Trib. Napoli, sentenza 12/11/2024, n. 9725
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Valeria Rosetti - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3210 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del Parte_1 ricorso, dall'avv. Simona Vaccarisi presso cui elettivamente domicilia (in sostituzione dell'avv. Francesca Vivese - vi è revoca in atti);
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. MOCERINO ARIANNA presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/09/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo formalizzato in udienza.
Il Pubblico Ministero ha chiesto che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini i rapporti secondo l'accordo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso , premesso il matrimonio contratto con la Parte_1 resistente in Napoli il 16.10.2013 e che dall'unione era nato il [...], Per_1
1
2
riferendo che il Tribunale di Napoli, con decreto n. 9040 del 22.12.2016, omologava la separazione consensuale dei coniugi, recante R.G. 15718/2016, che con decreto n.
7915 del 30.12.2019 il medesimo Tribunale modificava il decreto di omologa, chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciato ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L
898/70 lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si costituiva la resistente che proponeva domanda riconvenzionale, deduceva
e concludeva come in atti.
All'esito dell'udienza presidenziale del 9.05.2022, a scioglimento della riservata, il Presidente in via provvisoria ed urgente, a parziale modifica degli accordi a base della separazione consensuale così come modificati con decreto collegiale del 30.12.2019, disponeva che la frequentazione del minore con il padre, avvenisse, per la durata di almeno quattro mesi, presso i Servizi Sociali di Napoli competenti per territorio in relazione al luogo di residenza del minore e nominava giudice istruttore.
Concessi i termini 183, VI comma,