Trib. Torino, sentenza 13/03/2024, n. 663

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 13/03/2024, n. 663
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 663
Data del deposito : 13 marzo 2024

Testo completo

R.G.L. 4366/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 13/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4366/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Rinaldi, dall'avv. Walter Miceli e dall'avv. Fabio Ganci, elettivamente domiciliata in
Biella,Via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo studio dell'avv. Rinaldi;

RICORRENTE
Contro
, (C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente del , e CP_2 CP_3 CP_1
dalla dott.ssa , dipendente dello stesso , legalmente domiciliati presso CP_4 CP_1
l' , Via Coazze n. 18;
Controparte_5
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – abusiva reiterazione dei contratti a termine
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, posta da parte resistente, per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del al risarcimento danno secondo i Controparte_1 criteri forfettari indicati nel ricorso. • Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”
Per parte convenuta:
1


“Rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/06/2023 la sig.ra ha esposto di avere Parte_1
lavorato alle dipendenze del convenuto in qualità di docente con contratti a tempo CP_1 determinato dall'a.s. 2018/2019 sino alla proposizione del ricorso con contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 l. n. 124/1999 e agisce in giudizio per l'accertamento della violazione della clausola n. 5 contenuta nell'Accordo Quadro sul contratto a tempo determinato attuato con la
Direttiva Comunitaria 1999/70 e per la conseguente condanna del convenuto al CP_1
risarcimento del danno.
Si è ritualmente costituito in giudizio il convenuto resistendo alla pretesa, rilevando, in CP_1 fatto, che nell'anno scolastico 2018/2019 la ricorrente ha svolto una supplenza sino al 30/6 sulla materia in istituto scolastico diverso da quello in cui ha lavorato negli anni successivi, dove peraltro la sig.ra ha svolto supplenze su posto di sostegno. Pt_2
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Sulla questione giuridica in esame, si è già pronunciato questo Tribunale con sentenza n.
1823/2021, le cui motivazioni vengono di seguito riportate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. condividendosene integralmente il contenuto.
“nel sistema delineato dalla L. 107/2015, posto rimedio alla precarietà di un ampio contingente di docenti impiegati da anni – in contrasto con la clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – in forza di contratti di supplenza a tempo determinato mediante un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato (cfr. art. 1 comma 95 e ss.), la ingiustificata reiterazione dei contratti a termine con modalità contrastanti con il diritto dell'Unione Europea non avrebbe più dovuto realizzarsi: alla regolare indizione, con cadenza triennale, di concorsi nazionali su base regionale per
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