Trib. Pisa, sentenza 23/09/2024, n. 490

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pisa, sentenza 23/09/2024, n. 490
Giurisdizione : Trib. Pisa
Numero : 490
Data del deposito : 23 settembre 2024

Testo completo


TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA

(TRATTAZIONE SCRITTA)
Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 736 /2023 , promossa da:
RA IA con l'Avv. VENTRELLA ANNA MARIA e con l'Avv. CARMELA IANNELLI RICORRENTE contro
INPS con l'avv. FUNARI ALESSANDRO e con l'Avv. KATYA LEA NAPOLETANO RESISTENTE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.;
art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)

Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., iscritto a ruolo in data 30/05/2023 e notificato con pedissequo decreto all'INPS in data 06/09/2023, a mezzo p.e.c. inviata alla Direzione Provinciale di
Pisa dell'Istituto, il sig. IA RA adiva Codesto Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro, chiedendo al Giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “1) Accertare e dichiarare la natura discriminatoria della condotta tenuta dall'Inps nei confronti del signor RA
AY per i motivi indicati in premessa, ed in particolare per violazione dell'art. 11, paragrafo 4 della Direttiva Europea 2003/09/CE (recepita nel D.L.vo 3/2007), in combinato disposto con l'art.
43 del D.Lvo n. 286/98 e di conseguenza ordinare la cessazione della condotta discriminatoria;

2) Ordinare all'INPS l'inclusione nel nucleo familiare del ricorrente dei congiunti residenti all'estero, così come indicati nella domanda amministrativa del 22.11.2021;
3) Condannare l'Inps alla corresponsione degli assegni familiari per il periodo indicato nella domanda amministrativa presentata in data 22.11.2021, con decorrenza 23.11.2016 per tutti i familiari indicati nella predetta domanda, fatta eccezione per il figlio BA AY, in relazione al quale la decorrenza è il 30.06.2021, fino al saldo effettivo per tutti i familiari, oltre agli interessi legali sulle singole scadenze, a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda al saldo;

4) Vittoria di spese legali, oltre Iva e Cap come per legge, con distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari.”
Si costituiva l'INPS contestando tutto quanto dedotto ed eccepito chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda è fondata
Per quanto riguarda l'eccezione preliminare di rito si rileva che la presente causa verte in materia di discriminazione per nazionalità e pertanto è stato adottato il rito semplificato di cognizione in base al combinato disposto degli artt. 44 D.L.vo 286/98 e 28 D.L.vo 150/2011.
Per quanto riguarda l'eccezione di decadenza si osserva che il deposito del ricorso giudiziale è stato effettuato in data 30.05.2023, ed è tempestivo poiché rientra nel termine di decadenza annuale previsto dalla normativa di riferimento per l'impugnazione giudiziale del rigetto dell'Inps.
Per quanto riguarda la contestazione da parte dell'INPS in merito alla autocertificazione si rileva quanto segue.
L' art. 3 co 2 Dpr n.445/2000 (TU delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede:
“1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli anti e ai comitati aventi sedi legali in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati
a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.
46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.
Gli artt. 46 e 47 del predetto Dpr richiamati dall'art. 3 stabiliscono:
“art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti…o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali”;
art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R ) (…) 3.
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.
La disciplina delle autocertificazioni sopra riportata, prevista da una norma regolamentare, nella parte in cui consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in
Italia, la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, contrasta con quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del TU in materia di immigrazione, norma di rango primario, secondo cui “Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino…nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge”.
La norma di fonte primaria stabilisce un regime assolutamente paritario nei rapporti con la PA che non può essere derogato da una norma di fonte secondaria (DPR 445/2000).
Per quanto riguarda il merito con riferimento alle prestazioni di sicurezza sociale spettanti ai cittadini dei paesi terzi, la direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25-11-2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e
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