Trib. Brescia, sentenza 10/04/2024, n. 1526

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 10/04/2024, n. 1526
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 1526
Data del deposito : 10 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 3082/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del nelle persone dei Signori
Dott. Gianni SABBADINI PRESIDENTE
Dott.ssa Laura FRATA GIUDICE est.
Dott. Alfredo De Leonardis GIUDICE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3082/2021 promossa da:
CI GH (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GIANNINI
EDILBERTO, elettivamente domiciliata in MILANO, VIALE PICENO 5 presso il difensore avv. GIANNINI EDILBERTO
OB GH (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GIANNINI
EDILBERTO, elettivamente domiciliata in MILANO, VIALE PICENO 5 presso il difensore avv.
GIANNINI EDILBERTO
ATTORI contro
MINISTERO DELLA SALUTE (C.F. 98093490179), con il patrocinio dell'AVVOCATURA
DISTRETTUALE BS, elettivamente domiciliata in VIA SANTA CATERINA 6 25122 BRESCIA presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE BS GESTIONE LIQUIDATORIA DI EX USSL 32 (C.F. 04114450168), con il patrocinio dell'avv.
LUCENTE LUIGI, elettivamente domiciliato in CASTEL MELLA (BS), VIALE DEI CADUTI 34 B presso l'avv. Filippo Rizzi
CONVENUTI
GENERALI ITALIA SPA (C.F. 00885351007), con il patrocinio dell'avv. TRALLI ANDREA IRO, elettivamente domiciliato in MILANO, VIA DE AMICIS 55 presso il difensore avv. TRALLI
ANDREA IRO pagina 1 di 12
TERZO CHIAMATO
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia
All'udienza del 19.10.2023 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per AN GA e RO GA:
Voglia il Tribunale di Brescia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
- In via preliminare, accertare con ogni provvedimento di necessità il difetto di legittimazione passiva della Generali Italia s.p.a. chiamata in causa dalla Gestione Liquidatoria di ex USSL 32, su cui quindi dovranno gravare le spese di lite, in totale assenza di contraddittorio con gli attori e di domande nei confronti della stessa;

- In via principale, accertare e dichiarare l'avvenuta falsificazione e/o manomissione e/o, in ogni caso,
l'inefficacia probatoria della cartella clinica dell'Ente Ospedaliero “Consorzio degli Ospedali di
Treviglio e Caravaggio” relativa al ricovero del 27.05.1980 della Sig.ra SA ON, prodotta il
23.03.2013 nel giudizio RG n. 4008/2011 dinanzi al Tribunale di Brescia per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, adottare ogni consequenziale provvedimento di legge ai sensi degli artt. 226 e
227 c.p.c.;

- In via istruttoria si richiede l'ammissione a prova contraria sulle istanze istruttorie proposte dalle controparti.
- In ogni caso con il favore delle spese di lite, oltre oneri ed accessori di legge.”.
Per la Gestione Liquidatoria di ex USSL 32:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis, reiectis,
In via preliminare e pregiudiziale
Dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c. delle domande dei Sig.ri GA per incertezza assoluta dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3, e, per l'effetto, assegnare temine agli attori per l'integrazione della domanda e successivo termine a Gestione Liquidatoria per l'integrazione delle proprie difese ex art.
167 c.p.c.
pagina 2 di 12 NEL MERITO, in via principale,
1) Respingere ogni domanda attorea poiché inammissibile e/o nulla e, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto;

2) Respingere, in ogni caso, ogni e qualsiasi domanda ed eccezione nei confronti di Gestione
Liquidatoria di ex USSL 32, in persona del Direttore Generale pro tempore dell'Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) Bergamo Ovest, formulata anche dalla terza chiamata Generali Italia
S.p.A., in quanto irrituale e/o, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto, per i motivi spiegati in atti;

3) in ogni caso, con vittoria di spese e di competenze di causa, oltre spese generali, oltre IVA e CNAP come per legge, nonché oltre spese di eventuali CTU di CTP;

