Trib. Verona, sentenza 18/06/2024, n. 1432

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 18/06/2024, n. 1432
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 1432
Data del deposito : 18 giugno 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6340 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili
dell'anno 2021, promossa
da
TO IZ (C.F.: [...]), rappresentato e difeso
dall'avv. CARPI FEDERICA in forza di procura allegata all'atto di citazione;

- attore -
contro
AN BP PA (C.F.: 09722490969), in persona del procuratore speciale,
dott.ssa Susanna Boggio, rappresentata e difesa dagli avv.ti ZITIELLO LUCA e
MUSCO CARBONARO BENEDETTA in forza di procura allegata alla comparsa di
costituzione e risposta;

- convenuta -
In punto: diamanti da investimento;

Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni
depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;

considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006);

richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti e considerate le risultanze dell'istruttoria orale e della consulenza tecnica d'ufficio espletata, il giudice osserva quanto segue.
L'attore VA AU ha convenuto in giudizio il Banco BP S.p.a. per sentir accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della banca convenuta per violazione degli obblighi informativi e di valutazione dell'adeguatezza ed appropriatezza dell'investimento previsti dall'art. 21 e dagli artt. 27, 39, 40, 41 e 42
T.U.F.
e la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di acquisto dei diamanti nonché la responsabilità precontrattuale e contrattuale ai sensi degli artt. 1173 e 1218 c.c. della banca convenuta per inadempimento agli obblighi di diligenza, collaborazione, protezione ed informazione nei confronti del cliente, e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 30.190,70, pari al prezzo di acquisto dei diamanti, o nella minore somma di € 23.996,70, pari alla differenza tra il prezzo di acquisto ed il reale valore dei diamanti, oltre interessi di legge dall'acquisto delle pietre al saldo.
A fondamento della sua pretesa l'attore ha dedotto che nel mese di luglio 2016 era stato contattato telefonicamente dai funzionari della filiale di Minerbe del Banco
BP, che gli avevano proposto di investire nell'acquisto di diamanti, prospettandoli come bene rifugio per eccellenza, caratterizzati da un valore intrinseco, che non diminuisce nemmeno in caso di inflazione. Nel corso dell'appuntamento fissato per la consulenza, tale Giorgia, funzionaria della filiale, aveva mostrato quella che definiva la “quotazione giornaliera del diamante” e l'andamento del prezzo dello stesso nel lungo periodo pubblicati sul quotidiano “Il Sole24Ore” ed aveva segnalato al cliente la possibilità di monitorare in autonomia l'andamento delle quotazioni giornaliere del diamante sui giornali economici, come Il Sole 24Ore (doc. 3 di parte attrice). Inoltre, la funzionaria di banca aveva riferito: che l'acquisto di diamanti era da preferire rispetto ad altri poco stabili strumenti d'investimento (come ad esempio i fondi di investimento), in quanto la “quotazione” delle pietre era in costante aumento del 4/5% annuo, come evidenziato anche dai grafici predisposti dalla società venditrice DB
(doc. 4 e 5 di parte attrice) esibiti e consegnati proprio dalla consulente dell'istituto di credito;
che i diamanti si sarebbero potuti facilmente rivendere in futuro, a semplice richiesta del cliente al prezzo indicato nelle quotazioni e in un tempo estremamente ridotto. Convinto della sicurezza e convenienza dell'investimento e rassicurato dalla fiducia riposta nella banca di cui era cliente dal 1989 e nella consulente che già conosceva da qualche anno, in data 8.8.2016 presso la filiale di Minerbe aveva sottoscritto la proposta di acquisto (doc. 6 di parte attrice) e successivamente effettuato il bonifico alla società venditrice DB di € 30.190,70 (doc. 7 di parte attrice)
Costituendosi in giudizio il Banco BP S.p.a. ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere stata parte del contratto di vendita dei diamanti e l'improcedibilità della domanda di risarcimento per difetto di attualità del danno poiché le pietre preziose sono ancora nella disponibilità dell'attore.
Nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande attoree, deducendo di non aver svolto alcuna attività promozionale o di sollecitazione all'investimento ma di essersi limitata a segnalare al cliente la possibilità di acquistare diamanti da DB, mettendo a disposizione degli interessati nei propri locali il materiale divulgativo predisposto dalla stessa DB, come previsto nella convenzione di segnalazione tra le parti, e che l'attrice aveva deciso in totale autonomia di effettuare l'acquisto dei diamanti. Inoltre, ha contestato l'idoneità del provvedimento AGCM a provare gli assunti attorei in quanto non riferito alla fattispecie oggetto di causa, la sussistenza di pratiche scorrette da parte di DB e la sussistenza di un obbligo di protezione in capo alla banca nonché dei presupposti per affermare la responsabilità (da contatto sociale, contrattuale o extracontrattuale) di essa convenuta.
In subordine ha eccepito il concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227
c.c.
per non essersi adeguatamente informata in merito all'insussistenza di quotazioni ufficiali dei diamanti e di una garanzia di pronta liquidabilità dei
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