Trib. Rovigo, sentenza 21/01/2025, n. 19
TRIB Rovigo
Sentenza
21 gennaio 2025
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21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 762/2024 promossa da:
IO AN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINO IO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Via Giovanni XXIII n. 19 -
80035 NOLA (NA);
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Leonardo Arrigoni, con il patrocinio degli avv. TROMBETTA
MARCELLO e Gasparini Elisa, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, sito in Verona, Via
Locatelli n. 3;
e contro
I.N.P.S. (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO, elettivamente domiciliato presso al sede INPS di Rovigo, piazza Fratelli Cervi n. 5;
in punto a: Opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“1. Accertare e dichiarare che l'avviso di addebito n. 37120230004255266000 contenuti nell'intimazione di pagamento n. 07120249042265766000 qui impugnata con il presente atto è nullo, invalido, illegittimo, inefficace e non produttivo di effetti in per i motivi esposti nel ricorso;
2. Accertare e dichiarare non dovuti i crediti maturati dagli Enti convenuti a titolo di contributi DM10 di cui agli atti opposti e per i motivi meglio sopra specificati;
3. Nel merito dichiarare il credito vantato dagli enti convenuti non dovuto per inosservanza e violazione di norme di diritto e per inesistenza della causa legittimante il pagamento e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 07120249042265766000 limitatamente al credito contenuto nell'avviso di addebito impugnato ed opposto con il presente atto;
4. Condannare gli enti opposti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da pagina 1 di 5
attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.”
***
Il procuratore di parte INPS e SCCI chiede e conclude:
“Respingersi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
***
I procuratori di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE chiedono e concludono:
“1) In via preliminare: accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti dedotti in narrativa, l'inammissibilità e/o tardività dell'opposizione avversaria ed il difetto di interesse ad agire del ricorrente. 2) In via preliminare di merito: accertata la totale estraneità di Agenzia delle Entrate - Riscossione alla notifica dell'avviso di addebito ed alle somme richieste in pagamento ed accertato che la titolarità del rapporto oggetto di causa non fa capo a quest'ultima, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate - Riscossione e, conseguentemente, l'improcedibilità e/o inammissibilità di qualsivoglia domanda svolta nei riguardi della stessa.
3) Nel merito: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di Agenzia delle Entrate
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 762/2024 promossa da:
IO AN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINO IO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Via Giovanni XXIII n. 19 -
80035 NOLA (NA);
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Leonardo Arrigoni, con il patrocinio degli avv. TROMBETTA
MARCELLO e Gasparini Elisa, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, sito in Verona, Via
Locatelli n. 3;
e contro
I.N.P.S. (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO, elettivamente domiciliato presso al sede INPS di Rovigo, piazza Fratelli Cervi n. 5;
in punto a: Opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“1. Accertare e dichiarare che l'avviso di addebito n. 37120230004255266000 contenuti nell'intimazione di pagamento n. 07120249042265766000 qui impugnata con il presente atto è nullo, invalido, illegittimo, inefficace e non produttivo di effetti in per i motivi esposti nel ricorso;
2. Accertare e dichiarare non dovuti i crediti maturati dagli Enti convenuti a titolo di contributi DM10 di cui agli atti opposti e per i motivi meglio sopra specificati;
3. Nel merito dichiarare il credito vantato dagli enti convenuti non dovuto per inosservanza e violazione di norme di diritto e per inesistenza della causa legittimante il pagamento e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 07120249042265766000 limitatamente al credito contenuto nell'avviso di addebito impugnato ed opposto con il presente atto;
4. Condannare gli enti opposti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da pagina 1 di 5
attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.”
***
Il procuratore di parte INPS e SCCI chiede e conclude:
“Respingersi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
***
I procuratori di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE chiedono e concludono:
“1) In via preliminare: accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti dedotti in narrativa, l'inammissibilità e/o tardività dell'opposizione avversaria ed il difetto di interesse ad agire del ricorrente. 2) In via preliminare di merito: accertata la totale estraneità di Agenzia delle Entrate - Riscossione alla notifica dell'avviso di addebito ed alle somme richieste in pagamento ed accertato che la titolarità del rapporto oggetto di causa non fa capo a quest'ultima, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate - Riscossione e, conseguentemente, l'improcedibilità e/o inammissibilità di qualsivoglia domanda svolta nei riguardi della stessa.
3) Nel merito: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di Agenzia delle Entrate
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