In via Istruttoria:
Si chiede - senza con ciò invertire l'onere probatorio che grava sugli attori - prova per testi sui seguenti capitoli:
a) “Vero è che la fattura elettronica Numero documento 558/21 che Le si rammostra (Doc. 19) corrisponde al documento contabile emesso dalla Società Simea S.r.l. per il servizio di estrapolazione dalla bobina 3M – BRAND CARTRIDGE MICROFILM SYSTEM (Doc. 15) della microfilmatura della cartella clinica dell'Ente Ospedaliero “Consorzio degli Ospedali di Treviglio e Caravaggio”, anno 80
n. pratica 07852, in formato file PDF (Doc. 11) perché potesse essere consultata e stampata”;

b) “Vero è che, il 14.06.2021, come da allegato alla mail che Le si rammostra (Doc. 21), i fattorini della ASST Bergamo Ovest consegnavano la bobina 3M – BRAND CARTRIDGE MICROFILM
SYSTEM (Doc. 15) contenente la microfilmatura della cartella clinica dell'Ente Ospedaliero
“Consorzio degli Ospedali di Treviglio e Caravaggio”, anno 80 n. pratica 07852, presso la Ditta
Simea S.r.l. in Viale Europa 46 Curnasco di LO (BG) per il servizio ridetto di estrapolazione in formato file PDF ” (Doc. 11);

c) “Vero è che la mail che le si rammostra (Doc. 23) è la comunicazione che Lei ha inviato alla ASST
Bergamo Ovest al fine di chiedere come procedere per la fatturazione dopo aver eseguito la prestazione di estrapolazione in formato file PDF (Doc. 11) della microfilmatura della cartella clinica dell'Ente Ospedaliero “Consorzio degli Ospedali di Treviglio e Caravaggio”, anno 80 n. pratica
07852, presente sulla bobina 3M – BRAND CARTRIDGE MICROFILM SYSTEM (Doc. 15).
pagina 3 di 12 Si indica quale teste: Sig. PP Maggioni, presso Simea S.r.l., in Curnasco di LO (BG), Viale
Europa n. 46.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 217 c.p.c. (applicabile ex art. 101 disp. Att. C.p.c anche al procedimento per querela di falso) si indica quale documento di comparazione l'originale della cartella clinica dell'Ente Ospedaliero “Consorzio degli Ospedali di Treviglio e Caravaggio”, anno 80
n. pratica 07852, relativa al ricovero del 27 maggio 1980 di SA ON, acquisita al fascicolo.
Si chiede, infine, - senza con ciò invertire l'onere della prova che grava sugli attori - di disporre, ove occorrer possa, tutti gli eventuali accertamenti tecnici, anche se del caso sulla bobina agli atti, e/o sulla cartella clinica dell'Ente Ospedaliero “Consorzio degli Ospedali di Treviglio e Caravaggio”, anno 80 n. pratica 07852, relativa al ricovero del 27 maggio 1980 di SA ON che si renderanno necessari per ulteriormente dimostrare la genuinità del documento di cui è causa, facendo presente che la copia prodotta in data 23.03.2013 nel procedimento Tribunale di Brescia RG 4008/11 è attualmente depositata presso la Corte di Cassazione (Doc. 12).
Per Generali Italia s.p.a.:
Nel merito in via principale:
- dare atto che nessuna domanda è stata rivolta nei confronti di GENERALI ITALIA S.p.A. e che la medesima è stata coinvolta nel presente giudizio ai soli fini della denuntiatio litis;

Nel merito in subordine:
- rigettare le domande tutte ex adverso formulate nei confronti della GESTIONE LIQUIDATORIA EX
USSL 32 in quanto inammissibili e/o affette da nullità ovvero, in ogni caso, in quanto infondate in fatto ed in diritto o comunque non provate per le ragioni esposte nella difesa della GESTIONE
LIQUIDATORIA DI EX USSL 32, e per le ulteriori illustrate nei precedenti atti nonché per tutte le altre che verranno illustrate negli atti conclusivi e per l'effetto dichiarare assorbite, ovvero rigettare, le domande che, in denegata ipotesi, risultassero esser tempestivamente proposte

contro

GENERALI

ITALIA S.p.A.
In via ulteriormente subordinata:
- per mero scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse, in
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi