Trib. L'Aquila, sentenza 04/12/2024, n. 196

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. L'Aquila, sentenza 04/12/2024, n. 196
Giurisdizione : Trib. L'Aquila
Numero : 196
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI L'AQUILA

Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°401
/2024 R.G.
TRA
, nato/a a SULMONA (AQ) il 22/12/1967 , rappresentato/a Parte_1
e difeso/a dagli Avv.RINALDI GIOVANNI e ZAMPIERI NICOLA
( ) Indirizzo Telematico;
NC IO C.F._1
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico;
, come da procura in atti C.F._3
CONTRO
, Controparte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, contumace
il giorno 4 dicembre 2024 ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
dichiara il diritto di parte ricorrente di percepire retribuzione professionale docenti, in relazione al/i contratto/i di lavoro a termine di cui al ricorso, e, per l'effetto, condanna il , in persona del pro- Controparte_1 CP_3 tempore, a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive maturate a tale titolo, pari ad 1/30 dell'importo mensile pro tempore vigente da moltiplicarsi per il numero dei giorni compresi nel/i periodo/i di prestazione del servizio in forza di contratto/i di lavoro a termine di cui al ricorso, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria secondo gli indici FOI dalle singole scadenze sino al soddisfo;

condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice la parte di spese di lite, che liquida in complessivi €.1.362,50, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente.
Così deciso in data 4 dicembre 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 8

CONCLUSIONI DELLE PARTI e RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 09/07/2024 Parte_1
ha dedotto di aver sottoscritto contratto/i a tempo determinato, per
[...]
durata/e inferiore/i a quella dell'intero anno scolastico, in qualità di docente precario alle dipendenze del Il/La ricorrente ha rivendicato il diritto, sulla Controparte_1
base del CCNL comparto scuola, applicabile anche ai lavoratori a tempo determinato, ma con esclusione di quelli incaricati di supplenze brevi e saltuarie, ad ottenere il riconoscimento della retribuzione professionale docenti e la liquidazione delle differenze retributive maturate e non percepite.
Ha quindi chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale per i periodi indicati con condanna dell'amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio.
La causa perviene in decisione a seguito di disposizione di trattazione in modalità ex art. 127 ter c.p.c.
***
I periodi dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti, in relazione ai quali viene richiesta la corresponsione della retribuzione professionale docenti, risultano provati per tabulas e riguardano l'anno scolastico 2020/21.
Ai fini del decidere occorre, pertanto, esaminare solo la questione, essenzialmente di diritto, che riguarda la conformità della normativa collettiva applicabile in tali periodi al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto
a tempo determinato allegato alla direttiva n.1999/70 CE del Consiglio, e, in caso di ritenuta difformità da essa, l'individuazione delle relative conseguenze, con riferimento alle disposizioni contrattuali collettive del comparto scuola appresso indicate.
Tra le disposizioni della contrattazione collettiva citate in ricorso come rilevanti, va, innanzi tutto, richiamato l'art.25 del C.C.N.I. del 1999, in cui si disponeva quanto segue:
“A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale
2 di 8 accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;

b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;

c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale…” .
L'art. 7 CCNL 2001 ha poi previsto che: "art. 7 - Retribuzione professionale docenti.


1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici
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