesse della minore ad pagina 7 di 11
avere lo status di figlio di non risultando instaurata alcuna effettiva CP_2
relazione genitoriale tra i due ed avendo l'attore confermato in sede giudiziale di volersi occupare della figlia.
Sulla base di tutte siffatte convergenti risultanze, in conformità anche alle conclusioni del Pubblico Ministero, devono pertanto ritenersi sussistenti i presupposti per dichiarare che non è padre di , risultando CP_2 Persona_1
pertanto accertata l'erroneità del riconoscimento dallo stesso effettuato.
Quanto alla domanda formulata dal ricorrente diretta a sentire dichiarare
l'effettiva paternità biologica della minore in capo al signor , va in Parte_1
primo luogo rilevato che l'accertamento giudiziale della filiazione non può intervenire prima della definizione del giudizio relativo all'impugnazione per difetto di veridicità del precedente riconoscimento, posto il carattere unico ed indivisibile dello status (Cass.,
Sez. Un., 22.03.2023, n. 8268). Infatti, “la condizione di “figlio legittimo” è ostativa all'accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità da parte di colui che assume di essere il padre biologico, atteso che deve, prima, essere rimosso lo stato di
“figlio legittimo”, con accertamento efficace erga omnes” (Cass. n. 27560/2021), di tal che la rimozione dell'impedimento, costituito da un diverso stato di figlio, decorre solo dal passaggio in giudicato dell'azione di impugnazione del riconoscimento. Sul punto, le citate Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che “presupposto dell'accertamento giudiziale della filiazione fuori dal matrimonio (così come il riconoscimento) è, dunque, la demolizione dello stato di figlio preesistente. Atteso dunque che tale stato è provato da un titolo, nell'attuale sistema, è richiesto il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio demolitivo dello stato preesistente: giudicato sul disconoscimento della paternità (art. 243 bis e ss. c.c. […]), sulla contestazione dello stato di figlio (art. 240 c.c.) o sull'impugnazione del riconoscimento
(art. 263 c.c.)” (Cass., Sez. Un., 22.3.2023, n. 8268).
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Ne deriva, dunque, che tra la domanda volta ad impugnare il riconoscimento della minore e quella volta a far dichiarare l'effettiva paternità biologica Persona_1
della predetta minore in capo al signor sussiste un nesso di pregiudizialità Pt_1
tecnico-giuridica, inteso come rapporto di antecedenza logica della definizione sulla prima domanda rispetto alla seconda (cfr. Cass., Sez. Un., 22.3.2023, n. 8268, che ha inteso precisare come la pregiudizialità tecnico-giuridica consiste in una relazione tra rapporti giuridici sostanziali, uno dei quali (pregiudiziale), integra la fattispecie dell'altro (dipendente) in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo”).
Con riguardo al caso di specie, ravvisandosi un rapporto di pregiudizialità- dipendenza tra due situazioni sostanziali, le quali risultano entrambe dedotte in giudizio, occorre prima attendere il passaggio in giudicato della statuizione resa in ordine alla domanda pregiudiziale dello status pregresso, per poi ottenere una pronuncia in merito alla seconda domanda - di carattere dipendente - inerente all'accertamento della filiazione fuori dal matrimonio.
Ed invero, anche secondo quanto emerge dalla citata pronuncia delle Sezioni
Unite, la dichiarazione giudiziale di paternità proposta unitamente all'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità mediante un unico atto introduttivo non può essere in astratto esclusa, posta l'evidente connessione per pregiudizialità-dipendenza tra le due domande. Infatti, proprio in ragione del predetto nesso di pregiudizialità, non può escludersi la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità e l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, le quali potrebbero o essere proposte separatamente per poi essere riunite successivamente (ex art. 40 cpc se pendano davanti a giudici diversi, oppure ex art. 274 cpc se pendano dinanzi allo stesso ufficio giudiziario), oppure essere cumulativamente promosse in un unico atto introduttivo da parte del soggetto legittimato ad entrambe le azioni (come avvenuto nel caso di specie).
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Pertanto, al fine di evitare un inutile aggravio degli oneri processuali e di assicurare l'esigenza di celerità e concentrazione delle tutele nell'ambito di controversie in materia di persone, minorenni e famiglie (anche in virtù della ratio sottesa alla recente riforma di cui al d.lgs. 149/2022), appare opportuno procedere con la pronuncia di una sentenza parziale sull'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità e attendere il relativo passaggio in giudicato, prima di poter esaminare la domanda, da essa dipendente, di dichiarazione giudiziale di paternità. Ciò, tenuto conto che, ove si propendesse per una declaratoria di inammissibilità della seconda domanda, vi sarebbe il rischio concreto di violare il principio della ragionevole durata del processo nonché di realizzare un ostacolo all'esercizio del diritto garantito dagli artt. 6 CEDU e 24 Cost., di agire a tutela del diritto fondamentale allo status e all'identità biologica, protetto anche ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va pertanto pronunciata sentenza non definitiva sull'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.
La causa deve invece essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore trattazione ai fini della decisione sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
La liquidazione delle spese processuali è riservata al definitivo.
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