Trib. Locri, sentenza 06/12/2024, n. 1421
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2024, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1077/2019 R.G. vertente
T R A
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Palazzo Tibi II Tronco alla via Sant'Anna, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosa LOMBARDO, pec:
Email_1
- Opponente -
E
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Gerace, CP_1 C.F._1
alla via Monserrato 7, presso lo studio dell'avv. Antonio F. SEVERINO, che lo rappresenta
e difende giusta procura in atti, pec: Email_2
- Convenuto opposto-
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo - pubblico impiego – spettanze retributive - indennità posizione variabile
ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02 aprile 2019, l' Parte_2
ha agito in opposizione avverso il d.i. n. 7/2019, emesso dal Tribunale di CR in
[...]
funzione di giudice del lavoro il 22 gennaio 2019, R.G. n. 3890/2018, per la somma di
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€13.164,32 in favore del convenuto opposto dirigente medico presso l' CP_1 [...]
per la complessiva somma di €13.164,32 per arretrati di posizione Parte_1
variabile aziendale da gennaio 2011 a dicembre 2014.
L'opponente ha esposto che il decreto opposto non è supportato dalla idonea prova scritta;
ha dedotto l'inefficacia degli atti richiamati da parte istante;
ha evidenziato la natura di atto sottoposto a condizione della deliberazione 102/2015, ha esposto che la predetta delibera difatti, per il periodo dedotto in ricorso, subordina il pagamento degli arretrati all'esito di verifiche preliminari e propedeutiche alla erogazione di talchè quest'ultime rappresentano una condicio sine qua non per la esistenza ed efficacia dell'atto in esame;
ha articolato sulla natura giuridica della retribuzione di posizione variabile aziendale, ha evidenziato che non sussiste alcuna disparità di trattamento;
ha dedotto la mancata previsione, per il periodo dedotto in giudizio ed afferente ad anni pregressi al 2015, della disponibilità di somme e della conseguente imputazione al capitolo di bilancio relativo all'anno di riferimento;
ha insistito sulla incapienza del fondo nonchè della autorizzazione regionale ad utilizzare altro fondo;
ha eccepito la mancata specificazione della posizione effettivamente ricoperta ed ha così concluso: “a) disporre, la immediata sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, rigettata ogni altra diversa e contraria eccezione, deduzione ed istanza, dichiarare fondate le motivazioni di gravame, e conseguentemente dichiarare nullo
e inefficace il decreto ingiuntivo n.07 /2019 notificato in data 07.03.2019 b) revocare il decreto opposto ed assolvere il concludente da ogni domanda con soccombenza della parte opposto a tutte le spese e competenze del giudizio compresi gli onorari di avvocato”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è tempestivamente costituito il convenuto opposto ed ha eccepito che a seguito dell'estinzione dell n°9 di CR (insieme all' CP_2 CP_3
di ed all' di Palmi) e dell'accorpamento della stessa
[...] Parte_1 CP_4
(avvenuto nel Luglio 2010) nella nascente nuova azienda i si è creata Pt_1 Parte_1 una disparità di trattamento tra i Dirigenti medici e veterinari provenienti dall'ex n°9 di CP_2
CR e quelli provenienti da e Palmi;
che a parità di funzioni ed incarico, i Parte_1
Dirigenti medici e veterinari provenienti dall'ex di CR percepivano a titolo di CP_5
retribuzione di posizione variabile aziendale un valore inferiore rispetto ai colleghi di Pt_1
pur facendo parte della medesima azienda;
che non vi è dubbio che i Dirigenti, facenti Pt_3
parte della medesima Azienda, hanno diritto a parità di trattamento;
che tanto è stato
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specificato pure dall ;
che l' con Delibera del Direttore Generale F.F. n. 102 del CP_6 Pt_1
2.2.2015, riconosceva ai Dirigenti medici e di CR il diritto a percepire Parte_4
(a far data 01.01.2011) l'adeguamento del valore – a parità di funzioni ed incarico – rispetto
a quanto già percepito dai Dirigenti medici e veterinari provenienti da e Parte_1
Palmi stabilendo di “Adeguare il trattamento economico corrente relativo all'indennità variabile aziendale dei dirigenti provenienti dalla es AS di CR secondo i criteri indicati al punto 1), entro la mensilità di marzo 2015, attribuendo la quota di indennità variabile aziendale in relazione all'incarico dirigenziale allo stato effettivamente ricoperto”;
che allegato alla delibera vi è la tabella di Calcolo pesatura strutture e incarichi dirigenziali di area medica e veterinaria ambito CR, approvato dalla Commissione Tecnica per la determinazione dell'indennità di posizione variabile aziendale medici e veterinari ex ambito
CR e a pag. 10/11 di detta tabella è quantificata la somma annua (tredicesima esclusa) spettante al ricorrente dal 01.01.2011;
che a seguito di detta delibera l adeguava la Pt_1
retribuzione di posizione variabile da € 198,00 mensili a € 451,16 ed iniziava a pagare il nuovo valore corrente adeguato a partire dalla mensilità di marzo 2015 e che dunque venivano corrisposte nella busta paga di settembre 2015, solamente per le mensilità arretrate di gennaio
e febbraio 2015, per un importo di €506,32 (€ 253,16 x 2 ), mentre non ha percepito alcuna differenza per i periodi arretrati che vanno da gennaio 2011 a dicembre 2014, quindi complessivamente per 52 mensilità, tredicesima inclusa;
che gli arretrati della retribuzione di posizione variabile aziendale non corrisposti all'odierno resistente opposto per le mensilità da gennaio 2011 a dicembre 2014 ammontano ad € 13.164,32, e che essi costituiscono
l'oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo;
che due sono i diritti del lavoratore: da un lato il diritto ad ottenere l'attribuzione di un incarico tra quelli elencati dall'art. 27 del C.C.N.L. biennio 1998 – 2001 in relazione all'anzianità di servizio maturata e, quindi, al relativo pagamento, dall'altro il diritto a percepire gli stessi emolumenti erogati ad altri medici della stessa azienda sanitaria a parità di livello e funzioni;
che vi è prova scritta del credito, e che in tal senso il calcolo pesatura strutture e incarichi dirigenziali di area medica e veterinaria ambito CR - effettuato dalla suddetta Commissione Tecnica, approvato ed allegato alla
Deliberazione n. 102 del 2015 – riguardava l'adeguamento della retribuzione di posizione variabile aziendale dei dirigenti medici e veterinari a far data 1.1.2011;
che dunque sarebbe assurdo recepire il contenuto di una Deliberazione che riconosce un adeguamento retributivo
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esclusivamente per le mensilità da Marzo 2015 in poi sulla base, però, della ratifica del lavoro di una Commissione Tecnica che riconosce il diritto all'adeguamento a far data 1.1.2011;
che non vi può essere alcuna sospensione dell'efficacia della deliberazione del Direttore Generale F.F . dell' n°102 del 02.02.2015, giusta applicazione dell'art. 21 quater, Parte_1
comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241;
che infatti la Deliberazione n. 102 del 2015 è pienamente efficace ed atta a produrre le conseguenze giuridiche che le sono proprie (non essendo intervenuto nelle more alcun atto di sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo), è bene ricordare che l'
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